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PROSPETTIVE EUROPEE
La Decisione Quadro, infatti, vincola solamente al risultato da ottenere,
facendo salva la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai
mezzi per conformare il loro diritto interno alle disposizioni europee. In parti-
colare, e con alcune deviazioni rispetto al contenuto originale della normativa
comunitaria, l’ordinamento italiano si è conformato alla Decisione attraverso
l’adozione della legge 22 aprile 2005, n. 69, contenente, appunto, le
“Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”. Come previsto dall’ar-
ticolo 1, par. 1, della Decisione: “Il mandato d’arresto europeo è una decisione
giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna
da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio
di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza pri-
vative della libertà” . Pertanto, un MAE deve necessariamente essere emesso
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ed eseguito da una autorità giudiziaria, così come specificato all’articolo 6, para-
grafi 1 e 2. Tuttavia, la Decisione non specifica quale debba essere l’autorità giu-
diziaria competente per l’emissione e l’esecuzione di un MAE, rimettendo tale
determinazione alle leggi di ciascuno Stato membro . Dal testo dell’articolo 1,
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par. 1, si evince, inoltre, la tripartizione delle finalità per cui un MAE può essere
emesso. Il campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo viene delineato
all’articolo 2, par. 1, in base al quale un MAE “può essere emesso per dei fatti
puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della
libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima
non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena
o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata
non inferiore a quattro mesi” . Va precisato che, ai fini dell’emissione di un
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MAE, la cornice edittale dei reati di cui si tiene conto è quella prevista dalla legi-
slazione nazionale dello Stato membro emittente. Le sanzioni previste dalla
legislazione dello Stato membro di esecuzione, come confermato dalla Corte di
Giustizia dell’Unione europea, non risultano, infatti, rilevanti a tal proposito .
(20)
(17) Ibidem, articolo 1, paragrafo 1.
(18) Ibidem, articolo 6, paragrafo 1 e 2:
(1) Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente
che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo;
(2) Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro
di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato
di arresto europeo.
(19) Ibidem, articolo 2, paragrafo 1.
(20) Ordinanza della Corte di giustizia del 25 settembre 2015, A., C-463/15 PPU,
ECLI:EU:C:2015:634. Openbaar Ministerie contro A., par. 31: “ (…) gli articoli 2, paragrafo 4,
e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la
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