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PROSPETTIVE EUROPEE



                  La Decisione Quadro, infatti, vincola solamente al risultato da ottenere,
             facendo salva la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai
             mezzi per conformare il loro diritto interno alle disposizioni europee. In parti-
             colare, e con alcune deviazioni rispetto al contenuto originale della normativa
             comunitaria, l’ordinamento italiano si è conformato alla Decisione attraverso
             l’adozione  della  legge  22  aprile  2005,  n.  69,  contenente,  appunto,  le
             “Disposizioni  per  conformare  il  diritto  interno  alla  decisione  quadro
             2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto
             europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”. Come previsto dall’ar-
             ticolo 1, par. 1, della Decisione: “Il mandato d’arresto europeo è una decisione
             giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna
             da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio
             di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza pri-
             vative della libertà” . Pertanto, un MAE deve necessariamente essere emesso
                               (17)
             ed eseguito da una autorità giudiziaria, così come specificato all’articolo 6, para-
             grafi 1 e 2. Tuttavia, la Decisione non specifica quale debba essere l’autorità giu-
             diziaria competente per l’emissione e l’esecuzione di un MAE, rimettendo tale
             determinazione alle leggi di ciascuno Stato membro . Dal testo dell’articolo 1,
                                                              (18)
             par. 1, si evince, inoltre, la tripartizione delle finalità per cui un MAE può essere
             emesso. Il campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo viene delineato
             all’articolo 2, par. 1, in base al quale un MAE “può essere emesso per dei fatti
             puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della
             libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima
             non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena
             o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata
             non inferiore a quattro mesi” . Va precisato che, ai fini dell’emissione di un
                                          (19)
             MAE, la cornice edittale dei reati di cui si tiene conto è quella prevista dalla legi-
             slazione  nazionale  dello  Stato  membro  emittente.  Le  sanzioni  previste  dalla
             legislazione dello Stato membro di esecuzione, come confermato dalla Corte di
             Giustizia dell’Unione europea, non risultano, infatti, rilevanti a tal proposito .
                                                                                      (20)
             (17)  Ibidem, articolo 1, paragrafo 1.
             (18)  Ibidem, articolo 6, paragrafo 1 e 2:
                  (1) Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente
                  che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo;
                  (2) Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro
                  di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato
                  di arresto europeo.
             (19)  Ibidem, articolo 2, paragrafo 1.
             (20)  Ordinanza  della  Corte  di  giustizia  del  25  settembre  2015,  A.,  C-463/15  PPU,
                  ECLI:EU:C:2015:634. Openbaar Ministerie contro A., par. 31: “ (…) gli articoli 2, paragrafo 4,
                  e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la

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