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Massimario essenziale - Primo trimestre 2019
Cassazione, Sezione Prima Penale, 12 luglio 2018 - 22 gennaio 2019, n. 2877/19
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso: Corte Militare d’Appello, 26 settembre 2017)
Reati contro la disciplina militare - Disobbedienza - Reiterazione di ordine non manifestamente criminoso -
Irrilevanza delle ragioni addotte dal militare - Sussistenza del reato.
Il militare che si rifiuta di obbedire ad un ordine non manifestamente criminoso, attinente
al servizio e alla disciplina, reiterato dal superiore a seguito delle osservazioni formulate da chi
ha ricevuto la disposizione, commette il reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p.
Il caso riguardava un soggetto che, dopo aver ricevuto l’ordine di partecipare
alla cerimonia dell’alzabandiera indossando la divisa, lo aveva contestato sostenendo
che, rispetto al momento di inizio del suo orario di lavoro, non vi era tempo suffi-
ciente per indossare l’uniforme. In particolare, il militare sosteneva che l’esecuzione
dell’ordine avrebbe reso necessario anticipare l’arrivo in caserma rispetto a detto ora-
rio, con potenziale lesione del diritto a un equo e corretto trattamento retributivo.
Poiché in precedenza gli era stato negato il riconoscimento di quel lasso temporale
come lavoro straordinario, non aveva ottemperato all’ordine ricevuto, ritenuto illegit-
timo, nonostante fosse stato nuovamente impartito dopo il primo motivato diniego.
La Suprema Corte ha ritenuto:
1) “… che l’ordine nel caso di specie, non conteneva, all’evidenza, alcun-
ché di illegale e meno che mai appariva costituire manifestamente reato o, addi-
rittura, indirizzare il comportamento del destinatario di esso contro le istituzio-
ni dello Stato”, sicché non sussistevano le condizioni per l’applicazione del
disposto di cui all’art. 729, comma 2, ultimo periodo, del Testo Unico di cui al
d.P.R. n. 90 del 2010 e del conseguente “dovere di disobbedienza”;
2) che, al contrario, l’ordine, essendo stato confermato nonostante le
osservazioni svolte dal suo destinatario, doveva essere eseguito secondo quanto
disposto dal comma 2, primo periodo, dello stesso articolo;
3) che la rivendicazione retributiva propugnata dal militare non lo abilitava
a disattendere l’ordine ricevuto, impregiudicato il suo diritto di verificare se e
secondo quali modalità essa potesse ricevere un ulteriore vaglio amministrativo
e, se del caso, giurisdizionale.
La decisione appare di significativo interesse in quanto afferma, nella
sostanza, il principio secondo cui il parametro di valutazione della legittimità
dell’ordine, e quindi della sua vincolatività, è ancorato alla sua attinenza al ser-
vizio e alla disciplina, non rilevando aspetti di carattere amministrativo concer-
nenti il rapporto di lavoro.
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