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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
398/1997) ;
(56)
- il requisito del non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democrati-
che, comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato era previsto dall’art. 5, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 298/2000, in relazione
al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei cara-
binieri, e dall’art. 61, l. n. 212/1983, per i volontari e i sottufficiali; lo stes-
so deve ritenersi requisito legale valido per il reclutamento di tutte le cate-
gorie di militari, attenendo ad interessi e valori supremi; si tenga presente
che qualora un militare ponga in essere comportamenti di scarsa fedeltà
alla Costituzione repubblicana o contrari alle ragioni di sicurezza dello
Stato, può vedersi applicata la sanzione disciplinare della rimozione dal
grado, con conseguente cessazione d’autorità dal servizio ;
(57)
- il requisito dell’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool, per l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico era
previsto espressamente soltanto per il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata (artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226/2004), ma è stato correttamente
considerato - per motivi di coerenza sistematica - come requisito legale
generale per tutte le categorie di militari.
L’art. 635 c.m. ha subito due modifiche importanti:
- la legge 12 gennaio 2015, n. 2, ha eliminato il limite d’altezza, sostituendo
il requisito con i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, i cui valori sono sta-
biliti dal novellato art. 587 r.m., come sostituito dall’art. 4, co. 1, lett c),
d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207;
- l’art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94, ha previsto che il requi-
sito del rientrare all’interno dei valori limite dei parametri fisici indicati
dall’art. 587 r.m. non deve essere accertato nei confronti del personale
militare in servizio, in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
militare, che partecipa a concorsi delle Forze armate.
II. L’art. 635, comma 1, lettera a), c.m., stabilisce che per il reclutamento
nelle Forze armate occorre essere cittadino italiano. Tutte le disposizioni
concernenti l’accesso nelle Forze armate richiedevano, ai fini del recluta-
mento, il possesso da parte del candidato della cittadinanza italiana; a mente
del combinato disposto degli artt. 51 Cost., e 2, co. 6, t.u.imp.civ.St., ai cit-
tadini sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica, vale a
(56) L’art. 124 cit. è stato da ultimo, abrogato dall’art. 54, d.lgs. n. 160/2006; attualmente il rinvio
operato dall’art. 26, l. n. 53/1989 deve ritenersi effettuato all’art. 2, co. 2, lett. b-bis), d.lgs. n.
160/2006, che richiede testualmente che l’aspirante magistrato debba «essere di condotta
incensurabile»; quest’ultima formulazione è stata adottata per superare i profili di incostitu-
zionalità della norma, emersi dapprima - nella sua formulazione originaria - con la sentenza
della Corte costituzionale 31 marzo 1994, n. 108, in FORO IT., 1996, I, 87 e, successivamente,
in base alla formulazione introdotta dall’art. 6, d.lgs. n. 398/1997, con la sentenza della Corte
costituzionale 28 luglio 2000, n. 391, id., 2002, I, 349.
(57) Si tenga presente che anche l’art. 21, co. 10, l. n. 124/2007, enuncia analogo principio per il
reclutamento del personale dei servizi di sicurezza
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