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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                  398/1997) ;
                            (56)
                -  il requisito del non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democrati-
                  che,  comportamenti  che  non  diano  sicuro  affidamento  di  scrupolosa
                  fedeltà  alla  Costituzione  repubblicana  e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
                  Stato era previsto dall’art. 5, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 298/2000, in relazione
                  al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei cara-
                  binieri, e dall’art. 61, l. n. 212/1983, per i volontari e i sottufficiali; lo stes-
                  so deve ritenersi requisito legale valido per il reclutamento di tutte le cate-
                  gorie di militari, attenendo ad interessi e valori supremi; si tenga presente
                  che qualora un militare ponga in essere comportamenti di scarsa fedeltà
                  alla Costituzione repubblicana o contrari alle ragioni di sicurezza dello
                  Stato, può vedersi applicata la sanzione disciplinare della rimozione dal
                  grado, con conseguente cessazione d’autorità dal servizio ;
                                                                       (57)
                -  il requisito dell’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
                  alcool, per l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti,
                  nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico era
                  previsto espressamente soltanto per il reclutamento dei volontari in ferma
                  prefissata (artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226/2004), ma è stato correttamente
                  considerato - per motivi di coerenza sistematica - come requisito legale
                  generale per tutte le categorie di militari.
               L’art. 635 c.m. ha subito due modifiche importanti:
                -  la legge 12 gennaio 2015, n. 2, ha eliminato il limite d’altezza, sostituendo
                  il requisito con i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
                  forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, i cui valori sono sta-
                  biliti dal novellato art. 587 r.m., come sostituito dall’art. 4, co. 1, lett c),
                  d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207;
                - l’art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94, ha previsto che il requi-
                  sito del rientrare all’interno dei valori limite dei parametri fisici indicati
                  dall’art. 587 r.m. non deve essere accertato nei confronti del personale
                  militare in servizio, in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio
                  militare, che partecipa a concorsi delle Forze armate.
               II. L’art. 635, comma 1, lettera a), c.m., stabilisce che per il reclutamento
               nelle Forze armate occorre essere cittadino italiano. Tutte le disposizioni
               concernenti l’accesso nelle Forze armate richiedevano, ai fini del recluta-
               mento, il possesso da parte del candidato della cittadinanza italiana; a mente
               del combinato disposto degli artt. 51 Cost., e 2, co. 6, t.u.imp.civ.St., ai cit-
               tadini sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica, vale a

             (56)  L’art. 124 cit. è stato da ultimo, abrogato dall’art. 54, d.lgs. n. 160/2006; attualmente il rinvio
                  operato dall’art. 26, l. n. 53/1989 deve ritenersi effettuato all’art. 2, co. 2, lett. b-bis), d.lgs. n.
                  160/2006, che richiede testualmente che l’aspirante magistrato debba «essere di condotta
                  incensurabile»; quest’ultima formulazione è stata adottata per superare i profili di incostitu-
                  zionalità della norma, emersi dapprima - nella sua formulazione originaria - con la sentenza
                  della Corte costituzionale 31 marzo 1994, n. 108, in FORO IT., 1996, I, 87 e, successivamente,
                  in base alla formulazione introdotta dall’art. 6, d.lgs. n. 398/1997, con la sentenza della Corte
                  costituzionale 28 luglio 2000, n. 391, id., 2002, I, 349.
             (57)  Si tenga presente che anche l’art. 21, co. 10, l. n. 124/2007, enuncia analogo principio per il
                  reclutamento del personale dei servizi di sicurezza

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