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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO



                  A tal proposito, si osserva in sintesi che:
                  -  il titolo di studio è sempre specificato nelle norme relative ai requisiti spe-
                     ciali previste per ciascun tipo di carriera militare;
                  -  il  riferimento  all’idoneità  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  militare
                     incondizionato costituisce una base comune che potrà essere opportuna-
                     mente integrata con l’indicazione, fra i requisiti speciali, di un’idoneità
                     psico-fisica e attitudinale adeguata ai diversi profili professionali delle car-
                     riere militari;
                  -  la formulazione della lett. f), rappresenta una sintesi di differenti propo-
                     sizioni normative con particolare riguardo a quanto contenuto nell’art. 5,
                     co. 1, lett. e), d.lgs. n. 298/2000 e nell’art. 4, co. 1, lett. e), l. n. 226/2004;
                     non  sono  state  utilizzate,  poiché  ritenute  assorbite  nella  formulazione
                     normativa  in  argomento,  espressioni  come  quella  di  proscioglimento
                     d’autorità  o  d’ufficio  «da  precedente  arruolamento  volontario  in  altra
                     accademia o istituto di formazione militare» (art. 3, co. 1, lett. f), d.lgs. n.
                     490/1997)  o  «espulsione  dalle  Forze  armate  o  dai  corpi  militarmente
                     organizzati» (art. 3, co. 2, lett. c), l. n. 224/1986; artt. 5, co. 1, lett. h), e
                     15, co. 2, lett. b), numero 10), d.lgs. n. 198/1995);
                  -  il requisito della lett. g), già previsto in alcune specifiche disposizioni di
                     reclutamento, è stato generalizzato per esigenze sistematiche di omoge-
                     neità di trattamento e conferma un consolidato indirizzo giurisprudenzia-
                     le che reputa legittime le clausole contenute nei bandi recante l’esclusione
                     automatica in presenza di condanne per delitti non colposi, anche a segui-
                     to di sentenza cosiddetta di patteggiamento, di decreto penale di condan-
                     na, ovvero di sentenza sottoposta a sospensione condizionale della pena,
                     fatta salva la riabilitazione (retro par. 2.3.2.);
                  -  il requisito del «non essere stati sottoposti a misure di prevenzione» (pre-
                     visto espressamente, in passato, dagli artt. 3, co. 2, l. n. 224/1986; 5, co. 1
                     e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198/1995), è stato ritenuto dal codice, per
                     ovvie ragioni di omogeneità logica e sistematica, di applicazione generale
                     e necessaria per ogni tipo di arruolamento dei militari, pur non essendo
                     previsto da tutte le ante vigenti leggi di reclutamento; del resto, questo
                     specifico requisito può ritenersi implicitamente contenuto in quello rela-
                     tivo alla necessità di godere dei diritti civili e politici e anche in quello rela-
                     tivo al possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 35, co.
                     6, d.lgs. n. 165/2001 ;
                                        (55)
                  -  il  requisito  della  condotta  incensurabile  è  mutuato  dalle  disposizioni
                     relative alle assunzioni di personale nelle amministrazioni che esercita-
                     no competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato
                     (artt. 35, co. 6, d.lgs. n. 165/2001, 26, l. n. 53/1989, il quale - a sua volta
                     - rinvia al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’am-
                     missione ai concorsi della magistratura ordinaria, cioè alle disposizioni
                     sancite dall’art. 124, co. 7, r.d. n. 12/1941, sostituito dall’art. 6, d.lgs. n.


               (55)  Esso è stato esplicitato come autonomo requisito per ragioni di chiarezza del linguaggio nor-
                     mativo, come risulta dalla relazione illustrativa, pag. 151.

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