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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO
A tal proposito, si osserva in sintesi che:
- il titolo di studio è sempre specificato nelle norme relative ai requisiti spe-
ciali previste per ciascun tipo di carriera militare;
- il riferimento all’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato costituisce una base comune che potrà essere opportuna-
mente integrata con l’indicazione, fra i requisiti speciali, di un’idoneità
psico-fisica e attitudinale adeguata ai diversi profili professionali delle car-
riere militari;
- la formulazione della lett. f), rappresenta una sintesi di differenti propo-
sizioni normative con particolare riguardo a quanto contenuto nell’art. 5,
co. 1, lett. e), d.lgs. n. 298/2000 e nell’art. 4, co. 1, lett. e), l. n. 226/2004;
non sono state utilizzate, poiché ritenute assorbite nella formulazione
normativa in argomento, espressioni come quella di proscioglimento
d’autorità o d’ufficio «da precedente arruolamento volontario in altra
accademia o istituto di formazione militare» (art. 3, co. 1, lett. f), d.lgs. n.
490/1997) o «espulsione dalle Forze armate o dai corpi militarmente
organizzati» (art. 3, co. 2, lett. c), l. n. 224/1986; artt. 5, co. 1, lett. h), e
15, co. 2, lett. b), numero 10), d.lgs. n. 198/1995);
- il requisito della lett. g), già previsto in alcune specifiche disposizioni di
reclutamento, è stato generalizzato per esigenze sistematiche di omoge-
neità di trattamento e conferma un consolidato indirizzo giurisprudenzia-
le che reputa legittime le clausole contenute nei bandi recante l’esclusione
automatica in presenza di condanne per delitti non colposi, anche a segui-
to di sentenza cosiddetta di patteggiamento, di decreto penale di condan-
na, ovvero di sentenza sottoposta a sospensione condizionale della pena,
fatta salva la riabilitazione (retro par. 2.3.2.);
- il requisito del «non essere stati sottoposti a misure di prevenzione» (pre-
visto espressamente, in passato, dagli artt. 3, co. 2, l. n. 224/1986; 5, co. 1
e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198/1995), è stato ritenuto dal codice, per
ovvie ragioni di omogeneità logica e sistematica, di applicazione generale
e necessaria per ogni tipo di arruolamento dei militari, pur non essendo
previsto da tutte le ante vigenti leggi di reclutamento; del resto, questo
specifico requisito può ritenersi implicitamente contenuto in quello rela-
tivo alla necessità di godere dei diritti civili e politici e anche in quello rela-
tivo al possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 35, co.
6, d.lgs. n. 165/2001 ;
(55)
- il requisito della condotta incensurabile è mutuato dalle disposizioni
relative alle assunzioni di personale nelle amministrazioni che esercita-
no competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato
(artt. 35, co. 6, d.lgs. n. 165/2001, 26, l. n. 53/1989, il quale - a sua volta
- rinvia al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’am-
missione ai concorsi della magistratura ordinaria, cioè alle disposizioni
sancite dall’art. 124, co. 7, r.d. n. 12/1941, sostituito dall’art. 6, d.lgs. n.
(55) Esso è stato esplicitato come autonomo requisito per ragioni di chiarezza del linguaggio nor-
mativo, come risulta dalla relazione illustrativa, pag. 151.
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