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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO



                  dire quegli individui di stirpe italiana i quali posseggano una cittadinanza
                  straniera a causa di una non remota annessione del territorio di appartenen-
                  za ad altri stati .
                                (58)
                  Il co. 1, lett. a) dell’art. 635 c.m., nell’esigere che il candidato sia cittadino ita-
                  liano, è coerente con la tradizione normativa, ma non considera, volutamen-
                  te, gli italiani non appartenenti alla Repubblica .
                                                             (59)
                  Per quanto concerne l’eventuale partecipazione al reclutamento di candidati
                  comunitari, giova osservare che la disciplina relativa alla libera circolazione
                  dei lavoratori comunitari non si applica «agli impieghi nella pubblica ammi-
                  nistrazione» secondo la formulazione testuale dell’art. 45, n. 4, FUE (già art.
                  48 e poi 39 CE); la giurisprudenza della Corte di giustizia è nel senso che
                  ricadono nell’eccezione in esame (da interpretarsi restrittivamente), unica-
                  mente quegli impieghi che implicano una partecipazione diretta o indiretta
                  all’esercizio di poteri pubblici, nonché le funzioni che hanno ad oggetto la
                  tutela di interessi generali dello Stato .
                                                    (60)
                  L’art. 38, t.u.p.i. (in sostituzione del previgente art. 37, d.lgs. n. 29/1993), ha
                  equiparato  i  cittadini  comunitari  a  quelli  italiani  relativamente  ai  concorsi
                  pubblici, con il limite degli impieghi che non implichino esercizio diretto o
                  indiretto di pubblici poteri o che non attengano all’interesse nazionale .
                                                                                    (61)
                  Tali  eccezioni  sono  individuate  dal  d.P.C.M.  7  febbraio  1994,  n.  174  -
                  Regolamento  recante  norme  sull’accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
                  dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche - ;
                                                                                      (62)
                  fra queste spicca quella concernente gli appartenenti ai ruoli militari.

               (58)  A. M. SANDULLI, Manuale, cit., 281 ss., ivi ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.
               (59)  La norma in questione è stata elaborata conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato
                     sullo schema del codice e alla proposta di parere della Commissione parlamentare bicamera-
                     le; il supremo consesso amministrativo ha caldeggiato l’espunzione del riferimento ai «citta-
                     dini italiani non appartenenti alla Repubblica» perché:
                     - contenuto solo in alcune delle previgenti disposizioni sul reclutamento dei militari (per la
                     precisione quelle relative ai marescialli e ispettori);
                     - ritenuto non perfettamente conforme all’art. 51, co. 2, Cost. che richiede, per la parificazio-
                     ne ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, una apposita legge generale allo
                     stato mai emanata, non potendosi tener conto delle ll. nn. 91 del 1992 e 379 del 2000, rivolte
                     al riconoscimento della cittadinanza agli italiani (e loro discendenti) non appartenenti alla
                     Repubblica, residenti in territori italiani successivamente ceduti ad altri paesi con il trattato
                     di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e con il trattato di Osimo del 10 novembre 1975.
               (60)  C. giust. CE, 26 ottobre 2006 C-371/04, in FORO IT., 2007, IV, 69; 30 settembre 2003 C-
                     405/01, id., 2004, IV, 77; 2 luglio 1996 C-473/93, id., Rep. 1996, voce Unione europea, n.
                     960, in quest’ultima controversia, secondo l’avv. gen. Leger, le specifiche attività della p.a.
                     sono quelle connesse alla difesa nazionale, alla sicurezza interna, alle finanze pubbliche, alla
                     giustizia ed agli affari esteri, nonché quelle che rientrano nell’ambito dei ministeri dello Stato,
                     degli  enti  regionali,  locali  e  delle  banche  centrali.  In  senso  conforme  in  dottrina  v.  G.
                     TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2010, 526 ss.
               (61)  Sul principio della parità di condizioni tra tutti i cittadini italiani e dell’Unione europea in
                     materia di accesso al lavoro, e sul conseguente divieto di discriminazioni che non siano fun-
                     zionali al tipo ed alla qualità dell’attività lavorativa, cfr. Cons. giust. amm., 9 maggio 2005, n.
                     328, in CONS. STATO, 2005, I, 1090.
               (62)  C. DE ROSE, L’accesso ai pubblici impieghi dei cittadini dell’Unione europea, in CONS. ST., 1994, II, 1741.

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