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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO
dire quegli individui di stirpe italiana i quali posseggano una cittadinanza
straniera a causa di una non remota annessione del territorio di appartenen-
za ad altri stati .
(58)
Il co. 1, lett. a) dell’art. 635 c.m., nell’esigere che il candidato sia cittadino ita-
liano, è coerente con la tradizione normativa, ma non considera, volutamen-
te, gli italiani non appartenenti alla Repubblica .
(59)
Per quanto concerne l’eventuale partecipazione al reclutamento di candidati
comunitari, giova osservare che la disciplina relativa alla libera circolazione
dei lavoratori comunitari non si applica «agli impieghi nella pubblica ammi-
nistrazione» secondo la formulazione testuale dell’art. 45, n. 4, FUE (già art.
48 e poi 39 CE); la giurisprudenza della Corte di giustizia è nel senso che
ricadono nell’eccezione in esame (da interpretarsi restrittivamente), unica-
mente quegli impieghi che implicano una partecipazione diretta o indiretta
all’esercizio di poteri pubblici, nonché le funzioni che hanno ad oggetto la
tutela di interessi generali dello Stato .
(60)
L’art. 38, t.u.p.i. (in sostituzione del previgente art. 37, d.lgs. n. 29/1993), ha
equiparato i cittadini comunitari a quelli italiani relativamente ai concorsi
pubblici, con il limite degli impieghi che non implichino esercizio diretto o
indiretto di pubblici poteri o che non attengano all’interesse nazionale .
(61)
Tali eccezioni sono individuate dal d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 -
Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche - ;
(62)
fra queste spicca quella concernente gli appartenenti ai ruoli militari.
(58) A. M. SANDULLI, Manuale, cit., 281 ss., ivi ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.
(59) La norma in questione è stata elaborata conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato
sullo schema del codice e alla proposta di parere della Commissione parlamentare bicamera-
le; il supremo consesso amministrativo ha caldeggiato l’espunzione del riferimento ai «citta-
dini italiani non appartenenti alla Repubblica» perché:
- contenuto solo in alcune delle previgenti disposizioni sul reclutamento dei militari (per la
precisione quelle relative ai marescialli e ispettori);
- ritenuto non perfettamente conforme all’art. 51, co. 2, Cost. che richiede, per la parificazio-
ne ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, una apposita legge generale allo
stato mai emanata, non potendosi tener conto delle ll. nn. 91 del 1992 e 379 del 2000, rivolte
al riconoscimento della cittadinanza agli italiani (e loro discendenti) non appartenenti alla
Repubblica, residenti in territori italiani successivamente ceduti ad altri paesi con il trattato
di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e con il trattato di Osimo del 10 novembre 1975.
(60) C. giust. CE, 26 ottobre 2006 C-371/04, in FORO IT., 2007, IV, 69; 30 settembre 2003 C-
405/01, id., 2004, IV, 77; 2 luglio 1996 C-473/93, id., Rep. 1996, voce Unione europea, n.
960, in quest’ultima controversia, secondo l’avv. gen. Leger, le specifiche attività della p.a.
sono quelle connesse alla difesa nazionale, alla sicurezza interna, alle finanze pubbliche, alla
giustizia ed agli affari esteri, nonché quelle che rientrano nell’ambito dei ministeri dello Stato,
degli enti regionali, locali e delle banche centrali. In senso conforme in dottrina v. G.
TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2010, 526 ss.
(61) Sul principio della parità di condizioni tra tutti i cittadini italiani e dell’Unione europea in
materia di accesso al lavoro, e sul conseguente divieto di discriminazioni che non siano fun-
zionali al tipo ed alla qualità dell’attività lavorativa, cfr. Cons. giust. amm., 9 maggio 2005, n.
328, in CONS. STATO, 2005, I, 1090.
(62) C. DE ROSE, L’accesso ai pubblici impieghi dei cittadini dell’Unione europea, in CONS. ST., 1994, II, 1741.
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