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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
- l’eventuale rimovibilità chirurgica del tatuaggio è un elemento inconfe-
rente rispetto alla necessità che l’imperfezione vada accertata nei termini
previsti dalle procedure di reclutamento, per cui è onere del candidato
dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l’arruolamento nel
momento della verifica concorsuale .
(73)
IV. 3. Con decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014 , sono stati
(74)
individuati, da un lato, i criteri per l’applicazione dell’elenco delle imperfezio-
ni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare; dal-
l’altro, è stato delineato il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al ser-
vizio militare.
Il decreto che approva le direttive tecniche per l’applicazione delle imperfe-
zioni che sono causa di inidoneità al servizio militare precisa che:
- le espressioni quali lieve, medio, grave, vengono utilizzate al fine di indi-
care la rilevanza clinica e medico-legale dell’affezione; l’espressione rile-
vante, invece, indica quell’incidenza attribuibile a un’affezione che, anche
se lieve sul piano clinico, sotto il profilo medico-legale costituisce impe-
dimento all’espletamento del servizio militare;
- per le patologie non specificate nell’elenco o nella presente direttiva si
applicano le disposizioni riguardanti l’apparato o l’organo interessato,
facendo ricorso al criterio dell’analogia o dell’equivalenza con le imperfe-
zioni e le infermità ivi contemplate;
- in alcuni casi la direttiva indica gli esami clinici e strumentali ritenuti utili
e i parametri necessari per la formulazione della diagnosi e del relativo
provvedimento medico legale;
- il personale femminile, all’atto di presentazione a visita medica, conside-
rata la necessità di effettuare accertamenti potenzialmente pericolosi per
le donne in stato di gravidanza, dovrà esibire le risultanze del relativo test
eseguito, presso un laboratorio analisi pubblico o privato, nei cinque gior-
ni precedenti la data di presentazione a visita; l’organo medico-legale
competente effettuerà il test di gravidanza su campione di urine qualora
la candidata dovesse sollevare dubbi sullo stato di gravidanza o non abbia
prodotto idoneo referto, ovvero nel caso in cui emergessero motivi di
opportunità; la positività del test comporta l’impossibilità a proseguire gli
accertamenti per temporaneo impedimento.
(73) Cons. Stato, sez. IV, n. 4929 del 2010, cit. È stato ritenuto legittimo, ai sensi della direttiva
tecnica di cui al decreto del comandante generale della guardia di finanza 15 dicembre 2003,
il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per il reclutamento di allievi
finanzieri adottato nei confronti di un concorrente che presentava ampie cicatrici sull’avam-
braccio destro, conseguenti ad interventi chirurgici per l’eliminazione di tatuaggi, Cons.
Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4432, in Foro amm.-Cons. Stato, 2013, 2429 (m);
(74) Pubblicate in G.U., s.g., s.o., n. 300 del 27 dicembre 2005; si badi che la direzione generale
della sanità militare - disciplinata dall’art. 121 r.m. - è stata soppressa dal d.P.R. 15 dicembre
2010 n. 270 che ha modificato ed abrogato le relative disposizioni del t.u. regolamentare
attribuendo al Capo di stato maggiore della difesa le relative competenze in materia di sanità
militare. Le direttive tecniche in questione continuano ad applicarsi anche dopo l’entrata in
vigore del c.m. ai sensi della disposizione transitoria sancita dall’art. 2186, co. 2, c.m., al cui
commento si rinvia per ulteriori approfondimenti.
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