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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                -  l’eventuale rimovibilità chirurgica del tatuaggio è un elemento inconfe-
                  rente rispetto alla necessità che l’imperfezione vada accertata nei termini
                  previsti dalle procedure di reclutamento, per cui è onere del candidato
                  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l’arruolamento  nel
                  momento della verifica concorsuale .
                                                   (73)
               IV. 3. Con decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014 , sono stati
                                                                          (74)
               individuati, da un lato, i criteri per l’applicazione dell’elenco delle imperfezio-
               ni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare; dal-
               l’altro, è stato delineato il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al ser-
               vizio militare.
               Il decreto che approva le direttive tecniche per l’applicazione delle imperfe-
               zioni che sono causa di inidoneità al servizio militare precisa che:
                -  le espressioni quali lieve, medio, grave, vengono utilizzate al fine di indi-
                  care la rilevanza clinica e medico-legale dell’affezione; l’espressione rile-
                  vante, invece, indica quell’incidenza attribuibile a un’affezione che, anche
                  se lieve sul piano clinico, sotto il profilo medico-legale costituisce impe-
                  dimento all’espletamento del servizio militare;
                -  per le patologie non specificate nell’elenco o nella presente direttiva si
                  applicano  le  disposizioni  riguardanti  l’apparato  o  l’organo  interessato,
                  facendo ricorso al criterio dell’analogia o dell’equivalenza con le imperfe-
                  zioni e le infermità ivi contemplate;
                -  in alcuni casi la direttiva indica gli esami clinici e strumentali ritenuti utili
                  e i parametri necessari per la formulazione della diagnosi e del relativo
                  provvedimento medico legale;
                -  il personale femminile, all’atto di presentazione a visita medica, conside-
                  rata la necessità di effettuare accertamenti potenzialmente pericolosi per
                  le donne in stato di gravidanza, dovrà esibire le risultanze del relativo test
                  eseguito, presso un laboratorio analisi pubblico o privato, nei cinque gior-
                  ni  precedenti  la  data  di  presentazione  a  visita;  l’organo  medico-legale
                  competente effettuerà il test di gravidanza su campione di urine qualora
                  la candidata dovesse sollevare dubbi sullo stato di gravidanza o non abbia
                  prodotto idoneo referto, ovvero nel caso in cui emergessero motivi di
                  opportunità; la positività del test comporta l’impossibilità a proseguire gli
                  accertamenti per temporaneo impedimento.

             (73)  Cons. Stato, sez. IV, n. 4929 del 2010, cit. È stato ritenuto legittimo, ai sensi della direttiva
                  tecnica di cui al decreto del comandante generale della guardia di finanza 15 dicembre 2003,
                  il  provvedimento  di  esclusione  dalla  procedura  concorsuale  per  il  reclutamento  di  allievi
                  finanzieri adottato nei confronti di un concorrente che presentava ampie cicatrici sull’avam-
                  braccio  destro,  conseguenti  ad  interventi  chirurgici  per  l’eliminazione  di  tatuaggi,  Cons.
                  Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4432, in Foro amm.-Cons. Stato, 2013, 2429 (m);
             (74)  Pubblicate in G.U., s.g., s.o., n. 300 del 27 dicembre 2005; si badi che la direzione generale
                  della sanità militare - disciplinata dall’art. 121 r.m. - è stata soppressa dal d.P.R. 15 dicembre
                  2010 n. 270 che ha modificato ed abrogato le relative disposizioni del t.u. regolamentare
                  attribuendo al Capo di stato maggiore della difesa le relative competenze in materia di sanità
                  militare. Le direttive tecniche in questione continuano ad applicarsi anche dopo l’entrata in
                  vigore del c.m. ai sensi della disposizione transitoria sancita dall’art. 2186, co. 2, c.m., al cui
                  commento si rinvia per ulteriori approfondimenti.
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