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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO



                  IV. 1. L’art. 635, comma 1, lettera c), c.m., prescrive che tutti gli aspiranti al
                  reclutamento nelle Forze armate devono essere idonei al servizio militare
                  incondizionato; l’idoneità si esprime attraverso la dimostrazione del posses-
                  so delle indispensabili doti psico-fisiche e attitudinali; tali doti (e le norme
                  che le prevedono), esprimono un’esigenza di sistema: per poter accedere alla
                  carriera militare professionale occorre sempre un ineludibile momento di
                  verifica di tali requisiti , fatta salva la presenza di norme contrarie deroga-
                                       (64)
                  torie (per ciò solo da ritenersi di stretta interpretazione).
                  è bene anticipare subito che il giudizio su ciascuno di questi aspetti deve
                  essere mantenuto distinto per evitare che i relativi provvedimenti di esclusio-
                  ne siano affetti da vizi di legittimità; in tal senso si è sempre espressa la giu-
                  risprudenza del giudice amministrativo .
                                                      (65)
                  Il concetto di idoneità al servizio militare è espresso dall’art. 579 r.m. che
                  introduce due condizioni tra loro complementari: il possesso dell’efficienza
                  psico-fisica che consente l’impiego negli incarichi relativi al grado, alla quali-
                  fica e al ruolo di appartenenza; l’assenza delle imperfezioni e infermità pre-
                  viste  dall’art.  582  r.m.  L’art.  578  r.m.,  che  riproduce  l’art.  1,  d.m.  n.
                  114/2000, ribadisce che le disposizioni dettate dal capo II del titolo II, del
                  libro IV r.m., in merito all’idoneità al servizio militare si applicano agli iscrit-
                  ti, arruolati e militari di leva e al personale militare maschile e femminile che
                  partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
                  Per i piloti e navigatori, per il personale impiegato a bordo di aeromobili
                  nonché per gli assistenti e controllori del traffico aereo e della difesa aerea
                  (limitatamente per questi ultimi alle imperfezioni ed infermità afferenti la
                  neurologia, la psichiatria, l’oftalmologia e l’otorinolaringoiatria), trova appli-
                  cazione l’elenco delle imperfezioni di cui all’art. 586 r.m.
                  In sintesi, è prevista una presunzione di idoneità al servizio militare per i sog-
                  getti in possesso dell’efficienza psicofisica che ne consente l’impiego negli
                  incarichi relativi al grado alla qualifica ed al ruolo di appartenenza; una pre-
                  sunzione di inidoneità per i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità
                  previste dall’elenco allegato (artt. 579,co. 1 e 3, e 583, co. 2, r.m.) .
                                                                               (66)
                  L’art. 582 r.m. elenca tutte le imperfezioni e infermità raggruppandole nel
                  seguenti modo:
                  - morfologia generale;

               (64)  Cons. St., sez. IV, n. 487 del 2006, cit.
               (65)  Cons. St., sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647, cit.
               (66)  Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3705, in GIURISDIZ. AMM., 2010, I, 741, fattispecie rela-
                     tiva a giudizio di permanente inidoneità di volontario in ferma prefissata annuale, in cui la
                     sezione ha stabilito che la patologia diagnosticata conforme a quelle riportate fra le cause di
                     inidoneità incide negativamente sull’idoneità al servizio militare, a prescindere dal fatto che
                     non  abbia  prodotto  una  alterazione  funzionale;  sez.  IV,  16  novembre  2007,  n.  5843,  in
                     GIURISDIZ. AMM., 2007, I, 1705, secondo cui l’art. 2, d.m. n. 114/2000, prevede una serie di
                     imperfezioni e infermità che comportano in modo automatico e vincolante l’inidoneità al
                     servizio del militare che ne risulti affetto, con la conseguenza che è legittimo il provvedimen-
                     to di esclusione dal concorso reso dalla commissione incaricata dell’accertamento che si limi-
                     ti, senza ulteriore motivazione, a richiamare tale norma.

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