Page 189 - Rassegna 2019-2
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COMMENTARIO AL CODICE

                                          DELL'ORDINAMENTO MILITARE




                                               Codice dell’ordinamento militare


                                                                Libro IV

                          Colonnello                     Personale Militare
                        Fausto BASSETTA
                  Titolare di Cattedra di Diritto Militare
                  presso la Scuola Ufficiali Carabinieri        Titolo II
                  Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
                                                            Reclutamento
                                                                 Capo I

                                                       Disposizioni Generali

                                                (Seconda parte)


               Art. 635 Requisiti generali per il reclutamento
                     1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:
                     a) essere cittadino italiano;                                                COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
                     b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
                     c) essere  in  possesso  dell’idoneità  psicofisica  e  attitudinale  al  servizio
               militare incondizionato;
                     d) [rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento] rientrare nei
               parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
               massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento ;
                                                                                       (53)
                     e) godere dei diritti civili e politici;
                     f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego
               in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pub-
               bliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciol-
               ti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
               polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
                     g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza
               di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con
               decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti
               penali per delitti non colposi;
               (53)  Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, l. 12 gennaio 2015, n. 2.

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