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ECO AMBIENTE
La seconda è che gli indizi devono “soggettivarsi” cioè essere riferiti ad
una determinata persona, ovvero ad una ristretta cerchia di persone .
(6)
Nella sequenza di controllo della fonte inquinante, il primo atto è rappresen-
tato dal campionamento. Al riguardo vale la regola generale del carattere non
cogente dei metodi di campionamento, in quanto, non essendo la loro inosservan-
za assoggettata ad alcuna sanzione, è lasciata all’autorità amministrativa procedente
e in ultima istanza al giudice, la valutazione della razionalità del metodo adottato
(eventualmente sentendo anche gli agenti operanti in dibattimento), in relazione
alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, non-
ché la valutazione dell’attendibilità delle analisi. Le norme sui metodi di campiona-
mento vengono quindi definite come aventi “carattere procedimentale non sostan-
ziale, sicché non possono configurarsi come integratrici della fattispecie penale:
esse indicano il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non è escluso che
il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che,
per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario” .
(7)
2. Le garanzie difensive nello svolgimento delle analisi
Il secondo atto fondamentale della sequenza di controllo della fonte inqui-
nante è l’analisi del campione. Essa, nella sostanza, è equiparabile ad una perizia
in quanto la sua effettuazione richiede competenze tecniche ed implica valuta-
zioni e rielaborazioni critiche del materiale acquisito in sede di campionamento,
pur essendo la procedura completamente diversa.
Per la verità, in alcuni casi, la Suprema Corte, invocando il principio di
libertà e non tassatività delle prove penali, ha affermato la superfluità delle ana-
lisi allorché la prova del reato di superamento dei limiti tabellari (ora dei valori
(6) Osserva in proposito Cass. pen., sez. VI, n. 11076/1999 che dall’art. 220 disp. att. c.p.p. si evin-
ce, a contrario, che l’obbligo di procedere con l’osservanza delle norme del codice non ricorre
quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all’at-
to ispettivo o di vigilanza. Secondo sez. III, n. 10822/2009 occorre procedere con le garanzie
previste dalla legge processuale “nei casi in cui gli operatori intervengono presso il sito interessato sulla base
di una segnalazione che contiene notizia di reato sufficientemente circostanziata, e non la mera eventualità di
illecito, sempre che la segnalazione consenta di individuare la persona responsabile cui dette garanzie debbono
applicarsi”; sez. III, n. 19881/2009, richiede dette garanzie “soltanto se le operazioni di prelievo siano
state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di
reati” (conforme sez. III n. 16386/2010, secondo cui “il presupposto per l’operatività dell’art. 220
disp. att. c.p.p. e dunque per il sorgere dell’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini dell’applicazione della legge penale, è
costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge
dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere
riferito ad una persona determinata”). Principi ribaditi da Cass. pen., sez. III, n. 26429/2016.
(7) Affermazioni fatte da sez. III, n. 14425/2004, in tema di controllo degli scarichi, ma pacifi-
camente applicabili anche in tema di rifiuti e di emissioni in atmosfera.
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