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IL CONFINE TRA FASE AMMINISTRATIVA E PENALE NEI CONTROLLI AMBIENTALI
- in caso di mancanza del titolare dell’impresa, non esiste l’obbligo di avvisare
anche quest’ultimo, essendo sufficiente che l’avviso sia dato a dipendenti dell’impian-
to o comunque ad altra persona operante nell’insediamento e presente sul posto .
(17)
L’omissione dell’avviso dell’effettuazione delle analisi o l’omissione nel-
l’avviso eventualmente dato dell’indicazione della data e/o del luogo delle stes-
se, è sanzionata con la nullità del relativo atto. La giurisprudenza della Suprema
Corte qualifica tale nullità come nullità della specie cosiddetta a regime intermedio,
non venendo in evidenza la violazione del principio del contraddittorio, inclu-
dendola nella categoria di quelle deducibili sino al momento del compiersi delle
formalità di apertura del dibattimento .
(18)
Per converso, la giurisprudenza è estremamente rigorosa nei confronti di chi,
ricevuto l’avviso stesso, non sia stato presente all’inizio delle operazioni di analisi.
Costui non potrà “ex post”, in sede processuale, eccepire eventuali irregolarità delle
operazioni tecniche di prelievo e di analisi, lasciate alla discrezionalità degli operato-
ri, in quanto il diritto di difesa è garantito nella fase degli accertamenti amministrativi
solo con il preavviso con la conseguenza che “non si possono trasferire nel proces-
so quelle deduzioni, che si aveva la possibilità di proporre al momento dello svolgi-
mento delle analisi e che per propria scelta o inerzia non sono state compiute” .
(19)
Va infine osservato che nell’ipotesi di analisi di campioni per cui non è
prevista la revisione la norma non indica il termine del preavviso. La necessità
di procedere ad analisi con estrema urgenza, pena la inutilizzabilità del campio-
ne, mal si concilia con la previsione di un termine di preavviso la cui osservanza
potrebbe rendere tardivo il compimento delle analisi per il deperimento dei
campioni prelevati .
(20)
scrive la notifica dell’avviso in esame e non fissa particolari modalità esecutive al riguardo
(anzi, nell’ipotesi del comma 1, prevede possa essere dato “anche oralmente”), di talché può
essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari”.
(17) Orientamento consolidato a partire da Cass. pen., sez. III, n. 10416/1992, secondo cui “non
sussiste la nullità delle analisi, per violazione del diritto della difesa e assistenza tecnica allorché l’avviso della
data e del luogo di inizio delle analisi sia dato ad uno dei dipendenti dell’insediamento trovato sul posto, non
essendo prescritta la consegna a mani del titolare e non essendo neppure richiesta la prova della effettiva consegna
dell’avviso al titolare medesimo in quanto è necessario procedere in tempi brevi per la deteriorabilità dei campioni
e rientra nell’interesse e nel dovere del titolare assicurare che siffatte informazioni gli siano tempestivamente
comunicate in caso di assenza dal luogo di lavoro”. Da ultimo, cfr. sez. III, n. 17419/2016 e ivi rif.
(18) Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. III, n. 6297/1992, sez. III, n. 10209/1997 e sez. III, n. 1075/2000.
(19) In tal senso Cass. pen., sez. III, n. 2581/1993.
(20) Secondo Cass. pen., sez. un., n. 8752/1991, in ossequio al principio di ragionevolezza il ter-
mine non deve essere così ridotto da rendere fittizio il diritto del titolare dello scarico a par-
tecipare agli accertamenti di laboratorio (come nel caso di avviso dato alle ore 21:20 per le
ore 09:00 del giorno successivo, ipotesi comportante violazione dei diritti difensivi secondo
sez. III, n. 2692/1991). Precisa, poi, sez. III, n. 9994/1992 che l’intervallo di tempo suffi-
ciente tra l’avviso e l’inizio delle operazioni di analisi va rapportato alla velocità di deteriora-
mento dei campioni da analizzare.
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