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ECO AMBIENTE



             SOMMARIO: 1. Gli accertamenti tecnici: la fase amministrativa e l’art. 223 disp. att. c.p.p. -
                       2. Le garanzie difensive nello svolgimento delle analisi.


             1.  Gli accertamenti tecnici: la fase amministrativa e l’art. 223 disp. att. c.p.p.
                  La normativa ambientale impone agli organi di controllo il dovere di inter-
             venire  una  volta  venuti  a  conoscenza  dell’evento  inquinante  e  da  questo
             momento essi assumono una posizione di garanzia la cui omissione può fon-
             darne la responsabilità ex art. 40, cpv, c.p. .
                                                     (2)
                  Nell’ambito di tale potere-dovere di controllo, sono spesso necessari accer-
             tamenti di natura tecnica, consistenti o in un’attività di prelievo di campioni e suc-
             cessive analisi (si pensi ai reati che presuppongono il superamento di limiti tabel-
             lari, o alla qualifica dei rifiuti rinvenuti in un determinato sito, ancora al reato di
             omessa bonifica), ovvero nel mero accertamento strumentale del superamento di
             determinati standards (si pensi all’inquinamento acustico o elettromagnetico).
                  Tali accertamenti possono riguardare la fase di competenza degli organi
             amministrativi di vigilanza nel corso della quale, all’esito di sopralluoghi, rilievi,
             anche fotografici, ispezioni, prelevamenti di campioni (se del caso coattivi) ed
             analisi chimiche emergono elementi di reato per i quali si avvia successivamente
             l’indagine penale; oppure possono avere, fin dall’inizio, natura di indagini pena-
             li, disposte dal P.M., ovvero di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria, even-
             tualmente avvalendosi di ausiliario . Si pone, allora, la questione se l’attività
                                               (3)
             svolta rientri in quella amministrativa o di P.G.
                  Dalla risposta al quesito deriva l’individuazione delle garanzie applicabili
             (nella prima ipotesi si applica il disposto di cui all’art. 223 disp. att. c.p.p., nella
             seconda  le  regole  proprie  dell’indagine  penale:  artt.  220  c.p.p.,  354  c.p.p.  e
             norme correlate).
                  La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che “le ispe-
             zioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi costituiscono attività di vigi-
             lanza amministrativa compiuta dalla polizia giudiziaria prima che esista una vera
             e propria notizia di reato: per il compimento di tali atti, volti anche alla identi-
             ficazione dell’eventuale colpevole, non è prescritta pertanto l’osservanza delle

             (2)  Cass. pen., sez. III, n. 3634/2011, con riferimento alla condotta di funzionari ARPA che,
                  venuti a conoscenza dell’esistenza di rifiuti interrati, “non procedevano ad alcun controllo sostanziale
                  sulle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal che non impedivano che lo stesso fosse gestito
                  come semplice terra, consentendone il conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata”.
             (3)  Secondo Cass. pen., sez. III, n. 16683/2009, “l’utilizzabilità in fase di indagine preliminare dei risul-
                  tati degli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria con il ricorso alla collaborazione di ausiliari
                  non richiede che costoro siano individuati con l’osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina
                  del consulente tecnico del pubblico ministero”.

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