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IL CONFINE TRA FASE AMMINISTRATIVA E PENALE NEI CONTROLLI AMBIENTALI
disposizioni del codice di rito poste a tutela dei diritti di difesa. L’attività di pre-
lievo dei campioni [nella specie di acque reflue], necessaria per la vigilanza
anche a sorpresa [delle attività inquinanti, nella specie scarichi], non è finalizzata
soltanto all’accertamento di reati, ma rientra nei compiti di normale e doveroso
controllo con carattere di continuità dello stato effettivo dell’inquinamento e
della qualità dei corpi ricettori, in vista del loro recupero ambientale. Tale atti-
vità ha carattere esclusivamente amministrativo, rimessa alla discrezionalità
degli organi amministrativi nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, previ-
ste allo scopo di accertare i reati nonché di controllo dello stato effettivo del-
l’inquinamento e della qualità dei corpi ricettori” .
(4)
Conseguenza di tale affermazione è che per la fase del prelievo non deve
essere assicurata alcuna garanzia difensiva, né deve essere dato preavviso ai sog-
getti nei cui confronti vengono eseguiti gli accertamenti. Inoltre, in sede di
sopralluogo per il controllo, alla fase del prelievo non deve necessariamente
assistere il soggetto sottoposto a controllo, potendo assistere anche un incari-
cato, senza che sia necessaria la presenza di difensore. Ciò perché si è ancora
nella fase di attività amministrative di vigilanza, per cui non sussistono ancora
indizi di reato .
(5)
Trattasi di momento determinante perché, a partire da esso, le garanzie di
difesa previste dal codice (artt. 220 c.p.p., 354 c.p.p. e norme correlate) debbono
assistere il titolare dello scarico (o la persona eventualmente diversa qualificabile
come “responsabile” dello stesso), senza temporalmente posporle o limitarle al
momento di esecuzione dell’analisi.
Due considerazioni possono fornire dei parametri di riferimento.
La prima è che vanno osservate le garanzie di difesa previste dal codice
“nel momento stesso in cui vengano ad emergere indizi semplici, sprovvisti
delle qualità (gravità, precisione, concordanza) pretese dall’art. 192, comma 2,
c.p.p. per l’attribuzione agli indizi della valenza di prova. Il che si evince dal
disposto dell’art. 220 disp. att. c.p.p., ove non si rinviene alcun richiamo alla
detta disposizione, essendo ivi semplicemente riportata l’espressione indizi,
senza specificazioni ulteriori”.
(4) Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. III, n. 11598/1993, n. 9739/1999, n. 1773/2000, n.
23369/2002, n. 15170/2003, n. 15372/2010, n. 10484/2015 e n. 35610/2016.
(5) Cass. pen., sez. III, n. 2571/1993. In tema, cfr. Corte cost. n. 330/1990, secondo cui è legit-
tima la norma (nella specie art. 15, comma 7, della legge n. 319/1976) che non preveda il
preavviso delle operazioni di campionamento delle acque, al fine di accertare se queste
superino i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge e dell’adozione delle misure antinquina-
mento, poiché altrimenti il responsabile potrebbe far sparire le tracce di ogni irregolarità
degli scarichi e pregiudicare l’attività amministrativa diretta alla tutela delle acque dall’inqui-
namento.
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