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IL CONFINE TRA FASE AMMINISTRATIVA E PENALE NEI CONTROLLI AMBIENTALI



               disposizioni del codice di rito poste a tutela dei diritti di difesa. L’attività di pre-
               lievo  dei  campioni  [nella  specie  di  acque  reflue],  necessaria  per  la  vigilanza
               anche a sorpresa [delle attività inquinanti, nella specie scarichi], non è finalizzata
               soltanto all’accertamento di reati, ma rientra nei compiti di normale e doveroso
               controllo con carattere di continuità dello stato effettivo dell’inquinamento e
               della qualità dei corpi ricettori, in vista del loro recupero ambientale. Tale atti-
               vità  ha  carattere  esclusivamente  amministrativo,  rimessa  alla  discrezionalità
               degli organi amministrativi nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, previ-
               ste allo scopo di accertare i reati nonché di controllo dello stato effettivo del-
               l’inquinamento e della qualità dei corpi ricettori” .
                                                               (4)
                     Conseguenza di tale affermazione è che per la fase del prelievo non deve
               essere assicurata alcuna garanzia difensiva, né deve essere dato preavviso ai sog-
               getti  nei  cui  confronti  vengono  eseguiti  gli  accertamenti.  Inoltre,  in  sede  di
               sopralluogo per il controllo, alla fase del prelievo non deve necessariamente
               assistere il soggetto sottoposto a controllo, potendo assistere anche un incari-
               cato, senza che sia necessaria la presenza di difensore. Ciò perché si è ancora
               nella fase di attività amministrative di vigilanza, per cui non sussistono ancora
               indizi di reato .
                             (5)
                     Trattasi di momento determinante perché, a partire da esso, le garanzie di
               difesa previste dal codice (artt. 220 c.p.p., 354 c.p.p. e norme correlate) debbono
               assistere il titolare dello scarico (o la persona eventualmente diversa qualificabile
               come “responsabile” dello stesso), senza temporalmente posporle o limitarle al
               momento di esecuzione dell’analisi.
                     Due considerazioni possono fornire dei parametri di riferimento.
                     La prima è che vanno osservate le garanzie di difesa previste dal codice
               “nel momento stesso in cui vengano ad emergere indizi semplici, sprovvisti
               delle qualità (gravità, precisione, concordanza) pretese dall’art. 192, comma 2,
               c.p.p. per l’attribuzione agli indizi della valenza di prova. Il che si evince dal
               disposto dell’art. 220 disp. att. c.p.p., ove non si rinviene alcun richiamo alla
               detta  disposizione,  essendo  ivi  semplicemente  riportata  l’espressione  indizi,
               senza specificazioni ulteriori”.

               (4)   Cfr.,  ex  multis,  Cass.  pen.,  sez.  III,  n.  11598/1993,  n.  9739/1999,  n.  1773/2000,  n.
                     23369/2002, n. 15170/2003, n. 15372/2010, n. 10484/2015 e n. 35610/2016.
               (5)   Cass. pen., sez. III, n. 2571/1993. In tema, cfr. Corte cost. n. 330/1990, secondo cui è legit-
                     tima la norma (nella specie art. 15, comma 7, della legge n. 319/1976) che non preveda il
                     preavviso  delle  operazioni  di  campionamento  delle  acque,  al  fine  di  accertare  se  queste
                     superino i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge e dell’adozione delle misure antinquina-
                     mento, poiché altrimenti il responsabile potrebbe far sparire le tracce di ogni irregolarità
                     degli scarichi e pregiudicare l’attività amministrativa diretta alla tutela delle acque dall’inqui-
                     namento.

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