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ECO AMBIENTE
Destinatari dell’avviso in esame debbono essere l’interessato e, nei casi di
revisione, anche il difensore dell’interessato. Per interessato deve ritenersi il
responsabile dell’insediamento e qualsiasi altro soggetto potenzialmente san-
zionabile. Di qui un orientamento giurisprudenziale per cui in ipotesi di società
o di consorzi, debbono rispondere dell’illecito, anche in concorso fra loro, i
soggetti che, a vario titolo, ed anche di fatto, abbiano la rappresentanza o eser-
citino l’amministrazione e la direzione dell’organismo gestionale . Nel caso in
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cui la direzione di singoli rami o impianti sia affidata a persona delegata, la
responsabilità penale ricade su tale soggetto che, quindi, deve ritenersi sicura-
mente interessato a ricevere l’avviso per lo svolgimento delle analisi. L’avviso
della data fissata per le analisi andrebbe quindi dato, secondo tale impostazione,
oltre che al legale rappresentante, anche a tutti i soggetti interessati, quando più
soggetti possano essere incriminati .
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Si deve però osservare che l’organo prelevatore non è tenuto ad accertare
chi detiene il potere di gestione e controllo, per consegnargli l’avviso relativo al
compimento delle operazioni di analisi, perché ciò, oltre che difficile in pratica,
non è previsto dalla legge e contrasterebbe con l’esigenza di speditezza e cele-
rità del procedimento. L’avviso può quindi essere dato a persona diversa dal
responsabile purché operante all’interno dell’insediamento .
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Se tale conclusione è dai più condivisa, non altrettanto può dirsi circa l’in-
dividuazione del soggetto, operante all’interno dell’insediamento, idoneo a rice-
vere tale avviso quando il responsabile non sia presente nel momento del prelie-
vo, poiché, secondo alcune decisioni, il dipendente deve essere “qualificato” (ad
esempio, un tecnico preposto all’impianto di depurazione) , mentre, secondo
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altre, può essere “uomo senza qualità”, ma operante nell’insediamento . Tale
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orientamento sembra preferibile, in quanto la presenza di un soggetto nello sta-
bilimento deve far presumere che lo stesso sia inserito nella organizzazione deli-
neata dall’imprenditore e che la stessa comprenda anche i rapporti con gli organi
di controllo. Per quanto poi riguarda le modalità dell’avviso:
- lo stesso può essere dato anche oralmente ;
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(11) Cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 2687/1992.
(12) Cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 2571/1993.
(13) Cass. pen., sez. III, n. 12402/1991, n. 10416/1992 e n. 3271/1999, in cui si conferma che
“l’organo di vigilanza può dare l’avviso a persona qualificata presente sul posto senza necessità di accertare
lo specifico ruolo ricoperto nell’insediamento produttivo”.
(14) In tal senso, ex multis, Cass. pen., sez. III, n. 14342/1990, n. 4342/1991 e n. 1967/1997.
(15) Cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 1760/1993; nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, n.
10896/1990 in cui, peraltro, si specifica che l’avviso fatto al dipendente deve considerarsi
valido allorché possa presumersi che lo stesso ne dia tempestiva notizia all’interessato.
(16) Da ultimo, Cass. pen., sez. III, n. 26437/2017: “l’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non pre-
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