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ECO AMBIENTE



                  Destinatari dell’avviso in esame debbono essere l’interessato e, nei casi di
             revisione,  anche  il  difensore  dell’interessato.  Per  interessato  deve  ritenersi  il
             responsabile dell’insediamento e qualsiasi altro soggetto potenzialmente san-
             zionabile. Di qui un orientamento giurisprudenziale per cui in ipotesi di società
             o di consorzi, debbono rispondere dell’illecito, anche in concorso fra loro, i
             soggetti che, a vario titolo, ed anche di fatto, abbiano la rappresentanza o eser-
             citino l’amministrazione e la direzione dell’organismo gestionale . Nel caso in
                                                                          (11)
             cui la direzione di singoli rami o impianti sia affidata a persona delegata, la
             responsabilità penale ricade su tale soggetto che, quindi, deve ritenersi sicura-
             mente interessato a ricevere l’avviso per lo svolgimento delle analisi. L’avviso
             della data fissata per le analisi andrebbe quindi dato, secondo tale impostazione,
             oltre che al legale rappresentante, anche a tutti i soggetti interessati, quando più
             soggetti possano essere incriminati  .
                                              (12)
                  Si deve però osservare che l’organo prelevatore non è tenuto ad accertare
             chi detiene il potere di gestione e controllo, per consegnargli l’avviso relativo al
             compimento delle operazioni di analisi, perché ciò, oltre che difficile in pratica,
             non è previsto dalla legge e contrasterebbe con l’esigenza di speditezza e cele-
             rità del procedimento. L’avviso può quindi essere dato a persona diversa dal
             responsabile purché operante all’interno dell’insediamento .
                                                                     (13)
                  Se tale conclusione è dai più condivisa, non altrettanto può dirsi circa l’in-
             dividuazione del soggetto, operante all’interno dell’insediamento, idoneo a rice-
             vere tale avviso quando il responsabile non sia presente nel momento del prelie-
             vo, poiché, secondo alcune decisioni, il dipendente deve essere “qualificato” (ad
             esempio, un tecnico preposto all’impianto di depurazione)  , mentre, secondo
                                                                     (14)
             altre, può essere “uomo senza qualità”, ma operante nell’insediamento . Tale
                                                                                 (15)
             orientamento sembra preferibile, in quanto la presenza di un soggetto nello sta-
             bilimento deve far presumere che lo stesso sia inserito nella organizzazione deli-
             neata dall’imprenditore e che la stessa comprenda anche i rapporti con gli organi
             di controllo. Per quanto poi riguarda le modalità dell’avviso:
                  -  lo stesso può essere dato anche oralmente ;
                                                             (16)
             (11)  Cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 2687/1992.
             (12)  Cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 2571/1993.
             (13)  Cass. pen., sez. III, n. 12402/1991, n. 10416/1992 e n. 3271/1999, in cui si conferma che
                  “l’organo di vigilanza può dare l’avviso a persona qualificata presente sul posto senza necessità di accertare
                  lo specifico ruolo ricoperto nell’insediamento produttivo”.
             (14)  In tal senso, ex multis, Cass. pen., sez. III, n. 14342/1990, n. 4342/1991 e n. 1967/1997.
             (15)  Cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 1760/1993; nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, n.
                  10896/1990 in cui, peraltro, si specifica che l’avviso fatto al dipendente deve considerarsi
                  valido allorché possa presumersi che lo stesso ne dia tempestiva notizia all’interessato.
             (16)  Da ultimo, Cass. pen., sez. III, n. 26437/2017: “l’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non pre-

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