Page 132 - Rassegna 2019-2
P. 132
ECO AMBIENTE
b) Le regole per lo svolgimento delle analisi
La giurisprudenza ha affermato che le analisi dei campioni di cui all’art.
(21)
223 cit. sono atti tipicamente amministrativi e non atti giudiziari, che hanno
piena rilevanza probatoria nell’ambito del processo penale, purché vi sia stato il
preavviso all’interessato, onde consentirgli di presenziare, eventualmente con
l’assistenza di un consulente tecnico. Quanto alla tutela del diritto di difesa con
riferimento alle analisi dei campioni, si è precisato che lo stesso “viene garantito
dal preavviso della data dell’inizio delle operazioni e del luogo, onde consentire
l’eventuale presenza di un consulente privato. Poiché l’accertamento non ha
natura di perizia processuale, non è prevista la presenza del difensore e neppure
la redazione di un verbale, secondo le modalità stabilite dal codice di procedura
penale negli articoli 134, 135, 136, 137 e seguenti, applicabili esclusivamente alla
documentazione degli atti assunti nel corso del procedimento penale. Le moda-
lità tecniche delle analisi sono lasciate alla discrezionalità dell’amministrazione, la
quale è tenuta a certificare soltanto il prelievo, l’apertura dei campioni e l’esito
delle operazioni. Il certificato di analisi può, pertanto, essere legittimamente inse-
rito nel fascicolo del dibattimento ed essere utilizzato quale mezzo di prova” .
(22)
Di conseguenza, “qualora dal verbale di analisi non risulti l’indicazione del
metodo seguito, non sussiste alcuna irregolarità (e, quindi, nullità), poiché - per il
principio di presunzione di legittimità dell’atto amministrativo - deve ritenersi che il
metodo predetto sia conforme a quello ufficialmente statuito e quindi conforme alle
disposizioni vigenti” . Per converso, in caso di svolgimento delle analisi in assenza
(23)
di preavviso all’interessato, la verbalizzazione con indicazione delle metodiche segui-
te non vale ad escludere la inutilizzabilità, posto che l’omessa osservanza dell’obbli-
go del preavviso genera una ipotesi di nullità (si rinvia al precedente punto a).
Analogamente, “la mancata consegna del campione all’interessato, se
richiesta, non essendo previste analisi di revisione , implica una irregolarità
(24)
amministrativa, non una nullità processuale, in quanto la parte può essere pre-
sente all’apertura del campione sigillato al momento dell’inizio delle analisi con
l’assistenza di un consulente e far verbalizzare le sue osservazioni” .
(25)
(21) Cass. pen., sez. III, n. 2581/1993.
(22) Cass. pen., sez. III, n. 512/1993. Conformi: sez. III, n. 513/1993 e n. 2581/1993.
(23) Cass. pen., sez. III, n. 6195/1993.
(24) La mancata applicazione del procedimento di revisione delle analisi, di cui all’art. 15 della legge 24
novembre 1981, n. 689, viene giustificata da Cass. pen., sez. III, n. 15170/2003, sia in quanto il proce-
dimento stesso “è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive
già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per la analisi di revisione è che il
campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprat-
tutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto”.
(25) Cass. pen., sez. III, n. 12075/1992.
130