Page 132 - Rassegna 2019-2
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ECO AMBIENTE



             b) Le regole per lo svolgimento delle analisi
                  La giurisprudenza  ha affermato che le analisi dei campioni di cui all’art.
                                   (21)
             223  cit.  sono  atti  tipicamente  amministrativi  e  non  atti  giudiziari,  che  hanno
             piena rilevanza probatoria nell’ambito del processo penale, purché vi sia stato il
             preavviso  all’interessato,  onde  consentirgli  di  presenziare,  eventualmente  con
             l’assistenza di un consulente tecnico. Quanto alla tutela del diritto di difesa con
             riferimento alle analisi dei campioni, si è precisato che lo stesso “viene garantito
             dal preavviso della data dell’inizio delle operazioni e del luogo, onde consentire
             l’eventuale  presenza  di  un  consulente  privato.  Poiché  l’accertamento  non  ha
             natura di perizia processuale, non è prevista la presenza del difensore e neppure
             la redazione di un verbale, secondo le modalità stabilite dal codice di procedura
             penale negli articoli 134, 135, 136, 137 e seguenti, applicabili esclusivamente alla
             documentazione degli atti assunti nel corso del procedimento penale. Le moda-
             lità tecniche delle analisi sono lasciate alla discrezionalità dell’amministrazione, la
             quale è tenuta a certificare soltanto il prelievo, l’apertura dei campioni e l’esito
             delle operazioni. Il certificato di analisi può, pertanto, essere legittimamente inse-
             rito nel fascicolo del dibattimento ed essere utilizzato quale mezzo di prova” .
                                                                                      (22)
                  Di conseguenza, “qualora dal verbale di analisi non risulti l’indicazione del
             metodo seguito, non sussiste alcuna irregolarità (e, quindi, nullità), poiché - per il
             principio di presunzione di legittimità dell’atto amministrativo - deve ritenersi che il
             metodo predetto sia conforme a quello ufficialmente statuito e quindi conforme alle
             disposizioni vigenti” . Per converso, in caso di svolgimento delle analisi in assenza
                               (23)
             di preavviso all’interessato, la verbalizzazione con indicazione delle metodiche segui-
             te non vale ad escludere la inutilizzabilità, posto che l’omessa osservanza dell’obbli-
             go del preavviso genera una ipotesi di nullità (si rinvia al precedente punto a).
                  Analogamente,  “la  mancata  consegna  del  campione  all’interessato,  se
             richiesta, non essendo previste analisi di revisione , implica una irregolarità
                                                              (24)
             amministrativa, non una nullità processuale, in quanto la parte può essere pre-
             sente all’apertura del campione sigillato al momento dell’inizio delle analisi con
             l’assistenza di un consulente e far verbalizzare le sue osservazioni” .
                                                                             (25)
             (21)  Cass. pen., sez. III, n. 2581/1993.
             (22)  Cass. pen., sez. III, n. 512/1993. Conformi: sez. III, n. 513/1993 e n. 2581/1993.
             (23)  Cass. pen., sez. III, n. 6195/1993.
             (24)  La mancata applicazione del procedimento di revisione delle analisi, di cui all’art. 15 della legge 24
                  novembre 1981, n. 689, viene giustificata da Cass. pen., sez. III, n. 15170/2003, sia in quanto il proce-
                  dimento stesso “è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive
                  già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per la analisi di revisione è che il
                  campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprat-
                  tutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto”.
             (25)  Cass. pen., sez. III, n. 12075/1992.

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