Page 123 - Rassegna 2019-2
P. 123

LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA: TRA DISCREZIONALITÀ E ARBITRIO



                     L’eccesso di potere - “cuore antico del corretto sentire amministrativo”  -,
                                                                                       (47)
               infatti, viene salutato dalla dottrina come l’unico vero, seppur labile, contraltare a
               un potere discrezionale considerato eccessivamente ampio e incontrollabile. In que-
               sto senso è stato definito come un “vizio di legittimità che, nella sua essenza, mira
               a contrastare l’aspetto patologico dell’attività provvedimentale discrezionale non
               correttamente esercitata alla luce dei parametri di logicità e congruità a cui devono
               essere informati gli atti discrezionali della P.A.” . L’eccesso di potere, pertanto,
                                                            (48)
               permette al giudice di intervenire allorquando la misura emessa sia gravata da insuf-
               ficiente motivazione, manifesta illogicità, ovvero erronea e travisata valutazione dei
               fatti presupposti ; in altre parole: sarebbe precluso un sindacato sulla motivazione
                              (49)
               “per il tramite di una valutazione alternativa di segno opposto, se non quando,
               appunto”, dovesse apparire fondata su un percorso logico-argomentativo “macro-
               scopicamente carente” . Una discrezionalità libera, dunque, ma “legata e costitu-
                                    (50)
               zionalmente orientata” . Un sindacato che consentirebbe, qualora coerentemente
                                    (51)
               applicato, di porre un argine empirico alla pressoché illimitata discrezionalità attri-
               buita al Prefetto, intervenendo in maniera puntuale e approfondita sull’impianto
               motivazionale: “dall’insindacabilità assoluta, alla sindacabilità non assoluta” .
                                                                                     (52)
                     Le argomentazioni alla base di questo, infatti, dovrebbero essere sostenute
               da elementi indiziari qualificati dagli attributi dell’attualità e della concretezza,
               in modo da prendere le distanze da possibili accertamenti fondati sul mero
               sospetto. Una giurisprudenza relativamente recente, tuttavia, ha affermato che
               non basta una motivazione poco curata e scarna - cioè priva di rielaborazione
               concettuale  -  a  qualificare  un’informazione  interdittiva  come  viziata,  ma  si
               dovranno riscontrare profili di incongruenza e carenze di contenuti anche negli
               atti del procedimento .
                                    (53)
                     Carenze,  queste,  che  andrebbero  quindi  valutate  alla  luce  dell’impianto
               motivazionale nel suo complesso, potendo esso rinviare ad altri atti per relatio-
               nem, ovvero inferire la sussistenza dei presupposti dall’istruttoria ai fini di una
               (47)  L. M. DELFINO, L’eccesso di potere nelle interdittive antimafia, in FILODIRITTO, 7 gennaio 2016 (da un
                     intervento tenuto il 16 dicembre 2015 presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel
                     seminario di studio su “Il controllo delle giurisdizioni sulla discrezionalità amministrativa”).
               (48)  Ibidem.
               (49)  P. TONNARA, cit. (il quale fa riferimento ad una consolidata giurisprudenza sul sindacato del
                     provvedimento solo sotto il profilo della logicità in relazione ai fatti accertati, ex plurimis:
                     C.d.S 3754/2016; C.d.S 4441/2014; C.d.S 5697/2013).
               (50)  T.A.R. Piemonte, Torino, sent. n. 463/2018, cit.
               (51)  E. FRATTO ROSI GRIPPAUDO, La maschera della discrezionalità: sull’esercizio costituzionalmente diso-
                     rientato del potere amministrativo, cit., con riferimento a M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale della
                     pubblica amministrazione, Milano, 1939.
               (52)  Ibidem.
               (53)  Consiglio di Stato, sent. n. 1743/2016, cit.

                                                                                        121
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128