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LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA: TRA DISCREZIONALITÀ E ARBITRIO
L’eccesso di potere - “cuore antico del corretto sentire amministrativo” -,
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infatti, viene salutato dalla dottrina come l’unico vero, seppur labile, contraltare a
un potere discrezionale considerato eccessivamente ampio e incontrollabile. In que-
sto senso è stato definito come un “vizio di legittimità che, nella sua essenza, mira
a contrastare l’aspetto patologico dell’attività provvedimentale discrezionale non
correttamente esercitata alla luce dei parametri di logicità e congruità a cui devono
essere informati gli atti discrezionali della P.A.” . L’eccesso di potere, pertanto,
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permette al giudice di intervenire allorquando la misura emessa sia gravata da insuf-
ficiente motivazione, manifesta illogicità, ovvero erronea e travisata valutazione dei
fatti presupposti ; in altre parole: sarebbe precluso un sindacato sulla motivazione
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“per il tramite di una valutazione alternativa di segno opposto, se non quando,
appunto”, dovesse apparire fondata su un percorso logico-argomentativo “macro-
scopicamente carente” . Una discrezionalità libera, dunque, ma “legata e costitu-
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zionalmente orientata” . Un sindacato che consentirebbe, qualora coerentemente
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applicato, di porre un argine empirico alla pressoché illimitata discrezionalità attri-
buita al Prefetto, intervenendo in maniera puntuale e approfondita sull’impianto
motivazionale: “dall’insindacabilità assoluta, alla sindacabilità non assoluta” .
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Le argomentazioni alla base di questo, infatti, dovrebbero essere sostenute
da elementi indiziari qualificati dagli attributi dell’attualità e della concretezza,
in modo da prendere le distanze da possibili accertamenti fondati sul mero
sospetto. Una giurisprudenza relativamente recente, tuttavia, ha affermato che
non basta una motivazione poco curata e scarna - cioè priva di rielaborazione
concettuale - a qualificare un’informazione interdittiva come viziata, ma si
dovranno riscontrare profili di incongruenza e carenze di contenuti anche negli
atti del procedimento .
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Carenze, queste, che andrebbero quindi valutate alla luce dell’impianto
motivazionale nel suo complesso, potendo esso rinviare ad altri atti per relatio-
nem, ovvero inferire la sussistenza dei presupposti dall’istruttoria ai fini di una
(47) L. M. DELFINO, L’eccesso di potere nelle interdittive antimafia, in FILODIRITTO, 7 gennaio 2016 (da un
intervento tenuto il 16 dicembre 2015 presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel
seminario di studio su “Il controllo delle giurisdizioni sulla discrezionalità amministrativa”).
(48) Ibidem.
(49) P. TONNARA, cit. (il quale fa riferimento ad una consolidata giurisprudenza sul sindacato del
provvedimento solo sotto il profilo della logicità in relazione ai fatti accertati, ex plurimis:
C.d.S 3754/2016; C.d.S 4441/2014; C.d.S 5697/2013).
(50) T.A.R. Piemonte, Torino, sent. n. 463/2018, cit.
(51) E. FRATTO ROSI GRIPPAUDO, La maschera della discrezionalità: sull’esercizio costituzionalmente diso-
rientato del potere amministrativo, cit., con riferimento a M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale della
pubblica amministrazione, Milano, 1939.
(52) Ibidem.
(53) Consiglio di Stato, sent. n. 1743/2016, cit.
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