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LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA: TRA DISCREZIONALITÀ E ARBITRIO
In tal senso, la giurisprudenza più recente ha ribadito come non sia neces-
sario “un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per
dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o
mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sin-
tomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche a
eventi verificatisi a distanza di tempo” . Una regola di giudizio, questa, “che
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ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osserva-
zione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso” .
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In sede di motivazione dell’interdittiva basterà argomentare in via presun-
tiva, sulla base di gravi, precisi ed - eventualmente - concordanti elementi di fatto,
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la probabilità che l’impresa possa essere condizionata dal sodalizio, ovvero age-
volarne le attività. Elementi idonei e specifici, “rivelatori di concrete connessio-
ni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose”.
Un’argomentazione, altresì, che deve essere fondata sulla rappresentazio-
ne complessiva del quadro indiziario emerso in fase istruttoria - con particolare
riferimento a quanto riscontrato nelle relazioni delle Forze di Polizia - e,
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“integrata da dati di comune esperienza” , consentire al giudice di pervenire
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alla ragionevole presunzione che tale rischio sussista.
Il sistema della documentazione antimafia, così come concepito dal legi-
slatore e come attuato nella prassi, per la logica preventiva e anticipatoria che lo
caratterizzano, rappresenta una tipica misura cautelare di polizia con finalità
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nemmeno latamente sanzionatorie e, pertanto, esente dalla necessità - tipica del
sistema penale - di provare la commissione di un reato o l’appartenenza a un
sodalizio criminale “oltre ogni ragionevole dubbio”. Sarà sufficiente, al contra-
rio, che il grado di probabilità dell’infiltrazione mafiosa sia quantomeno pari al
cinquanta percento più uno di possibilità, ovvero, che l’ipotesi di infiltrazione
mafiosa sia più probabile di tutte le altre possibili spiegazioni messe insieme .
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Nella fenomenologia delle infiltrazioni nelle commesse pubbliche emerge
chiaramente l’abilità della mafia di avvalersi di connivenze e contiguità spesso al
(28) Consiglio di Stato, sent. n. 1553/2019, cit.
(29) Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2231, 13 aprile 2018, FERRARI, in www.sentenzeappalti.it.
(30) Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4657, 7 ottobre 2015, NOCCELLI.
(31) Circ. M.I. n. 11001/119/20(8), 27 marzo 2018, Rilascio della documentazione antimafia. Ulteriori
indirizzi applicativi, in tal senso afferma che: la relazione resa dal gruppo interforze, anche in forma di ver-
bale o proposta, diverrà (…) parte essenziale del processo argomentativo sviluppato ai fini dell’adozione del
provvedimento prefettizio.
(32) Consiglio di Stato, sent. n. 1743, 3 maggio 2016, NOCCELLI.
(33) Tar Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sent. n. 96, 27 febbraio 2018, TESTINI.
(34) Circ. M.I. n. 11001/119/20(8), 27 marzo 2018, Rilascio della documentazione antimafia. Ulteriori
indirizzi applicativi, con riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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