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DOTTRINA
Pertanto, non dovendo necessariamente fondarsi su accertamenti penali
certi e definitivi, sarà sufficiente addurre elementi sintomatici, fatti concretamen-
te indiziari di un pericolo di assoggettamento dell’attività economica alle volontà
criminali. Circostanze, queste ultime, che proprio in ragione dell’estesa soglia di
rilevanza di cui godono nella fase istruttoria, vanno ponderate con attenzione.
In un procedimento dove entrano in gioco regole di giudizio legittimate a
fare riferimento anche a quell’indefinita categoria fattuale costituita dai cosiddetti
“dati di comune esperienza” , diviene categorica l’esigenza di agganciare le
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valutazioni dell’Autorità a limiti ben definiti. Come ogni espressione di discre-
zionalità amministrativa, anche il potere interdittivo è sottoposto al vaglio del
giudice amministrativo. Un vaglio, tuttavia, fortemente ristretto, che guarda
all’esercizio del suddetto potere solo sotto i profili della correttezza e della
ragionevolezza: un giudizio sul percorso logico-deduttivo seguito e sull’inter-
pretazione dei fatti prescelta nel giustificare l’adozione della misura in esame in
relazione ai suoi presupposti . In un contesto simile, pertanto, l’apprezzamen-
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to del Prefetto potrà essere soggetto al sindacato del giudice amministrativo
soltanto nel caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei
fatti ; circostanze, in definitiva, tutte caratterizzate dalla presenza di un iter
(14)
logico-argomentativo “macroscopicamente carente, perché fondato su fatti
insussistenti o su una improbabile concatenazione di eventi” .
(15)
Rimane, invece, estranea al pronunciamento giurisdizionale ogni valuta-
zione relativa all’accertamento dei fatti stessi, anche se di rilievo penale. In que-
sto senso, nell’adozione della misura interdittiva, la prognosi del pericolo di
infiltrazione mafiosa - nonostante i numerosi interventi chiarificatori - rischia
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di ripiegarsi su sé stessa, riducendosi a espressione meramente discrezionale del
potere attribuito al Prefetto.
(12) T.A.R. Piemonte, Torino, cit.; con riferimento a C.d.S. sez. III, 30 novembre 2017, n. 5623.
(13) Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere, audizione del Presidente del C.d.S. A. PAJNO, seduta 232, 14
novembre 2017.
(14) P. TONNARA, Informative antimafia e discrezionalità del Prefetto, URBANISTICA E APPALTI, 2017, 2,
223 (nota a sentenza), il quale fa riferimento a una consolidata giurisprudenza sul sindacato
del provvedimento solo sotto il profilo della logicità in relazione ai fatti accertati, ex plurimis:
C.d.S 3754/2016; C.d.S. 4441/2014; C.d.S. 5697/2013.
(15) T.A.R. Piemonte, Torino, cit.
(16) Quali una sempre maggiore tipizzazione normativa, diverse circolari ministeriali e numerose
pronunce giurisdizionali (con riferimento a: D.Lgs. 159/2011, art. 84, c. 4; Circ. M.I. n.
11001/119/20(8), 29 aprile 2016, artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011. Rilascio delle informazioni
antimafia interdittive. Indirizzi applicativi. Circ. M.I. n. 11001/119/20(8), 27 marzo 2018.
Rilascio della documentazione antimafia. Ulteriori indirizzi applicativi. Cons. Stato, Sez. III,
Sent., 3 maggio 2016, n. 1743, NOCCELLI).
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