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DOTTRINA



                  Pertanto, non dovendo necessariamente fondarsi su accertamenti penali
             certi e definitivi, sarà sufficiente addurre elementi sintomatici, fatti concretamen-
             te indiziari di un pericolo di assoggettamento dell’attività economica alle volontà
             criminali. Circostanze, queste ultime, che proprio in ragione dell’estesa soglia di
             rilevanza di cui godono nella fase istruttoria, vanno ponderate con attenzione.
                  In un procedimento dove entrano in gioco regole di giudizio legittimate a
             fare riferimento anche a quell’indefinita categoria fattuale costituita dai cosiddetti
             “dati di comune esperienza” , diviene categorica l’esigenza di agganciare le
                                         (12)
             valutazioni dell’Autorità a limiti ben definiti. Come ogni espressione di discre-
             zionalità amministrativa, anche il potere interdittivo è sottoposto al vaglio del
             giudice  amministrativo.  Un  vaglio,  tuttavia,  fortemente  ristretto,  che  guarda
             all’esercizio  del  suddetto  potere  solo  sotto  i  profili  della  correttezza  e  della
             ragionevolezza: un giudizio sul percorso logico-deduttivo seguito e sull’inter-
             pretazione dei fatti prescelta nel giustificare l’adozione della misura in esame in
             relazione ai suoi presupposti . In un contesto simile, pertanto, l’apprezzamen-
                                        (13)
             to del Prefetto potrà essere soggetto al sindacato del giudice amministrativo
             soltanto  nel  caso  di  manifesta  illogicità,  irragionevolezza  o  travisamento  dei
             fatti ; circostanze, in definitiva, tutte caratterizzate dalla presenza di un iter
                (14)
             logico-argomentativo  “macroscopicamente  carente,  perché  fondato  su  fatti
             insussistenti o su una improbabile concatenazione di eventi” .
                                                                       (15)
                  Rimane, invece, estranea al pronunciamento giurisdizionale ogni valuta-
             zione relativa all’accertamento dei fatti stessi, anche se di rilievo penale. In que-
             sto senso, nell’adozione della misura interdittiva, la prognosi del pericolo di
             infiltrazione mafiosa - nonostante i numerosi interventi chiarificatori  - rischia
                                                                              (16)
             di ripiegarsi su sé stessa, riducendosi a espressione meramente discrezionale del
             potere attribuito al Prefetto.


             (12)  T.A.R. Piemonte, Torino, cit.; con riferimento a C.d.S. sez. III, 30 novembre 2017, n. 5623.
             (13)  Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
                  criminali,  anche  straniere,  audizione  del  Presidente  del  C.d.S.  A.  PAJNO,  seduta  232,  14
                  novembre 2017.
             (14)  P. TONNARA, Informative antimafia e discrezionalità del Prefetto, URBANISTICA E APPALTI, 2017, 2,
                  223 (nota a sentenza), il quale fa riferimento a una consolidata giurisprudenza sul sindacato
                  del provvedimento solo sotto il profilo della logicità in relazione ai fatti accertati, ex plurimis:
                  C.d.S 3754/2016; C.d.S. 4441/2014; C.d.S. 5697/2013.
             (15)  T.A.R. Piemonte, Torino, cit.
             (16)  Quali una sempre maggiore tipizzazione normativa, diverse circolari ministeriali e numerose
                  pronunce  giurisdizionali  (con  riferimento  a:  D.Lgs.  159/2011,  art.  84,  c.  4;  Circ.  M.I.  n.
                  11001/119/20(8), 29 aprile 2016, artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011. Rilascio delle informazioni
                  antimafia interdittive. Indirizzi applicativi. Circ. M.I.  n. 11001/119/20(8), 27 marzo 2018.
                  Rilascio della documentazione antimafia. Ulteriori indirizzi applicativi. Cons. Stato, Sez. III,
                  Sent., 3 maggio 2016, n. 1743, NOCCELLI).

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