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LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA: TRA DISCREZIONALITÀ E ARBITRIO
Una discrezionalità, quella poc’anzi delineata, attorno alla quale si è solle-
vato un acceso dibattito in dottrina, evidenziandone diverse criticità; in sintesi:
la natura indiziaria dei presupposti oggetto di accertamento, che potrebbe facil-
mente farne arretrare la sintomaticità al mero sospetto, rendendo de facto una
simile valutazione incontrollabile; l’effetto interdittivo che colpisce - indistinta-
mente - tanto l’impresa mafiosa quanto la vittima ; infine, la rilevanza giuridica
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del semplice tentativo, che rende ancora più labili i margini applicativi, andando
ad anticipare la soglia di tutela a situazioni di semplice pericolo . È stato, inol-
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tre, rilevato come l’attribuzione di poteri con un così radicale impatto sull’eser-
cizio di diritti costituzionalmente rilevanti - esercitati, tra l’altro, inaudita altera
parte - a un organo direttamente dipendente dall’esecutivo, possa apparire in
palese contrasto con la dominante tendenza alla “giurisdizionalizzazione” del
procedimento preventivo .
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Sebbene l’actio finium regundorum continui a essere sostanzialmente lasciata
all’Autorità amministrativa, la misura in esame è stata progressivamente illumi-
nata dalla giurisprudenza, che ne ha nel tempo delineato meglio il perimetro .
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I numerosi interventi del Consiglio di Stato in materia, giova ricordare, hanno
colmato de facto quel vuoto interpretativo sorto nel tempo attorno all’individua-
zione dei presupposti concreti che giustificherebbero l’adozione del provvedi-
mento antimafia .
(21)
Di fatti, la giurisprudenza maggioritaria - secondo una certa dottrina inve-
stita da un “vento incrementalista” - sembrerebbe essersi irrigidita a favore
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delle ragioni di prevenzione amministrativa, confermando la legittimità di deci-
sioni fondate sul prevalente interesse pubblico a rispondere adeguatamente alla
presenza della criminalità organizzata nelle numerose pieghe dell’economia
sana del Paese.
(17) La distinzione ai fini della punibilità tra impresa vittima e impresa contigua, sebbene in ter-
mini assiologici sembrerebbe ovvia, è giuridicamente controversa: per un approfondimento,
ved. S. DE FLAMMINEIS, Impresa mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione e la figura del
concorrente esterno estorto, DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 27 febbraio 2018 (a favore della
tesi che vede la vittima possibile concorrente esterno al sodalizio, pertanto sussumibile - in
astratto - nella situazione della sanzione interdittiva emessa nei confronti della stessa).
(18) R. RUSSO, I Grandi Eventi: strategie di intervento punitivo, DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 2015.
(19) F. ARATA, Verso una progressiva fuga dalla giurisdizione?, DIR. PEN. E PROCESSO, 2011, 2, 137
(commento alla normativa).
(20) Consiglio di Stato, sent. n. 565, 9 febbraio 2017, NOCCELLI (anche con riferimento al com-
mento di P. TONNARA).
(21) Si fa riferimento alle note sentenze nn. 1743 e 1846 del 2016.
(22) M. MAZZAMUTO, Prevenzione amministrativa antimafia -pagamento di imprese colpite da interdittiva
antimafia e obbligatorietà delle misure anticorruzione, in GIUR. IT., 2019, 1, 157 (nota a sentenza),
con riferimento alla citata sent. C.d.S. (Ad. Plen.), 6 aprile 2018, n. 3.
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