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DOTTRINA
comportamenti di obsolescenza programmata, né fissato quantomeno dei limiti
minimi entro i quali la fornitura di pezzi di ricambio deve essere garantita,
facendo affidamento sull’innesco di un effetto di sensibilizzazione per opera
delle pressioni della clientela scaturente dall’obbligo di fornire ad essa determi-
nate informazioni, vincolanti. Una sensibilizzazione tutt’altro che scontata,
sapendo come gli obblighi d’informazione si traducano spesso, nella pratica del
commercio, nella mera formalità di una sottoscrizione in tutta fretta di un docu-
mento da parte del compratore non professionista senza un’approfondita com-
prensione del suo effettivo contenuto.
Il panorama giuridico francese in materia di obsolescenza programmata
si è significativamente arricchito con la legge n. 2015-992 del 17 agosto 2015
relativa alla transizione energetica per la crescita verde, in particolare con un
Titolo IV dedicato a “lottare contro gli sprechi e promuovere l’economia cir-
colare: dalla concezione dei prodotti al loro riciclo”. In seguito a tale interven-
to legislativo, la problematica è intanto menzionata nella legislazione ambien-
tale, all’articolo L541-1 del Code de l’environnement, laddove si enuncia, tra gli
obiettivi della politica nazionale di prevenzione e gestione dei rifiuti, in un’ot-
tica di transizione verso un’economia circolare, quello di lottare contro l’obso-
lescenza programmata dei prodotti manifatturieri grazie all’informazione dei
consumatori.
Si aggiunge che possono essere lanciate su base volontaria sperimentazio-
ni di etichettatura della durata di vita dei prodotti per favorire l’allungamento
della stessa, contribuendo alla realizzazione di norme condivise dagli attori eco-
nomici delle filiere coinvolte sulla nozione stessa di durata di vita. Di non mino-
re rilievo e di maggiore imperatività sono le disposizioni introdotte nel Code de
la consommation. Tra le regole dedicate alle frodi, l’articolo L441-2 interdice
puramente e semplicemente la pratica dell’obsolescenza programmata, definen-
do la stessa, con un’enunciazione di ampia portata idonea ad accogliere tanto le
manifestazioni più dirette, quanto quelle indirette e persino psicologiche, come
il ricorso a tecniche attraverso cui il responsabile della messa sul mercato di un
prodotto mira a ridurne deliberatamente la durata di vita per aumentarne il
tasso di rimpiazzo. La sanzione del reato (un delitto, cioè, nell’ordinamento
francese, un’infrazione penale di media gravità, compreso tra le contravvenzio-
ni e i crimini) - il quale si aggiunge alla più generica tutela penale già prevista
per la repressione delle pratiche commerciali ingannevoli o aggressive - si rin-
(19)
viene all’articolo L454-6 dello stesso codice, consistente in due anni di prigione
e un’ammenda di 300mila euro; l’ammontare può essere portato, in maniera
(19) V. artt. L132-1 ss. del Code de la consommation.
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