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DOTTRINA




          comportamenti di obsolescenza programmata, né fissato quantomeno dei limiti
          minimi  entro  i  quali  la  fornitura  di  pezzi  di  ricambio  deve  essere  garantita,
          facendo affidamento sull’innesco di un effetto di sensibilizzazione per opera
          delle pressioni della clientela scaturente dall’obbligo di fornire ad essa determi-
          nate  informazioni,  vincolanti.  Una  sensibilizzazione  tutt’altro  che  scontata,
          sapendo come gli obblighi d’informazione si traducano spesso, nella pratica del
          commercio, nella mera formalità di una sottoscrizione in tutta fretta di un docu-
          mento da parte del compratore non professionista senza un’approfondita com-
          prensione del suo effettivo contenuto.
               Il panorama giuridico francese in materia di obsolescenza programmata
          si è significativamente arricchito con la legge n. 2015-992 del 17 agosto 2015
          relativa alla transizione energetica per la crescita verde, in particolare con un
          Titolo IV dedicato a “lottare contro gli sprechi e promuovere l’economia cir-
          colare: dalla concezione dei prodotti al loro riciclo”. In seguito a tale interven-
          to legislativo, la problematica è intanto menzionata nella legislazione ambien-
          tale, all’articolo L541-1 del Code de l’environnement, laddove si enuncia, tra gli
          obiettivi della politica nazionale di prevenzione e gestione dei rifiuti, in un’ot-
          tica di transizione verso un’economia circolare, quello di lottare contro l’obso-
          lescenza programmata dei prodotti manifatturieri grazie all’informazione dei
          consumatori.
               Si aggiunge che possono essere lanciate su base volontaria sperimentazio-
          ni di etichettatura della durata di vita dei prodotti per favorire l’allungamento
          della stessa, contribuendo alla realizzazione di norme condivise dagli attori eco-
          nomici delle filiere coinvolte sulla nozione stessa di durata di vita. Di non mino-
          re rilievo e di maggiore imperatività sono le disposizioni introdotte nel Code de
          la consommation. Tra le regole dedicate alle frodi, l’articolo L441-2 interdice
          puramente e semplicemente la pratica dell’obsolescenza programmata, definen-
          do la stessa, con un’enunciazione di ampia portata idonea ad accogliere tanto le
          manifestazioni più dirette, quanto quelle indirette e persino psicologiche, come
          il ricorso a tecniche attraverso cui il responsabile della messa sul mercato di un
          prodotto mira a ridurne deliberatamente la durata di vita per aumentarne il
          tasso  di  rimpiazzo.  La  sanzione  del  reato  (un  delitto,  cioè,  nell’ordinamento
          francese, un’infrazione penale di media gravità, compreso tra le contravvenzio-
          ni e i crimini) - il quale si aggiunge alla più generica tutela penale già prevista
          per la repressione delle pratiche commerciali ingannevoli o aggressive  - si rin-
                                                                            (19)
          viene all’articolo L454-6 dello stesso codice, consistente in due anni di prigione
          e un’ammenda di 300mila euro; l’ammontare può essere portato, in maniera
          (19)  V. artt. L132-1 ss. del Code de la consommation.

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