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DOTTRINA
consegnati al consumatore , quale prevista dalla direttiva 1999/44/CE del 25
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maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo,
può incidere sul fenomeno in discorso, in quanto, tra l’altro, questi devono esse-
re conformi alla descrizione fatta dal venditore, idonei all’uso al quale servono
abitualmente beni dello stesso tipo e presentare la qualità e le prestazioni abi-
tuali di un bene dello stesso tipo, che può ragionevolmente aspettarsi il consu-
matore, quest’ultimo avendo altrimenti diritto al ripristino senza spese della
conformità del bene mediante riparazione o sostituzione o, in subordine, a una
riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Inoltre, si preve-
de la presunzione che, fino a prova contraria, i difetti di conformità che si mani-
festano entro sei mesi (almeno; ma la Francia, per esempio, ha già portato tale
termine a ventiquattro mesi) dalla consegna del bene esistessero già a tale
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data, a meno che questa ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del
difetto di conformità. La protezione che tali disposizioni offrono al consuma-
tore in tema di obsolescenza programmata sono però sicuramente limitate, sia
perché non incidono sulle manifestazioni indirette del fenomeno, sia per il fatto
che il criterio della qualità e delle prestazioni che può ragionevolmente aspettar-
si il consumatore da un tale bene non si presenta come univoco e scevro di
ambiguità, incentivando così il consumatore a un nuovo acquisto piuttosto che
all’avvio di un contenzioso dall’esito incerto; inoltre, i produttori hanno spesso
reagito a questa regolamentazione tarando proprio sui due anni la durata pro-
grammata del prodotto .
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Una qualche protezione del consumatore, anche da forme di obsolescenza
programmata indirette o di natura psicologica, può inoltre in alcuni casi rinve-
nirsi nelle regole europee in tema di pratiche commerciali sleali - anche in
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questo caso sotto forma di tutela parziale e rimessa a valutazioni ampiamente
discrezionali da parte degli organi giudiziari o amministrativi che ogni Stato può
deputare alla repressione dei comportamenti in contrasto con la normativa
UE - in quanto esse vietano pratiche contrarie alle norme di diligenza pro-
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fessionale e false o idonee a falsare in misura rilevante il comportamento eco-
nomico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al
(9) Sul complesso e controverso inquadramento di tale obbligo nel sistema di diritto privato, cfr.
S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, pp. 321 ss.
(10) Art. L217-7 del Code de la consommation.
(11) N. DUPONT, Peut-on en finir avec l’obsolescence programmée?, in CONTRATS, CONCURRENCE, CON-
SOMMATION, 2014, n. 10, studio n. 10.
(12) V. direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005.
(13) N. DUPONT, Peut-on en finir avec l’obsolescence programmée?, in CONTRATS, CONCURRENCE, CON-
SOMMATION, 2014, n. 10, studio n. 10.
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