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DOTTRINA




          consegnati al consumatore , quale prevista dalla direttiva 1999/44/CE del 25
                                    (9)
          maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo,
          può incidere sul fenomeno in discorso, in quanto, tra l’altro, questi devono esse-
          re conformi alla descrizione fatta dal venditore, idonei all’uso al quale servono
          abitualmente beni dello stesso tipo e presentare la qualità e le prestazioni abi-
          tuali di un bene dello stesso tipo, che può ragionevolmente aspettarsi il consu-
          matore,  quest’ultimo  avendo  altrimenti  diritto  al  ripristino  senza  spese  della
          conformità del bene mediante riparazione o sostituzione o, in subordine, a una
          riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Inoltre, si preve-
          de la presunzione che, fino a prova contraria, i difetti di conformità che si mani-
          festano entro sei mesi (almeno; ma la Francia, per esempio, ha già portato tale
          termine a ventiquattro mesi)  dalla consegna del bene esistessero già a tale
                                      (10)
          data, a meno che questa ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del
          difetto di conformità. La protezione che tali disposizioni offrono al consuma-
          tore in tema di obsolescenza programmata sono però sicuramente limitate, sia
          perché non incidono sulle manifestazioni indirette del fenomeno, sia per il fatto
          che il criterio della qualità e delle prestazioni che può ragionevolmente aspettar-
          si il consumatore da un tale bene non si presenta come univoco e scevro di
          ambiguità, incentivando così il consumatore a un nuovo acquisto piuttosto che
          all’avvio di un contenzioso dall’esito incerto; inoltre, i produttori hanno spesso
          reagito a questa regolamentazione tarando proprio sui due anni la durata pro-
          grammata del prodotto .
                                (11)
               Una qualche protezione del consumatore, anche da forme di obsolescenza
          programmata indirette o di natura psicologica, può inoltre in alcuni casi rinve-
          nirsi nelle regole europee in tema di pratiche commerciali sleali  - anche in
                                                                         (12)
          questo caso sotto forma di tutela parziale e rimessa a valutazioni ampiamente
          discrezionali da parte degli organi giudiziari o amministrativi che ogni Stato può
          deputare  alla  repressione  dei  comportamenti  in  contrasto  con  la  normativa
          UE  - in quanto esse vietano pratiche contrarie alle norme di diligenza pro-
             (13)
          fessionale e false o idonee a falsare in misura rilevante il comportamento eco-
          nomico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al


          (9)  Sul complesso e controverso inquadramento di tale obbligo nel sistema di diritto privato, cfr.
               S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, pp. 321 ss.
          (10)  Art. L217-7 del Code de la consommation.
          (11)  N. DUPONT, Peut-on en finir avec l’obsolescence programmée?, in CONTRATS, CONCURRENCE, CON-
               SOMMATION, 2014, n. 10, studio n. 10.
          (12)  V. direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005.
          (13)  N. DUPONT, Peut-on en finir avec l’obsolescence programmée?, in CONTRATS, CONCURRENCE, CON-
               SOMMATION, 2014, n. 10, studio n. 10.

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