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IL REATO DI OBSOLESCENZA PROGRAMMATA IN FRANCIA
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Una volta indicato tale arco temporale, nel corso di esso il fabbricante o
importatore deve obbligatoriamente fornire entro due mesi ai venditori profes-
sionisti e ai riparatori, convenzionati o no, che lo richiedano, i pezzi di ricambio
indispensabili all’utilizzo dei beni venduti. Come precisato nella parte regola-
mentare dello stesso Codice, tali informazioni devono figurare su ogni docu-
mento commerciale o supporto durevole che accompagna la vendita dei beni,
essere portate a conoscenza del consumatore dal venditore in maniera leggibile
prima della conclusione del contratto, su ogni supporto adeguato, figurando
anche sul buono d’ordine, se esistente, o su ogni altro supporto durevole che
constata o accompagna la vendita. Questo approccio del legislatore offre ele-
menti di novità nella lotta all’obsolescenza programmata e si pone nel solco di
metodi già sperimentati nell’ambito del diritto consumeristico europeo inve-
stendo sull’efficacia di obblighi informativi, il cui contenuto continua a impe-
gnare il professionista successivamente alla vendita al consumatore e nell’inte-
resse di quest’ultimo. Si evidenziano al tempo stesso i limiti delle citate disposi-
zioni, sia per la carenza di un apparato sanzionatorio tale da renderne effettiva
l’applicazione , sia per il fatto che la legge non ha inciso sulla liceità stessa dei
(18)
(18) P. HILI, La lutte contre l’obsolescence programmée: insuffisance et difficultés d’une réponse juridique, in
BULLETTIN DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, 2018, n. 75, supplemento.
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