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DOTTRINA




               Al fine di svolgere un raffronto con tale esperienza, si prenderanno poi
          rapidamente in considerazione anche altri esempi, per poi, conclusivamente,
          focalizzarsi sullo stato dell’arte in Italia ed esprimere qualche opinione sulle
          prospettive di sviluppo.


          2. La risposta francese: il reato di obsolescenza programmata
               La dottrina francese già da anni, prima dell’intervento del legislatore, s’in-
          terrogava sul problema, da un lato evidenziando l’insufficienza dello stato del
          diritto nella materia, dall’altro cercandovi comunque possibili appigli, sia nelle
          citate norme europee, sia nel diritto meramente interno: nella teoria dei vizi del
          consenso , nel dovere generale di buona fede, ampiamente valorizzato dalla
                   (16)
          recente riforma del diritto francese delle obbligazioni, e tra le regole del Code
          civil in tema di vendita, nella garanzia per vizi occulti tali da rendere la cosa
          impropria all’uso a cui è destinata o che talmente pregiudicano lo stesso che il
          compratore non l’avrebbe acquistata se non a un minor prezzo se lo avesse
          saputo (quantomeno come rimedio per ipotesi di obsolescenza programmata
          funzionale) e nella garanzia per evizione (quantomeno per ipotesi di obsole-
          scenza programmata indiretta). Tutte queste strade si presentano però di limi-
          tata utilità, con ampie difficoltà di prova e larghissima discrezionalità decisiona-
          le del giudice, oltre a non intaccare comportamenti di obsolescenza indotta di
          natura più velatamente psicologica .
                                           (17)
               Un primo salto di qualità si è avuto con la legge n. 2014-344 del 17 marzo
          2014 relativa al consumo, cosiddetta “legge Hamon”, che ha introdotto alcune
          novità  nel  diritto  consumeristico  francese,  volte  proprio  a  contrastare  certe
          condotte di obsolescenza pianificata. In primo luogo, essa ha elevato da sei a
          ventiquattro mesi, come si è menzionato, il termine di applicazione della pre-
          sunzione di preesistenza dei difetti di conformità del bene. In secondo luogo,
          ha introdotto la disposizione, di cui oggi all’articolo L111-4 del Code de la con-
          sommation, in virtù della quale il fabbricante o importatore di beni mobili è tenu-
          to a informare il venditore professionista del periodo durante il quale o della
          data fino a cui i pezzi di ricambio indispensabili all’utilizzo dei beni saranno
          disponibili sul mercato. Tale informazione è obbligatoriamente fornita dal ven-
          ditore al consumatore in maniera leggibile prima della conclusione del contratto
          e confermata per iscritto alla vendita del bene.


          (16)  V. articolo 1137 del Code civil, su dolo e reticenza dolosa.
          (17)  N. DUPONT, Peut-on en finir avec l’obsolescence programmée?, in CONTRATS, CONCURRENCE, CON-
               SOMMATION, 2014, n. 10, studio n. 10.

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