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DOTTRINA
Al fine di svolgere un raffronto con tale esperienza, si prenderanno poi
rapidamente in considerazione anche altri esempi, per poi, conclusivamente,
focalizzarsi sullo stato dell’arte in Italia ed esprimere qualche opinione sulle
prospettive di sviluppo.
2. La risposta francese: il reato di obsolescenza programmata
La dottrina francese già da anni, prima dell’intervento del legislatore, s’in-
terrogava sul problema, da un lato evidenziando l’insufficienza dello stato del
diritto nella materia, dall’altro cercandovi comunque possibili appigli, sia nelle
citate norme europee, sia nel diritto meramente interno: nella teoria dei vizi del
consenso , nel dovere generale di buona fede, ampiamente valorizzato dalla
(16)
recente riforma del diritto francese delle obbligazioni, e tra le regole del Code
civil in tema di vendita, nella garanzia per vizi occulti tali da rendere la cosa
impropria all’uso a cui è destinata o che talmente pregiudicano lo stesso che il
compratore non l’avrebbe acquistata se non a un minor prezzo se lo avesse
saputo (quantomeno come rimedio per ipotesi di obsolescenza programmata
funzionale) e nella garanzia per evizione (quantomeno per ipotesi di obsole-
scenza programmata indiretta). Tutte queste strade si presentano però di limi-
tata utilità, con ampie difficoltà di prova e larghissima discrezionalità decisiona-
le del giudice, oltre a non intaccare comportamenti di obsolescenza indotta di
natura più velatamente psicologica .
(17)
Un primo salto di qualità si è avuto con la legge n. 2014-344 del 17 marzo
2014 relativa al consumo, cosiddetta “legge Hamon”, che ha introdotto alcune
novità nel diritto consumeristico francese, volte proprio a contrastare certe
condotte di obsolescenza pianificata. In primo luogo, essa ha elevato da sei a
ventiquattro mesi, come si è menzionato, il termine di applicazione della pre-
sunzione di preesistenza dei difetti di conformità del bene. In secondo luogo,
ha introdotto la disposizione, di cui oggi all’articolo L111-4 del Code de la con-
sommation, in virtù della quale il fabbricante o importatore di beni mobili è tenu-
to a informare il venditore professionista del periodo durante il quale o della
data fino a cui i pezzi di ricambio indispensabili all’utilizzo dei beni saranno
disponibili sul mercato. Tale informazione è obbligatoriamente fornita dal ven-
ditore al consumatore in maniera leggibile prima della conclusione del contratto
e confermata per iscritto alla vendita del bene.
(16) V. articolo 1137 del Code civil, su dolo e reticenza dolosa.
(17) N. DUPONT, Peut-on en finir avec l’obsolescence programmée?, in CONTRATS, CONCURRENCE, CON-
SOMMATION, 2014, n. 10, studio n. 10.
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