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DOTTRINA
Ed allora, si apre spazio a due considerazioni.
La prima: se l’articolo 55 c.p. disciplina situazioni che non rientrano nel-
l’articolo 52 c.p. perché l’agente ha ecceduto i limiti imposti dalla necessità, si
può essere indotti a ipotizzare, per coerenza, che la difesa legittima comprenda
tutti e soli i casi in cui i limiti predetti siano stati rispettati: il che condurrebbe
a recuperare il requisito della “necessità” difensiva anche per le situazioni del
nuovo quarto comma dell’articolo 52 c.p. Pur senza assumere conclusioni defi-
nitive, per quanto virtuosa finisca con l’essere la deduzione interpretativa sopra
accennata, restano perplessità. E ciò in quanto si potrebbe ben dire che la disci-
plina dell’eccesso scatti solo quando il presupposto della difesa sia, appunto, la
necessità difensiva (accertata dal giudice), non invece quando a tale presupposto
il legislatore abbia rinunciato (o, il che agli effetti pratici è lo stesso, ne presuma
iuris et de iure la sussistenza). D’altra parte è lo stesso capoverso dell’articolo 55
c.p., nella formulazione proposta dal disegno di legge n. 1309-A, a delimitare
ulteriormente il proprio campo applicativo, circoscritto a fatti commessi «per la
salvaguardia della propria o altrui incolumità»: lasciando fuori reazioni difensive
puntate alla protezione di beni diversi.
Ciò detto, si può aggiungere che poco felice è l’espressione della legge di
nuova introduzione, là dove sottolinea che l’autore dell’eccesso difensivo deve
avere «agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5)»,
in quanto quest’ultima disposizione si riferisce allo “sfruttamento” per finalità
di aggressione delle circostanze di cosiddetta “minorata difesa” . In altre paro-
(5)
le, l’articolo 61 c.p. guarda alla situazione dell’aggressore, opposto al difensore.
Più corretto sarebbe stato dire, tra le molte formulazioni possibili, solo a titolo
di esempio: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52,
la punibilità è esclusa se sussiste pericolo per la propria o altrui incolumità,
quando ricorrano le condizioni previste all’articolo 61, primo comma, numero
5), ovvero se il fatto è commesso in stato di grave turbamento, derivante dalla
situazione di pericolo in atto».
Va da sé che la portata della disposizione, pur con questa chiave di lettura,
si giocherà attorno al requisito del grave turbamento: potendo, da altra angola-
zione, dubitarsi della ragionevolezza nell’equiparare allo stato di grave turba-
mento la semplice presenza “oggettiva” delle condizioni di minorata difesa.
(5) Articolo 61 c.p.: «[I]. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circo-
stanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
[…]
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento
all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».
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