Page 56 - Rassegna 2019-1
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DOTTRINA




               Specificando, nel comma 2 dell’articolo 52, che in presenza dei requisiti da
          esso indicati il rapporto di proporzione tra difesa e offesa sussiste «sempre», la
          proposta di legge in esame si segue il binario della legge n. 59 del 2006, che,
          secondo i più, aveva proprio inteso stabilire una presunzione di proporzione, la
          cui forza - assoluta o meno - è stata variamente intesa. La giurisprudenza ha
          non di rado parlato di presunzione iuris et de iure, confermando al contempo
          l’esigenza  di  accertare  l’attualità  del  pericolo  e  la  non  evitabilità  dell’offesa
          incombente, da parte dell’aggredito, se non usando le armi. Anche il riferimen-
          to dell’articolo 52, comma 2, lett. b) alla difesa di «beni propri o altrui», cioè di
          diritti patrimoniali, è stato interpretato nel senso che la difesa armata sia abili-
          tata solo quando ricorra altresì - e venga accertato - un pericolo di aggressione
          personale e, quindi, nuovamente, una minaccia all’incolumità di chi difenda.
               Le soluzioni acquisite cambieranno alla luce dell’avverbio «sempre»? Esso
          sembra per lo più voler rafforzare il carattere “assoluto” della presunzione di
          proporzione, ma non pare affatto poter influire sulla pienezza dell’accertamen-
          to, che dovrebbe perciò restare integro, quanto ai residui requisiti del comma 2.
               Un peso diverso potrebbe semmai avere il comma 4, nella riformulazione
          approvata. Puntualizzando che nella situazione descritta da tale comma si «agi-
          sce sempre in stato di legittima difesa», si torna a configurare una presunzione,
          non limitata tuttavia alla proporzione tra difesa e offesa ma ampliata agli ulte-
          riori requisiti di fattispecie e, segnatamente:
               (a) alla “necessità” difensiva (impossibilità di evitare il pericolo, se non rea-
          gendo come si è fatto);
               (b) alla “costrizione” (vale a dire, secondo l’accezione minima, consolidata
          anche nella pratica, che la situazione difensiva non sia preordinata; mentre altro
          indirizzo, valorizzando una componente psicologica della difesa, richiede che il
          suo autore sia “consapevole” dell’aggressione o addirittura che “intenda” difen-
          dersi);
               (c) al pericolo per l’incolumità individuale.
               L’ambito di accertamento del giudice si ridurrebbe dunque in maniera dra-
          stica, potendo esprimersi, a prima vista, solo sugli specifici presupposti elencati
          nel quarto comma dell’articolo 52 c.p.
               Quanto a questi ultimi, tralasciando la nozione di “atto” difensivo, che il
          nuovo testo giustappone a quella di “azione” - non senza dire che la distinzione
          apre il varco a una possibile diversificazione dei corrispondenti requisiti psico-
          logici, potendo concepirsi come “atto” difensivo anche quello non sorretto da
          coscienza e volontà piene - è bene soffermarsi sull’enunciato «per respingere
          l’intrusione posta in essere».

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