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DOTTRINA
Specificando, nel comma 2 dell’articolo 52, che in presenza dei requisiti da
esso indicati il rapporto di proporzione tra difesa e offesa sussiste «sempre», la
proposta di legge in esame si segue il binario della legge n. 59 del 2006, che,
secondo i più, aveva proprio inteso stabilire una presunzione di proporzione, la
cui forza - assoluta o meno - è stata variamente intesa. La giurisprudenza ha
non di rado parlato di presunzione iuris et de iure, confermando al contempo
l’esigenza di accertare l’attualità del pericolo e la non evitabilità dell’offesa
incombente, da parte dell’aggredito, se non usando le armi. Anche il riferimen-
to dell’articolo 52, comma 2, lett. b) alla difesa di «beni propri o altrui», cioè di
diritti patrimoniali, è stato interpretato nel senso che la difesa armata sia abili-
tata solo quando ricorra altresì - e venga accertato - un pericolo di aggressione
personale e, quindi, nuovamente, una minaccia all’incolumità di chi difenda.
Le soluzioni acquisite cambieranno alla luce dell’avverbio «sempre»? Esso
sembra per lo più voler rafforzare il carattere “assoluto” della presunzione di
proporzione, ma non pare affatto poter influire sulla pienezza dell’accertamen-
to, che dovrebbe perciò restare integro, quanto ai residui requisiti del comma 2.
Un peso diverso potrebbe semmai avere il comma 4, nella riformulazione
approvata. Puntualizzando che nella situazione descritta da tale comma si «agi-
sce sempre in stato di legittima difesa», si torna a configurare una presunzione,
non limitata tuttavia alla proporzione tra difesa e offesa ma ampliata agli ulte-
riori requisiti di fattispecie e, segnatamente:
(a) alla “necessità” difensiva (impossibilità di evitare il pericolo, se non rea-
gendo come si è fatto);
(b) alla “costrizione” (vale a dire, secondo l’accezione minima, consolidata
anche nella pratica, che la situazione difensiva non sia preordinata; mentre altro
indirizzo, valorizzando una componente psicologica della difesa, richiede che il
suo autore sia “consapevole” dell’aggressione o addirittura che “intenda” difen-
dersi);
(c) al pericolo per l’incolumità individuale.
L’ambito di accertamento del giudice si ridurrebbe dunque in maniera dra-
stica, potendo esprimersi, a prima vista, solo sugli specifici presupposti elencati
nel quarto comma dell’articolo 52 c.p.
Quanto a questi ultimi, tralasciando la nozione di “atto” difensivo, che il
nuovo testo giustappone a quella di “azione” - non senza dire che la distinzione
apre il varco a una possibile diversificazione dei corrispondenti requisiti psico-
logici, potendo concepirsi come “atto” difensivo anche quello non sorretto da
coscienza e volontà piene - è bene soffermarsi sull’enunciato «per respingere
l’intrusione posta in essere».
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