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DOTTRINA
Non essendo ciò avvenuto è per contro probabile che il senso della proposta
di legge sia quello sopra paventato. È vero, poi, che il quarto comma dell’articolo
52 richiamerebbe pur sempre il secondo e il terzo comma, includendo pertanto i
requisiti della non desistenza e del pericolo di aggressione alla persona. Non meno
vero è che sarebbe permesso reagire con le armi a un pericolo di aggressione non
armata. Soprattutto, poi, vi è il serio rischio che anche i predetti requisiti - non desi-
stenza e pericolo di aggressione - rientrino nella “presunzione” ampliata del quarto
comma. In sostanza, cioè, sarebbe compatibile con il nuovo testo dell’articolo 52
c.p. l’interpretazione che consideri permessa la difesa armata con esito mortale in
caso di violazione del domicilio (o dei luoghi indicati nel comma 3 del riformulato
articolo 52 c.p.) commessa con armi o con altri mezzi atti all’offesa.
3. Sulla base di quanto detto, occorre domandarsi se la novella si ponga in
sintonia con il quadro dei princìpi costituzionali.
Le prospettive di sviluppo del problema appaiono fondamentalmente due.
La prima è quella della compatibilità con le norme della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), le quali, come noto, formano un parametro interposto, utilizzabile
nello scrutinio di costituzionalità in quanto “filtrate” dall’articolo 117 Cost.
L’articolo 2 della CEDU, rubricato «Diritto alla vita», recita:
«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può
essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sen-
tenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito
dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo
se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale […]».
Il riferimento alla assoluta necessità dell’uso della forza può dare fonda-
mento a un sindacato sull’articolo 59, comma 4, nella formulazione della propo-
sta di legge, se interpretato nel senso di legittimare l’uso privato e pubblico della
forza, dal quale derivi la lesione del diritto alla vita o all’incolumità personale
dell’aggressore, indipendentemente dal requisito della stretta necessità. La secon-
da prospettiva di analisi, probabilmente la più immediata, ha a che fare con gli
8articoli 2 (tutela dei diritti fondamentali della persona) e 3 (uguaglianza) della
Costituzione, collocandosi all’interno del problema delle norme penali di favore.
In tale categoria rientrano le norme che statuiscano l’impunità per fatti che altri-
menti rientrerebbero nella portata di norme incriminatrici, sottraendoli ad esse
(fra altre, sentenze n. 28/2010, 79/2009, 324/2008, 394/2006, 161/2004).
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