Page 57 - Rassegna 2019-1
P. 57
MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA
Il testo è non solo ambiguo, ma contraddittorio, perché se l’intrusione è stata
«posta in essere» vuol dire che è già avvenuta e quindi non può più essere respinta.
Il respingimento postula che l’azione difensiva si diriga contro un’intrusio-
ne in fieri. Una volta compiuta quest’ultima, chi agisce lo fa per respingere non
l’intrusione, ma le sue conseguenze, che possono essere in concreto le più
diverse: aggressione alla sfera patrimoniale o a quella personale o, persino, mero
sopralluogo preparatorio, eseguito magari dall’intruso nella convinzione che
non vi sia nessuno.
Ora, se questa lettura fosse esatta, la nuova legge consentirebbe (rectius,
potrebbe essere intesa dall’interprete nel senso di consentire) la difesa, anche
armata, contro qualsiasi pericolo, sebbene:
a) ricadente non sulla persona, ma su beni patrimoniali (cioè nel difetto di
reale proporzione difesa/offesa);
b) non attuale, ma potenziale (cioè in assenza di “attualità” della minaccia);
c) evitabile con altri mezzi (ergo, senza necessità);
d) non vi sia “costrizione” (ad esempio, perché il difensore abbia “atteso”
passivamente o “provocato” l’intrusione al fine di reagire).
La gravità di simili risultati sarebbe evidente: e sarebbe rafforzata se le
parole «posta in essere» si intendessero estensivamente, sì da comprendere il
tentativo di intrusione.
2. Occorre a questo punto comprendere se gli esiti descritti siano scongiu-
rati dalla seconda parte dell’articolo 52, comma 4 c.p., ove si chiarisce che l’in-
trusione deve essere stata posta in essere «con violenza o minaccia di uso di
armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».
È tuttavia lecito dubitarne. Se, infatti, si desse il giusto séguito al criterio
letterale dell’interpretazione, sarebbe consequenziale ritenere che la violenza
(che nel nostro sistema penale può ben essere “sulle cose” e non “sulle perso-
ne”) o la minaccia costituiscano mezzi per realizzare l’intrusione, non per
aggredire chi reagisca. In altri termini, sarebbe permesso sparare a chi abbia for-
zato una porta d’ingresso o una finestra con arnesi da scasso, atti a funzionare
(anche) come “mezzi di coazione fisica”: situazione che oggi non rientrerebbe
nella difesa legittima, mancando in ogni caso la proporzione e, verosimilmente,
la stessa necessità difensiva, oltre all’attualità del pericolo.
Dunque, se si volesse subordinare la facoltà di reagire all’esistenza di un
pericolo di violenza o di una minaccia “alla persona”, andrebbe utilizzata una
formula diversa (basterebbe riferire il respingimento alla violenza o alla minac-
cia, così da chiarirne la necessaria sussistenza e attualità).
55