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MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI
                                   IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA



                  Questo tipo di norme è legittimo costituzionalmente? Secondo la Corte
             costituzionale, la risposta può essere positiva, ma solo se ricorra una «ragione-
             vole giustificazione».
                  Ebbene,  sembra  si  possa  motivatamente  dubitare  della  ragionevolezza
             sostanziale di una norma che abilita all’uso delle armi con effetti lesivi di diritti
             fondamentali della persona, a partire dal diritto alla vita ed all’incolumità perso-
             nale, a prescindere dai requisiti che un po’ tutti gli ordinamenti  contemporanei e,
             comunque, quello italiano, da sempre considerano indispensabili per riconoscere
             la liceità penale di fatti altrimenti costitutivi di reato, quali la cogente necessità
             della difesa, con ogni implicazione sulla “evitabilità” dell’offesa con altri e meno
             lesivi strumenti, la coazione a difendersi, l’attualità del pericolo e la proporzione.
             Si ripete: introdurre una presunzione assoluta e, come tale, processualmente insu-
             perabile circa la sussistenza concreta di tali elementi equivale a sopprimerli.

                  4. Altro profilo da menzionare è il seguente: che rapporto corre tra l’arti-
             colo 52 e l’articolo 55 c.p. , che disciplina l’eccesso colposo, nella versione della
                                     (3)
             proposta di legge?
                  Per non incorrere in una interpretatio abrogans del capoverso dell’articolo 55,
             che verrebbe introdotto ex novo, si deve opinare che esso, al pari del comma 1,
             operi sul presupposto di un eccesso difensivo, dato che, se così non fosse, ad
             escludere la punibilità sarebbe già l’articolo 52, non residuando alcun bisogno
             di applicare l’articolo 55 cpv .
                                        (4)
             (3)  L’art. 55, quale risulta dal testo della novella approvata, recita:
                  «[I]. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si ecce-
                  dono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla
                  necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla
                  legge come delitto colposo.
                  [II]. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha com-
                  messo il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo
                  61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in
                  atto».
             (4)  Il che è confermato per altro verso dalla circostanza che l’articolo 2044 c.c., quale risulta
                  dall’approvazione della proposta di legge, consideri «danneggiato» (benché meritevole di sola
                  indennità) colui che abbia subìto conseguenze eccessive.
                  L’articolo 2044 c.c. suonerebbe infatti:
                  «[I]. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
                  [II]. Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la
                  responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
                  [III]. Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è
                  dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto
                  altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta
                  posta in essere dal danneggiato».

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