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DOTTRINA





                                               Modifiche al codice penale

                                               e  altre  disposizioni  in

                   Professore Avvocato
                  Massimiliano MASUCCI         materia di legittima difesa
             Associato di Diritto penale nel Dipartimento
             di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre


                  1. Lo scorso 28 marzo il Senato ha definitivamente approvato la proposta
             di legge intitolata “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
             legittima difesa, vagliata in prima lettura il 24 ottobre 2018 e successivamente
             approvata dalla Camera il 6 marzo di quest’anno .
                                                            (1)
                  Oltre che all’art. 52 c.p., si propongono altresì modifiche alla disciplina
             del furto in abitazione (articolo 624-bis c.p.), sotto il profilo dell’aumento delle
             pene  detentive  e  pecuniarie  e  della  necessità  dell’integrale  risarcimento  del
             danno per la concessione della sospensione condizionale. Anche le pene per la
             violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e per la repina (art. 628 c.p.) vengono
             incrementate.
                  Il nucleo della nuova legge orbita attorno alla difesa legittima. L’art. 52
             c.p. viene infatti riformulato come risulta dal testo in nota (le modifiche sono
             evidenziate in corsivo; le soppressioni in testo barrato) .
                                                                  (2)

             (1)  Al momento della redazione di questo scritto, il testo non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             (2)  «[I]. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di
                  difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
                  che la difesa sia proporzionata all’offesa. 
                  [II]. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di pro-
                  porzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei
                  luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
                  a) la propria o la altrui incolumità;
                  b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione (1). 
                  [III]. [La disposizione di cui al secondo comma si applica] Le disposizioni di cui al secondo e al
                  quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro
                  luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (1).
                  [IV]. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie
                  un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
                  coazione fisica, da parte di una o più persone».

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