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DOTTRINA
Modifiche al codice penale
e altre disposizioni in
Professore Avvocato
Massimiliano MASUCCI materia di legittima difesa
Associato di Diritto penale nel Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre
1. Lo scorso 28 marzo il Senato ha definitivamente approvato la proposta
di legge intitolata “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa, vagliata in prima lettura il 24 ottobre 2018 e successivamente
approvata dalla Camera il 6 marzo di quest’anno .
(1)
Oltre che all’art. 52 c.p., si propongono altresì modifiche alla disciplina
del furto in abitazione (articolo 624-bis c.p.), sotto il profilo dell’aumento delle
pene detentive e pecuniarie e della necessità dell’integrale risarcimento del
danno per la concessione della sospensione condizionale. Anche le pene per la
violazione di domicilio (articolo 614 c.p.) e per la repina (art. 628 c.p.) vengono
incrementate.
Il nucleo della nuova legge orbita attorno alla difesa legittima. L’art. 52
c.p. viene infatti riformulato come risulta dal testo in nota (le modifiche sono
evidenziate in corsivo; le soppressioni in testo barrato) .
(2)
(1) Al momento della redazione di questo scritto, il testo non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(2) «[I]. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa.
[II]. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di pro-
porzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei
luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione (1).
[III]. [La disposizione di cui al secondo comma si applica] Le disposizioni di cui al secondo e al
quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro
luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (1).
[IV]. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie
un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
coazione fisica, da parte di una o più persone».
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