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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




             Può essere considerata una forma peculiare di reclutamento straordinario la
             stabilizzazione del personale militare in ferma, ovvero non legato all’ammi-
             nistrazione da un rapporto di impiego vero e proprio, ma in servizio tempo-
             raneo.
             La stabilizzazione, la cui ratio generale è quella di contrastare il fenomeno
             sociale del precariato, razionalizzando la spesa del personale , è prevista da
                                                                    (39)
             specifiche disposizioni di legge che però, derogando al principio costituzio-
             nale del concorso:
             - sono di stretta interpretazione e non possono mai consentire lo stabile
               inserimento di lavoratori assunti a tempo indeterminato in mancanza del
               previo superamento di prove selettive pubbliche ;
                                                            (40)
             - sono circoscritte nel tempo .
                                         (41)
             Sul piano pratico deve registrarsi che, nell’ambito delle Forze armate, solo
             l’Arma dei carabinieri ha proceduto alla stabilizzazione di un limitato nume-
             ro di ufficiali ausiliari in ferma prefissata anche in virtù di una speciale pre-
             visione normativa confluita fra le disposizioni transitorie del c.m. (sul punto
             si rinvia al commento sub art. 2212 c.m.); tale norma è stata ritenuta di stretta
             interpretazione e dunque inidonea a rendere possibile la stabilizzazione di
             ufficiali dell’Arma ausiliari ma non in ferma prefissata (ovvero ufficiali del
             complemento e della riserva) .
                                        (42)
             Nell’ambito delle Forze armate un meccanismo sostanzialmente assimilabile
             alla stabilizzazione, ma di carattere ordinario, improntato a criteri meritocra-

          (39)  Cass., sez. un., 26 gennaio 2011 n. 1778, in Foro it., 2011, I, 1416; sez. un., 7 luglio 2010 n.
               16041, id., 2010, I, 3046; in dottrina in senso conforme v. L. BUSICO, in V. TENORE, Il manuale
               del pubblico impiego privatizzato, Roma, 2011, 579 ss.; A. POZZI, I concorsi, cit., 19 ss.
          (40)  Corte cost., 11 febbraio 2011 n. 42, in FORO IT., 2011, I, 958, secondo cui sono incostituzio-
               nali, in riferimento all’art. 97, co. 3, Cost., le norme (di legge regionale nel caso di specie),
               che consentano la copertura di posti di pianta organica mediante procedure di stabilizzazione
               di personale precario, inibendo l’indizione di pubblici concorsi ovvero arrestando le proce-
               dure in atto a detrimento di coloro che abbiano partecipato utilmente ad un concorso pub-
               blico e siano in attesa di essere nominati man mano che si rendano vacanti i relativi posti nel
               rispetto del termine di validità della graduatoria; 7 luglio 2010 n. 235, in id., 2010, I, 2259;
               Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2008 n. 1542 cit., fattispecie relativa alla stabilizzazione di ufficiale
               in ferma prefissata della Marina militare.
          (41)  Cons. Stato, sez. per gli atti normativi, 6 dicembre 2011, n. 4896/11, in FORO AMM. - CONS.
               STATO, 2011, 3829, per la quale il concorso rappresenta la forma ordinaria di reclutamento
               per le pubbliche amministrazioni, essendo strumentale al canone dell’efficienza ed al princi-
               pio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione e funzionale altresì a garantire
               l’imparzialità dell’amministrazione; quindi, la selezione deve essere trasparente, competitiva,
               basata esclusivamente sul merito ed aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti e deve
               altresì  garantire  la  più  ampia  partecipazione  di  soggetti  esterni;  con  la  conseguenza  che
               vanno evitate le procedure selettive riservate anche nei casi di nuovo inquadramento dei
               dipendenti già in servizio; le deroghe, anche per la stabilizzazione di personale in servizio a
               titolo precario, sono ammesse entro limiti assai ristretti, in relazione alle peculiarità delle fun-
               zioni da svolgere, ed all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate
               all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno.
          (42)  Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2011 n. 1007, in GIURISDIZ. AMM., 2011, I, 265; si segnala che
               in base all’art. 937 c.m., al cui commento si rinvia per ulteriori approfondimenti, rientrano
               nella categoria degli ufficiali ausiliari: gli ufficiali di complemento, quelli in ferma prefissata
               o rafferma e quelli di completamento.

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