Page 187 - Rassegna 2019-1
P. 187

ART. 633 RECLUTAMENTO



               tici e attivabile esclusivamente in base alle scelte programmatorie dell’ammi-
               nistrazione militare, si riscontra nella trasformazione del rapporto di servizio
               dei volontari in ferma prefissata in servizio permanente .
                                                                   (43)
               La giurisprudenza ha chiarito che la “stabilizzazione”, in quanto meccani-
               smo straordinario e derogatorio delle disposizioni in materia di assunzione
               nelle pubbliche amministrazioni, non può né deve essere confusa con l’isti-
               tuto della trasformazione o conversione di un rapporto d’impiego a termine
               in rapporto d’impiego a tempo indeterminato, dando invece luogo, in pre-
               senza  di  determinate  condizioni,  alla  costituzione  di  un  nuovo  rapporto
               d’impiego a tempo indeterminato, ancorché non in base a procedure concor-
               suali in senso stretto e però mediante procedure di tipo selettivo, volte a indi-
               viduare, nella platea degli aspiranti, quelli che, in funzione dei vincoli finan-
               ziari  e  organici,  ricollegati  agli  atti  programmatorio-organizzativi  possono
               effettivamente accedere al nuovo rapporto d’impiego .
                                                                 (44)
               VI. Merita una particolare evidenza la connessa questione concernente l’ob-
               bligatoria applicazione, da parte dell’amministrazione militare, del compen-
               dio delle disposizioni che, in materia di concorsi pubblici, prevedono il vali-
               do utilizzo della posta elettronica e di altri strumenti telematici per la presen-
               tazione delle domande di partecipazione, delle connesse dichiarazioni, non-
               ché per la gestione delle procedure (in buona sostanza si tratta degli artt. 38,
               co. 2, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - testo unico delle disposizioni legisla-
               tive e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - e dell’art.
               65, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - codice dell’amministrazione digitale - come
               novellati dal d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235) .
                                                        (45)
               Al quesito deve darsi de plano risposta affermativa in base a quanto stabilito
               dalle seguenti norme:
               -  art. 1, co. 6, c.m. secondo cui i procedimenti tipici dell’amministrazione
                  della difesa sono disciplinati, salvo che non sia diversamente disposto, dal
                  t.u. sulla documentazione amministrativa (non si registrano, in parte qua,
                  norme del codice o del regolamento che deroghino alla disciplina genera-
                  le in oggetto);
               -  art. 528, co. 1, lett. d), c.m. secondo cui nell’ambito dell’informatizzazione
                  dell’attività dell’amministrazione della difesa, trova applicazione il codice
                  dell’amministrazione  digitale  che,  in  parte  qua,  non  contiene  alcuna
                  disposizione speciale o derogatoria.


             (43)  Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2008 n. 1542 cit.; sez. IV, 31 ottobre 2007 n. 5657 cit.
             (44)  Cons. Stato Sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1204, in www.giustizia-amministrativa.it.
             (45)  Si segnala la circolare della P.C.M. Dipartimento della funzione pubblica 3 settembre 2010 n.
                  12, pubblicata nella G.U. n. 253 del 28 ottobre 2010, che, in relazione alle modalità di pre-
                  sentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici ed all’utilizzo della posta elet-
                  tronica certificata (p.e.c.), ha dettato una serie di indirizzi applicativi sui seguenti punti: vali-
                  dità della trasmissione della domanda mediante p.e.c.; sottoscrizione della domanda mediante
                  firma digitale o altro sistema elettronico di identificazione sicura; prova della data di spedi-
                  zione; comunicazioni della p.a. al candidato.
                  La circolare dà per scontata la sua applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche, ferme
                  restando le eventuali norme speciali previste dai singoli ordinamenti di settore, che, come si
                  è visto, non si registrano per l’amministrazione della difesa.

                                                                                     185
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192