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ART. 633 RECLUTAMENTO
tici e attivabile esclusivamente in base alle scelte programmatorie dell’ammi-
nistrazione militare, si riscontra nella trasformazione del rapporto di servizio
dei volontari in ferma prefissata in servizio permanente .
(43)
La giurisprudenza ha chiarito che la “stabilizzazione”, in quanto meccani-
smo straordinario e derogatorio delle disposizioni in materia di assunzione
nelle pubbliche amministrazioni, non può né deve essere confusa con l’isti-
tuto della trasformazione o conversione di un rapporto d’impiego a termine
in rapporto d’impiego a tempo indeterminato, dando invece luogo, in pre-
senza di determinate condizioni, alla costituzione di un nuovo rapporto
d’impiego a tempo indeterminato, ancorché non in base a procedure concor-
suali in senso stretto e però mediante procedure di tipo selettivo, volte a indi-
viduare, nella platea degli aspiranti, quelli che, in funzione dei vincoli finan-
ziari e organici, ricollegati agli atti programmatorio-organizzativi possono
effettivamente accedere al nuovo rapporto d’impiego .
(44)
VI. Merita una particolare evidenza la connessa questione concernente l’ob-
bligatoria applicazione, da parte dell’amministrazione militare, del compen-
dio delle disposizioni che, in materia di concorsi pubblici, prevedono il vali-
do utilizzo della posta elettronica e di altri strumenti telematici per la presen-
tazione delle domande di partecipazione, delle connesse dichiarazioni, non-
ché per la gestione delle procedure (in buona sostanza si tratta degli artt. 38,
co. 2, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - e dell’art.
65, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - codice dell’amministrazione digitale - come
novellati dal d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235) .
(45)
Al quesito deve darsi de plano risposta affermativa in base a quanto stabilito
dalle seguenti norme:
- art. 1, co. 6, c.m. secondo cui i procedimenti tipici dell’amministrazione
della difesa sono disciplinati, salvo che non sia diversamente disposto, dal
t.u. sulla documentazione amministrativa (non si registrano, in parte qua,
norme del codice o del regolamento che deroghino alla disciplina genera-
le in oggetto);
- art. 528, co. 1, lett. d), c.m. secondo cui nell’ambito dell’informatizzazione
dell’attività dell’amministrazione della difesa, trova applicazione il codice
dell’amministrazione digitale che, in parte qua, non contiene alcuna
disposizione speciale o derogatoria.
(43) Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2008 n. 1542 cit.; sez. IV, 31 ottobre 2007 n. 5657 cit.
(44) Cons. Stato Sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1204, in www.giustizia-amministrativa.it.
(45) Si segnala la circolare della P.C.M. Dipartimento della funzione pubblica 3 settembre 2010 n.
12, pubblicata nella G.U. n. 253 del 28 ottobre 2010, che, in relazione alle modalità di pre-
sentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici ed all’utilizzo della posta elet-
tronica certificata (p.e.c.), ha dettato una serie di indirizzi applicativi sui seguenti punti: vali-
dità della trasmissione della domanda mediante p.e.c.; sottoscrizione della domanda mediante
firma digitale o altro sistema elettronico di identificazione sicura; prova della data di spedi-
zione; comunicazioni della p.a. al candidato.
La circolare dà per scontata la sua applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche, ferme
restando le eventuali norme speciali previste dai singoli ordinamenti di settore, che, come si
è visto, non si registrano per l’amministrazione della difesa.
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