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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Art. 634 Programmazione dei reclutamenti
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse
per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell’Amministrazione della difesa
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale
dell’Arma dei carabinieri.
2. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi sta-
tistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell’ammini-
strazione, connessi all’attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazio-
ne e dell’economia e delle finanze:
a) definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddi-
sfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalità;
b) entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo
complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione nume-
rica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente.
4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o
in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai prin-
cipi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con
specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servi-
zi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all’esame del Consiglio dei
Ministri, ai fini dell’adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istrut-
toria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze. L’istruttoria è
diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o
all’adozione di misure di razionalizzazione interna.
I. La norma riproduce parzialmente, con gli opportuni adattamenti, l’art. 39,
l. 27 dicembre 1997 n. 449, in tema di programmazione ed autorizzazione
delle assunzioni di personale militare.
La formulazione attuale dell’art. 634 c.m. tiene fermi i principi sottesi alla
norma originaria, evidenzia i peculiari obbiettivi organizzativi dell’ammini-
strazione della difesa, dà conto dell’evoluzione, in senso professionale, delle
Forze armate diverse dall’Arma dei carabinieri; in relazione a quest’ultimo
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