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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




          Art. 634 Programmazione dei reclutamenti
               1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse
          per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità
          finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell’Amministrazione della difesa
          sono  tenuti  alla  programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale
          dell’Arma dei carabinieri.
               2. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi sta-
          tistiche  omogenee,  secondo  criteri  e  parametri  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia
          e delle finanze.
               3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell’ammini-
          strazione,  connessi  all’attuazione  della  riforma  amministrativa,  garantendo  il
          rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazio-
          ne e dell’economia e delle finanze:
               a) definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddi-
          sfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di
          nuove professionalità;
               b) entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo
          complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione nume-
          rica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente.
               4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
          una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o
          in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai prin-
          cipi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con
          specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servi-
          zi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all’esame del Consiglio dei
          Ministri, ai fini dell’adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istrut-
          toria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze. L’istruttoria è
          diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
          l’impraticabilità  di  soluzioni  alternative  collegate  a  procedure  di  mobilità  o
          all’adozione di misure di razionalizzazione interna.

             I. La norma riproduce parzialmente, con gli opportuni adattamenti, l’art. 39,
             l. 27 dicembre 1997 n. 449, in tema di programmazione ed autorizzazione
             delle assunzioni di personale militare.
             La formulazione attuale dell’art. 634 c.m. tiene fermi i principi sottesi alla
             norma originaria, evidenzia i peculiari obbiettivi organizzativi dell’ammini-
             strazione della difesa, dà conto dell’evoluzione, in senso professionale, delle
             Forze armate diverse dall’Arma dei carabinieri; in relazione a quest’ultimo
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