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ART. 633 RECLUTAMENTO



               al ricorso (ovvero della differenziazione e qualificazione della posizione sog-
               gettiva tutelata rispetto a quella del quivis de populo), che l’aspirante abbia pre-
               sentato una domanda di partecipazione, assumendo così in concreto il ruolo
               del candidato .
                            (34)
               Secondo un minoritario indirizzo, invece, in presenza di una clausola preclu-
               siva, la presentazione della domanda si risolve in un adempimento formale
               inutile, perché ad essa seguirebbe inesorabilmente il provvedimento di estro-
               missione; sul piano sistematico, pertanto, la domanda di partecipazione non
               costituirebbe un elemento di qualificazione della posizione soggettiva che in
               un ottica sostanzialistica, andrebbe riconnesso al possesso di tutti gli altri
               requisiti richiesti dal bando .
                                         (35)
               V.4. In tema di applicazione generale del principio del concorso pubblico, in
               giurisprudenza  è  stato  poi  ribadito  come  allo  stesso  deve  riconoscersi  un
               ambito  di  applicazione  ampio,  tale  da  non  includere  soltanto  le  ipotesi  di
               assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministra-
               zioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e
               quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo e non instaurati ab origine
               mediante concorso . La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al prin-
                                 (36)
               cipio  del  concorso  pubblico  deve  intendersi  delimitata  in  modo  rigoroso,
               potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzio-
               nali al buon andamento dell’amministrazione pubblica e ricorrano peculiari e
               straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; il che impli-
               ca che la valutazione delle necessità eccezionali, tali da escludere il ricorso alle
               procedure ordinarie, può essere giustificata solo in collegamento con le altre
               esigenze di pari rango costituzionale, spesso richiamate dalla corte, quando
               afferma che il principio del pubblico concorso non è incompatibile, nella logi-
               ca dell’agevolazione del buon andamento dell’amministrazione, con la previ-
               sione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento
               di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione .
                                                                                 (37)
               V.5. La giurisprudenza ha, altresì, escluso che vertendosi in materia di con-
               corsi straordinari si debbano interpretare le norme di legge che li prevedono
               secondo un inesistente animus premiandi inteso a favorire i vincitori del con-
               corso; è vero semmai il contrario e cioè che le norme disciplinanti il concor-
               so straordinario - collocandosi al di fuori delle stringenti regole di program-
               mazione delle assunzioni nel comparto delle Forze armate e delle Forze di
               polizia ad ordinamento militare, tese a tutelare il principio della sana finanza
               pubblica - pur sovvenendo ad esigenze primarie (ma imprevedibili e impre-
               viste), delle amministrazioni chiamate a curare interessi pubblici fondamen-
               tali, sono di stretta interpretazione .
                                               (38)
             (34)  Cons. St., ad. plen. n. 4 del 2011 cit.; sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2804, in CONS. STATO, 2005,
                  I, 963, che dà conto della diversa prospettiva e soluzione del problema quando si verta in
                  materia di gare di appalto comunitarie; ad. plen. n. 1 del 2003 cit.
             (35)  Cons. St., sez. VI, 24 maggio 2004 n. 3386, in CONS. STATO, 2004, I, 2111; sez. V, 14 febbraio
                  2003 n. 794, id., 2003, I, 305; sez. VI, 20 ottobre 2003 n. 6429, id., 2003, I, 2264.
             (36)  Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3438, in www.pa.leggiditalia.it;
             (37)  Cons. Stato, sez. IV, n. 3438/2013, cit., in FORO AMM. - CONS. STATO, 2013, 1615 (m).
             (38)  Cons. St., sez IV, n. 7275 del 2005 cit.; sez. IV, n. 7951 del 2004 cit.; sez. IV, n. 2637 del 2000 cit.

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