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ART. 633 RECLUTAMENTO
- il bando non può essere modificato dall’amministrazione in fase concor-
suale, quando la modificazione, in sé considerata, abbia posto l’aspirante
in una condizione meno favorevole rispetto alle originarie prescrizioni ;
(26)
- le clausole del bando che disciplinano il futuro rapporto di lavoro dei vin-
citori del concorso, salvo che non intervenga una norma di legge, non
possono essere derogate da successive iniziative unilaterali dell’ammini-
strazione o da fonti convenzionali collettive, posto che il superamento del
concorso consolida nel patrimonio dell’interessato una posizione giuridi-
ca sostanziale attiva non modificabile .
(27)
A conclusioni opposte, su ciascuno dei punti evidenziati, giunge il minorita-
rio indirizzo che considera il bando alla stregua di una fonte normativa rego-
lamentare .
(28)
Circa il sindacato operabile dal giudice sulle scelte compiute dall’amministra-
zione in sede di predisposizione del bando, è appena il caso di notare che
esso rimane confinato nei limiti della propria giurisdizione di legittimità; per-
tanto di regola sarà insindacabile (salvo il limite della abnormità ovvero della
manifesta arbitrarietà e illogicità), la scelta di merito compiuta nel bando,
anche in ordine ai criteri di attribuzione dei punteggi e della valutazione dei
titoli .
(29)
In ogni caso, il giudice amministrativo non potrà sovrapporre le proprie
valutazioni a quelle dell’amministrazione non essendo configurabile, nelle
controversie aventi ad oggetto bandi di reclutamento militare, una ipotesi
eccezionale di giurisdizione di merito .
(30)
fase, sotto tale angolazione il Consiglio, pur dichiarando di voler fare applicazione dello ius
superveniens - concernente l’innalzamento del limite di età per i pubblici concorsi - in osse-
quio al principio tempus regit actum ne ha negato la specifica rilevanza essendo terminato il
subprocedimento di presentazione delle domande al momento dell’entrata in vigore della
nuova normativa. Sui presupposti applicativi del principio del legittimo affidamento, da ulti-
mo, Corte cost., 3 marzo 2011 n. 71, in FORO IT., 2011, I, 1304, fattispecie relativa all’appli-
cazione di norme di ordinamento militare; in ambito comunitario, C. giust. CE 17 settembre
2009, C.-519/07 P., id., 2010, IV, 194.
(26) Cons. Stato, sez. V, n. 1969/2013, cit., Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2012, n. 430, in
www.pa.leggiditalia.it; Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2011, n. 6107, in www.pa.leggidita-
lia.it; Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2011, n. 6106, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2011,
3402 (m).
(27) Cons. St., ad. plen. n. 9 del 2011 cit.; sez. I, 1 giugno 2010, n. 4979/2006, in GIURISDIZ. AMM.,
2010, I, 997, relativa alla esatta individuazione della data di decorrenza giuridica ed economi-
ca di un inquadramento di personale pubblico contrattualizzato.
(28) Tale indirizzo, in voga presso una parte della giurisprudenza, specie dei Tar, è illustrato da
Paola, nota a Cons. St., sez. IV, 10 gennaio 2003 n. 35, in FORO IT., 2004, III, 413.
(29) Corte cost. n. 175 del 2011 cit.; Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8362, cit.; sez. IV,
21 dicembre 2006, n. 7771, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2006, 3320, che ha ritenuto insin-
dacabili le domande a risposta multipla formulate per il reclutamento di sergenti della Marina
militare in s.p.e., appartenenti alla categoria «incursori», contestate dal candidato giudicato
inidoneo sotto il profilo della commistione con le domande relative alla categoria «palomba-
ri», oggetto di separato programma di studio; sez. IV, 24 luglio 2003 n. 4238, in FORO AMM.
- CONS. STATO, 2003, 2197; sez. IV, 10 luglio 1998 n. 1064, in FORO AMM., 1998, 2015.
(30) Corte cost. n. 175 del 2011 cit.; Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8362 cit., che ha
espresso il principio in applicazione dell’art. 7, co. 3, c.p.a.; sez. VI, 24 gennaio 2005 n. 111,
in CONS. STATO, 2005, I, 56.
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