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ART. 633 RECLUTAMENTO



               selezione) .
                         (10)
               Il  termine  “procedure  concorsuali”  assume  un  significato  ben  preciso  in
               ambito pubblico impiego, indicando tutte le sequenze procedimentali, aperte
               a soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi, caratterizzate da
               concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in base al pos-
               sesso di titoli predeterminati dal bando e/o a mezzo di prove rivelatrici del
               livello di preparazione culturale e/o di idoneità ed eventuale esperienza pro-
               fessionale dei candidati .
                                     (11)
               In materia, poi, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità sia in rela-
               zione alla valutazione di merito della scelta del momento in cui bandire il
               concorso per la copertura di posti vacanti in organico, sia per l’individuazio-
               ne del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle proprie
               esigenze funzionali ed organizzative .
                                                 (12)
               V. 2. In relazione ai partecipanti alle procedure concorsuali, stante la carat-
               teristica autoritativa degli atti che compongono la predetta procedura a evi-
               denza pubblica, la posizione soggettiva vantata dal privato è qualificabile in
               termini di interesse legittimo, dovendosi escludere un diritto soggettivo alla
               vittoria del concorso o, addirittura, alla nomina .
                                                           (13)
             (10)  Cass., sez. un., 7 luglio 2010 n. 16041 cit.; 15 gennaio 2010 n. 529, in FORO IT., 2010, I, 1817;
                  Cons. St., comm. spec., 9 novembre 2005 n. 3556/05, id., 2006, III, 262. In dottrina, per
                  un’ampia ricognizione delle tematiche in questione, F. CARINGELLA, V. POLI, Il riparto di giu-
                  risdizione nell’impiego pubblico, in F. CARINGELLA, R. DE NICTOLIS, R. GAROFOLI, V. POLI, Il
                  riparto di giurisdizione, Milano, 2008, 1164 ss.; Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1129,
                  in www.giustizia-amministrativa.it.
             (11)  Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002, in www.pa.leggiditalia.it.; Cons. Stato, sez.
                  VI, 8 luglio 2010, n. 4447, in www.pa.leggiditalia.it.
             (12)  Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2013, n. 554, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2013, 130 (m).
             (13)  Sul punto, gli argomenti spesi dalla storica sentenza della Corte cost., 8 giugno 2011 n. 175,
                  in FORO IT., 2011, I, 2232, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzio-
                  nale delle norme dell’ordinamento forense che prevedono la valutazione delle prove scritte
                  ed orali mediante l’attribuzione di un punteggio numerico, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 41,
                  97 e 117 Cost.; secondo la Corte:
                  - i partecipanti ad un esame di abilitazione professionale (ovvero ad un concorso pubblico),
                  non vantano un diritto soggettivo all’accesso al lavoro (autonomo o dipendente);
                  - non è possibile invocare l’art. 24 Cost. (ed il connesso principio di effettività del diritto di dife-
                  sa), posto che tale parametro si riferisce al processo e non al procedimento amministrativo e
                  che nessuna restrizione al diritto di agire in giudizio discende dalla disciplina di settore;
                  - il punteggio numerico: costituisce una valida modalità di formulazione del giudizio tecnico
                  - discrezionale finale espresso sulle prove di esame e non viola i principi di uguaglianza e di
                  trasparenza enucleabili dall’art. 3 Cost. applicandosi indistintamente a tutti i candidati; nella
                  varietà della sua graduazione, esterna una valutazione che dà conto dell’apprezzamento riser-
                  vato dalla commissione alla prova ed al grado di idoneità o inidoneità del candidato; integra
                  la congrua motivazione del giudizio complessivo ai sensi dell’art. 3, co. 1, l. n. 241/1990, con-
                  seguentemente non è esigibile che l’amministrazione esponga dettagliatamente le ragioni del
                  giudizio, anche avuto riguardo ai tempi di conclusione delle operazioni concorsuali ed al
                  numero dei candidati;
                  - il giudice amministrativo esercita un controllo sulla valutazione numerica, nei limiti della
                  rilevabilità ictu oculi di vizi logici ed errori di fatto, fermo restando il divieto di sostituire il pro-
                  prio giudizio a quello della commissione.
                  Nel senso che per le categorie in regime di diritto pubblico, i vincitori di un pubblico concorso
                  ed i candidati dichiarati idonei non abbiano alcun diritto soggettivo alla nomina immediata ma un

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