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ART. 633 RECLUTAMENTO
selezione) .
(10)
Il termine “procedure concorsuali” assume un significato ben preciso in
ambito pubblico impiego, indicando tutte le sequenze procedimentali, aperte
a soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi, caratterizzate da
concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in base al pos-
sesso di titoli predeterminati dal bando e/o a mezzo di prove rivelatrici del
livello di preparazione culturale e/o di idoneità ed eventuale esperienza pro-
fessionale dei candidati .
(11)
In materia, poi, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità sia in rela-
zione alla valutazione di merito della scelta del momento in cui bandire il
concorso per la copertura di posti vacanti in organico, sia per l’individuazio-
ne del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle proprie
esigenze funzionali ed organizzative .
(12)
V. 2. In relazione ai partecipanti alle procedure concorsuali, stante la carat-
teristica autoritativa degli atti che compongono la predetta procedura a evi-
denza pubblica, la posizione soggettiva vantata dal privato è qualificabile in
termini di interesse legittimo, dovendosi escludere un diritto soggettivo alla
vittoria del concorso o, addirittura, alla nomina .
(13)
(10) Cass., sez. un., 7 luglio 2010 n. 16041 cit.; 15 gennaio 2010 n. 529, in FORO IT., 2010, I, 1817;
Cons. St., comm. spec., 9 novembre 2005 n. 3556/05, id., 2006, III, 262. In dottrina, per
un’ampia ricognizione delle tematiche in questione, F. CARINGELLA, V. POLI, Il riparto di giu-
risdizione nell’impiego pubblico, in F. CARINGELLA, R. DE NICTOLIS, R. GAROFOLI, V. POLI, Il
riparto di giurisdizione, Milano, 2008, 1164 ss.; Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1129,
in www.giustizia-amministrativa.it.
(11) Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002, in www.pa.leggiditalia.it.; Cons. Stato, sez.
VI, 8 luglio 2010, n. 4447, in www.pa.leggiditalia.it.
(12) Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2013, n. 554, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2013, 130 (m).
(13) Sul punto, gli argomenti spesi dalla storica sentenza della Corte cost., 8 giugno 2011 n. 175,
in FORO IT., 2011, I, 2232, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzio-
nale delle norme dell’ordinamento forense che prevedono la valutazione delle prove scritte
ed orali mediante l’attribuzione di un punteggio numerico, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 41,
97 e 117 Cost.; secondo la Corte:
- i partecipanti ad un esame di abilitazione professionale (ovvero ad un concorso pubblico),
non vantano un diritto soggettivo all’accesso al lavoro (autonomo o dipendente);
- non è possibile invocare l’art. 24 Cost. (ed il connesso principio di effettività del diritto di dife-
sa), posto che tale parametro si riferisce al processo e non al procedimento amministrativo e
che nessuna restrizione al diritto di agire in giudizio discende dalla disciplina di settore;
- il punteggio numerico: costituisce una valida modalità di formulazione del giudizio tecnico
- discrezionale finale espresso sulle prove di esame e non viola i principi di uguaglianza e di
trasparenza enucleabili dall’art. 3 Cost. applicandosi indistintamente a tutti i candidati; nella
varietà della sua graduazione, esterna una valutazione che dà conto dell’apprezzamento riser-
vato dalla commissione alla prova ed al grado di idoneità o inidoneità del candidato; integra
la congrua motivazione del giudizio complessivo ai sensi dell’art. 3, co. 1, l. n. 241/1990, con-
seguentemente non è esigibile che l’amministrazione esponga dettagliatamente le ragioni del
giudizio, anche avuto riguardo ai tempi di conclusione delle operazioni concorsuali ed al
numero dei candidati;
- il giudice amministrativo esercita un controllo sulla valutazione numerica, nei limiti della
rilevabilità ictu oculi di vizi logici ed errori di fatto, fermo restando il divieto di sostituire il pro-
prio giudizio a quello della commissione.
Nel senso che per le categorie in regime di diritto pubblico, i vincitori di un pubblico concorso
ed i candidati dichiarati idonei non abbiano alcun diritto soggettivo alla nomina immediata ma un
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