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ART. 633 RECLUTAMENTO
di guerra .
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Anche la Corte di cassazione, sia pure nella sede particolare dello scrutinio
delle norme penali poste a presidio della personalità internazionale ed inter-
na dello Stato (artt. 244 e 288 c.p.), non ha mancato di precisare che il con-
cetto di reclutamento è più ampio, generico ed onnicomprensivo rispetto a
quello di arruolamento, ancorché nell’uso corrente siano divenuti sinonimi .
(4)
III. L’art. 633, comma 2, c.m. costituisce norma di coordinamento sistema-
tico, analogamente a quanto disposto dall’art. 621, co. 2, lett b), c.m.
IV. L’art. 633, comma 3, c.m. non costituisce solo norma di coordinamento
sistematico, ma nel momento in cui afferma che il reclutamento volontario
è disciplinato dal titolo II, libro IV c.m., conferma il principio dell’autosuf-
ficienza dell’ordinamento militare, già in precedenza enunciato dall’art. 625,
co. 1, c.m., e dall’art. 627, co. 9, c.m., anche se l’art. 633 c.m., a differenza
dell’art. 627, co. 9, c.m., ha portata generale e si riferisce a qualunque tipo di
reclutamento volontario, quindi, sia nel servizio permanente, con costituzio-
ne di un vero e proprio rapporto di impiego, sia nel servizio temporaneo,
mediante l’attivazione di una ferma, alla quale può, eventualmente, seguire
una rafferma, ma sempre nell’ambito di un servizio a tempo determinato.
L’art. 633, co. 3, c.m., non fa che confermare le perplessità relative alla reale
necessità della successiva introduzione del co. 9 dell’art. 627 c.m., ad opera
dell’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 94/2017 (vedi il commento alla norma).
Il riferimento alle norme contenute all’interno del codice dell’ordinamento
militare, pone la questione di normative esterne applicabili in sede di proce-
dure di reclutamento dei militari. A tale scopo, interviene l’art. 577 r.m. che
risolve positivamente precedenti perplessità applicative e, comunque, conso-
lida una prassi costante dell’amministrazione militare .
(5)
In base all’art. 577 r.m. - che esaurisce l’intero capo I del titolo II del libro
IV del regolamento - l’amministrazione della difesa, in occasione del reclu-
tamento del personale militare, può fare applicazione delle disposizioni det-
tate per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Tale rinvio non è però indiscriminato, in quanto:
- la facoltà di rinvio deve essere esercitata nel bando di concorso;
- il rinvio non è di tipo aperto o mobile, bensì puntuale, dovendo l’amministrazione
indicare espressamente le disposizioni esterne di cui intende fare applicazione.
La norma ha riconosciuto e codificato la prassi costante dell’amministrazione
militare di utilizzare le fonti comuni, in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni per disciplinare aspetti particolari della procedura
concorsuale (si pensi al t.u.imp.civ.St., al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al d.P.R.
24 settembre 2004, n. 272, concernente il reclutamento dei dirigenti dello Stato).
(3) Sul punto e sulla nozione di mobilitazione, quale delineata dalla l. 21 maggio 1940, n. 415, e
dai successivi interventi normativi (art. 7, l. n. 25 del 1997, art. 2, d.P.R. 556 del 1999, art. 1,
d.lgs. n. 464 del 1997), V. CAPUZZA, in AA.VV., Elementi di diritto amministrativo militare,
QUADERNI DELLA RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, 2001, n. 3, 159 ss.
(4) Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 2003, in FORO IT., 2004, II, 217, con nota di LEINERi; sul concetto
di arruolamento di mercenari nel diritto interno ed internazionale, cfr. Trib. Bari 18 ottobre
2004 e 1 ottobre 2004, id., 2005, II, 90, con nota di Giorgio.
(5) V. POLI, in R. DE NICTOLIS, V. POLI, V. TENORE, Commentario all’ordinamento militare, cit., 149 s.
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