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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




          rientrava nel territorio di competenza della pattuglia e non era stata sviluppata
          alcuna valutazione sulla concreta offensività della condotta rispetto alle esigen-
          ze di servizio. Ad avviso del difensore, invece, i giudici avevano dato improprio
          valore a quanto riferito dal comandante circa gli espliciti richiami al dovere di
          non interrompere il servizio per ragioni private, rivolti all’imputato, ma in tal
          modo era stato dato spazio ai superiori di stabilire arbitrariamente le prescrizio-
          ni la cui violazione fosse lesiva del bene protetto e, quindi, definire i confini
          della concreta offensività della condotta .
                                                (7)
               In motivazione, la suprema Corte, nel disattendere le censure mosse dal
          ricorrente, preliminarmente ha richiamato la nozione di consegna fatta propria
          dall’art. 730 del D.Lgs. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari
          in materia di Ordinamento Militare) e ha quindi elaborato alcune significative
          considerazioni, dalle quali appare possibile enucleare i seguenti principi.
               Concorrono a fissare i connotati cogenti del servizio regolato da consegna
          non soltanto le disposizioni scritte o orali riguardanti lo specifico servizio ma
          anche le prescrizioni generali, indipendentemente dalla circostanza di un loro
          diretto richiamo nell’ordine particolare (in proposito la sentenza ricorda la pro-
          nuncia della Cassazione n. 5371 del 19 gennaio 2000).
               Il servizio di pattuglia, in particolare quello svolto dai militari dell’Arma
          dei Carabinieri, è disciplinato, nel suo concreto svolgimento, dalle norme del
          Regolamento Generale dell’Arma, dall’ordine di servizio e dalle eventuali diret-
          tive impartite dal comandante preposto.
               Conformemente a quanto fissato nella sentenza della Corte Costituzionale
          n. 236/2000, il bene giuridico protetto dalla norma è la funzionalità della pre-
          stazione e non la disciplina militare, il che fa salvo il rispetto del principio di
          offensività, sotto il duplice profilo da un lato della formulazione della norma,
          che richiama una nozione di consegna caratterizzata dalla determinazione intera
          e tassativa del comportamento del militare di servizio in rapporto alla sua fun-
          zione strumentale all’efficienza dell’attività, e dall’altro lato “dell’applicazione con-
          creta della fattispecie normativa da parte del giudice, al quale spetta valutare se tutte le pre-
          scrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al corretto svolgimento del servizio”.
          L’interruzione del servizio è rilevante ai fini della configurazione del reato in
          quanto  distoglie  il  militare,  sotto  il  profilo  funzionale  e  partecipativo,  dalla
          doverosa attuazione del servizio comandato.
               È da sottolineare che nel caso di specie la suprema Corte ha ritenuto rile-
          vante, ai fini della sussistenza del reato, anche la circostanza che il servizio sia
          stato interrotto senza dare di ciò alcuna comunicazione alla centrale operativa.


          (7)  Appare evidente il richiamo, peraltro alquanto improprio, ad alcune argomentazioni utilizza-
               te dalla dottrina precedentemente richiamata.

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