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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
valutazione che, applicando le direttrici ermeneutiche delineatesi nella recente
giurisprudenza, andrà sviluppata sul parametro della compatibilità sostanziale
della condotta prescelta con la “funzionalità della prestazione”, per utilizzare
una locuzione contenuta nella sentenza in commento.
Resta comunque fermo che la stella polare utile ad orientare in concreto
l’azione di qualunque militare di pattuglia, anche nel momento in cui sia chia-
mato a scegliere tra diverse possibili opzioni operative e, a maggior ragione, nel
caso in cui dovesse trovarsi nella assoluta necessità di interrompere per qualun-
que ragione il servizio o anche solo di modificarne le prestabilite modalità di
svolgimento, deve essere la consapevolezza della necessità di tenere sempre
informata la centrale operativa e di osservarne le disposizioni.
Conclusivamente, può rilevarsi che, pur non potendo restare indifferenti
alle ardue questioni sollevate in dottrina nell’impervio percorso volto ad offrire
una tranquillizzante ricostruzione dogmatica della fattispecie, la linea interpre-
tativa seguita nel caso di specie dalla Corte di Cassazione pare essere ispirata ad
un utile pragmatismo, che ha condotto a soluzioni sufficientemente rispettose
dei principi di tassatività ed offensività, nella consapevolezza che i latenti dubbi
di costituzionalità che incombono sulla fattispecie sono allo stato superabili
solo mantenendo una vigile attenzione ai contenuti della fondamentale senten-
za della Corte Costituzionale n. 236/2000.
La decisione qui commentata, infatti, ponendosi in piena sintonia con
quanto affermato dal giudice delle leggi, se da un lato qualifica senza tentenna-
menti la violata consegna come reato di pericolo presunto (legato, quindi, alla
mera inosservanza di disposizioni frutto di valutazioni elaborate a priori, in via
generale o particolare, dall’autorità preposta) dall’altro lato, in una visione ben
orientata al rispetto dei surrichiamati principi di tassatività e offensività, non
trascura di porre particolare attenzione al ruolo equilibratore svolto dalle fina-
lità del servizio emergenti dall’impianto complessivo delle disposizioni di con-
segna; ciò sia per includere nel novero di quanto penalmente tutelato quelle pre-
scrizioni che, ancorché inespresse, siano oggettivamente incompatibili con il
corretto svolgimento della prestazione richiesta, sia per escludere da quel cata-
logo le prescrizioni attinenti ad aspetti di possibile rilievo disciplinare che, qua-
lora non pertinenti rispetto alla funzionalità della prestazione, non possono
assurgere a illecito penale sol perché poste in essere durante un servizio rego-
lato da consegne .
(9)
(9) Si pensi, ad esempio, alla differenza che passa tra la condotta di portare l’uniforme in disordine
e quella di non indossare, quando previsto dalle disposizioni, il giubbotto antiproiettile durante
un posto di blocco. Nessuno dubita che solo nel secondo caso può sussistere il reato, posto che
si tratta di un equipaggiamento essenziale per il corretto ed efficace svolgimento del servizio.
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