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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




          valutazione che, applicando le direttrici ermeneutiche delineatesi nella recente
          giurisprudenza, andrà sviluppata sul parametro della compatibilità sostanziale
          della condotta prescelta con la “funzionalità della prestazione”, per utilizzare
          una locuzione contenuta nella sentenza in commento.
               Resta comunque fermo che la stella polare utile ad orientare in concreto
          l’azione di qualunque militare di pattuglia, anche nel momento in cui sia chia-
          mato a scegliere tra diverse possibili opzioni operative e, a maggior ragione, nel
          caso in cui dovesse trovarsi nella assoluta necessità di interrompere per qualun-
          que ragione il servizio o anche solo di modificarne le prestabilite modalità di
          svolgimento,  deve  essere  la  consapevolezza  della  necessità  di  tenere  sempre
          informata la centrale operativa e di osservarne le disposizioni.
               Conclusivamente, può rilevarsi che, pur non potendo restare indifferenti
          alle ardue questioni sollevate in dottrina nell’impervio percorso volto ad offrire
          una tranquillizzante ricostruzione dogmatica della fattispecie, la linea interpre-
          tativa seguita nel caso di specie dalla Corte di Cassazione pare essere ispirata ad
          un utile pragmatismo, che ha condotto a soluzioni sufficientemente rispettose
          dei principi di tassatività ed offensività, nella consapevolezza che i latenti dubbi
          di  costituzionalità  che  incombono  sulla  fattispecie  sono  allo  stato  superabili
          solo mantenendo una vigile attenzione ai contenuti della fondamentale senten-
          za della Corte Costituzionale n. 236/2000.
               La  decisione  qui  commentata,  infatti,  ponendosi  in  piena  sintonia  con
          quanto affermato dal giudice delle leggi, se da un lato qualifica senza tentenna-
          menti la violata consegna come reato di pericolo presunto (legato, quindi, alla
          mera inosservanza di disposizioni frutto di valutazioni elaborate a priori, in via
          generale o particolare, dall’autorità preposta) dall’altro lato, in una visione ben
          orientata al rispetto dei surrichiamati principi di tassatività e offensività, non
          trascura di porre particolare attenzione al ruolo equilibratore svolto dalle fina-
          lità del servizio emergenti dall’impianto complessivo delle disposizioni di con-
          segna; ciò sia per includere nel novero di quanto penalmente tutelato quelle pre-
          scrizioni che, ancorché inespresse, siano oggettivamente incompatibili con il
          corretto svolgimento della prestazione richiesta, sia per escludere da quel cata-
          logo le prescrizioni attinenti ad aspetti di possibile rilievo disciplinare che, qua-
          lora  non  pertinenti  rispetto  alla  funzionalità  della  prestazione,  non  possono
          assurgere a illecito penale sol perché poste in essere durante un servizio rego-
          lato da consegne .
                          (9)


          (9)  Si pensi, ad esempio, alla differenza che passa tra la condotta di portare l’uniforme in disordine
               e quella di non indossare, quando previsto dalle disposizioni, il giubbotto antiproiettile durante
               un posto di blocco. Nessuno dubita che solo nel secondo caso può sussistere il reato, posto che
               si tratta di un equipaggiamento essenziale per il corretto ed efficace svolgimento del servizio.

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