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COMMENTARIO AL CODICE
DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Codice dell’ordinamento militare
Libro IV
Colonnello Personale Militare
Fausto BASSETTA
Titolare di Cattedra di Diritto Militare
presso la Scuola Ufficiali Carabinieri Titolo II
Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
Reclutamento
Capo I
Disposizioni Generali
(Prima parte)
Art. 633 Reclutamento
1. Il reclutamento è il complesso delle procedure e delle attività tecnico-
amministrative necessarie per l’immissione in servizio di personale militare. Il
reclutamento è obbligatorio o volontario.
2. Il reclutamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.
3. Il reclutamento volontario è disciplinato dal presente titolo.
4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indet-
ta con apposito bando, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709 . COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
(1)
I. Il titolo II «Reclutamento» del libro IV è suddiviso in 9 capi, secondo un
criterio imperniato sulle peculiarità delle categorie gerarchiche e funzionali
del personale militare.
Il capo I racchiude le disposizioni e i principi generali, fornendo la nozione
di reclutamento e, soprattutto, la tassativa elencazione dei requisiti generali
per la partecipazione ai concorsi nelle Forze armate.
La normativa sul reclutamento è integrata dalle norme di rango secondario
contenute nel r.m. (artt. 577 - 587 r.m.).
L’art. 633 c.m. costituisce una norma di sistema che non trova un’esatta cor-
rispondenza con la normativa previgente, frammentata nelle diverse leggi di
reclutamento, differenti per Forze armate e categorie gerarchiche di militari,
con una stratificazione normativa piuttosto complessa.
(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20
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