Page 175 - Rassegna 2019-1
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COMMENTARIO AL CODICE

                                       DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                                            Codice dell’ordinamento militare

                                                             Libro IV

                       Colonnello                     Personale Militare
                     Fausto BASSETTA
               Titolare di Cattedra di Diritto Militare
               presso la Scuola Ufficiali Carabinieri         Titolo II
               Dottore di ricerca in Diritto Pubblico
                                                         Reclutamento
                                                              Capo I

                                                     Disposizioni Generali

                                             (Prima parte)


             Art. 633 Reclutamento
                  1. Il reclutamento è il complesso delle procedure e delle attività tecnico-
             amministrative necessarie per l’immissione in servizio di personale militare. Il
             reclutamento è obbligatorio o volontario.
                  2. Il reclutamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.
                  3. Il reclutamento volontario è disciplinato dal presente titolo.
                  4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indet-
             ta con apposito bando, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709 .     COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
                                                                                  (1)
               I. Il titolo II «Reclutamento» del libro IV è suddiviso in 9 capi, secondo un
               criterio imperniato sulle peculiarità delle categorie gerarchiche e funzionali
               del personale militare.
               Il capo I racchiude le disposizioni e i principi generali, fornendo la nozione
               di reclutamento e, soprattutto, la tassativa elencazione dei requisiti generali
               per la partecipazione ai concorsi nelle Forze armate.
               La normativa sul reclutamento è integrata dalle norme di rango secondario
               contenute nel r.m. (artt. 577 - 587 r.m.).
               L’art. 633 c.m. costituisce una norma di sistema che non trova un’esatta cor-
               rispondenza con la normativa previgente, frammentata nelle diverse leggi di
               reclutamento, differenti per Forze armate e categorie gerarchiche di militari,
               con una stratificazione normativa piuttosto complessa.

             (1)  Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20

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