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LA VIOLATA CONSEGNA NEL SERVIZIO DI PATTUGLIA AUTOMONTATA
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che sono state enucleate pro-
prio in vista della loro pertinenza con lo specifico tema trattato, passiamo ora
ad esaminare le questioni concernenti il servizio di pattuglia e come la
Cassazione si è posta rispetto ad esse nella decisione in commento.
È noto che si tratta di un’attività comandata mediante emanazione di ordi-
ni di servizio scritti nei quali sono specificati gli orari di inizio e fine, l’arma-
mento in dotazione, il territorio nel cui ambito la pattuglia deve muoversi, gli
obiettivi sensibili da controllare, spesso con precisazione degli orari, gli even-
tuali posti di blocco o di controllo del traffico ecc.
A tali prescrizioni si affiancano quelle contenute nelle complesse disposi-
zioni contenute, ad esempio, nel Regolamento Generale dell’Arma dei
Carabinieri.
A rendere più articolato il quadro si pone la considerazione che, a causa
della complessità dei compiti affidati alla pattuglia e della estrema variabilità delle
situazioni che possono emergere nel corso del servizio, il concreto svolgimento
dell’attività è inevitabilmente caratterizzato da significativi margini di discrezio-
nalità, in relazione ai quali valgono le considerazioni precedentemente svolte
circa la natura tassativa della consegna e l’esclusione dal novero del penalmente
rilevante delle scelte rimesse all’apprezzamento, ancorché “tecnico”, dell’agente.
Vediamo quindi come la sentenza in esame, sulla scia di una giurisprudenza che
negli ultimi tempi è andata ormai consolidandosi, si è posta di fronte allo speci-
fico caso qui in esame, consistente nella interruzione del servizio, condotta che,
come si è già avuto modo di notare, non rientra tra quelle espressamente prese
in considerazione dalle consegne sia generali sia particolari.
Il fatto era il seguente. Nel corso di un servizio di pattuglia automontata,
il capopattuglia, in concorso con l’altro componente, aveva interrotto il servizio
recandosi presso la propria abitazione ove si era trattenuto per un apprezzabile
lasso di tempo. A seguito della condanna inflitta dal Tribunale Militare, sostan-
zialmente confermata dalla Corte Militare d’Appello, l’imputato tramite il suo
difensore aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo proprio che nes-
sun regolamento generale disponeva che il servizio dovesse essere svolto inin-
terrottamente senza pause.
Nelle osservazioni difensive si sottolineava, inoltre, che i compiti di perlu-
strazione, vigilanza ecc., previsti nell’ordine di servizio, erano stati rigorosamente
rispettati. Ulteriori censure evidenziavano come nell’iter decisionale esposto in
motivazione non si fosse tenuto conto che il luogo ove si era trattenuto l’imputato
aveva riguardato la violazione delle disposizioni concernenti il caricamento e scaricamento
delle armi, illustrate dal Comandante e ribadite durante un rapporto ufficiali ma non speci-
ficamente impartite in relazione ad un concreto servizio assegnato a uno degli ufficiali, che
non vi si era attenuto ed era così incorso nel reato.
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