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PROSPETTIVE EUROPEE
Nei casi in cui siano le autorità italiane a ricevere richieste di sequestro
probatorio e sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la procedura è quella
degli articoli 724 e 737-bis del codice di procedura penale.
Questi articoli si caratterizzano, in primo luogo, per l’intervenuta distrettua-
lizzazione della procedura con conseguente riduzione del ruolo svolto dal
Ministero, principio trasversale a tutte le modifiche apportate al Libro XI del
codice di procedura penale dal D.Lgs. 149/2017.
Invece, la scelta del legislatore nazionale di subordinare ogni attività
all’estero in materia di accertamenti patrimoniali e sequestro a fini di confisca
all’iniziativa del Ministero rimane attuale per l’esecuzione di sequestri (cosiddet-
to procedura attiva) ex articolo 745, comma 2-bis .
(47)
Tuttavia, l’intervento dell’autorità politica non può comunque prevalere
sulle norme delle Convenzioni che, come visto, ammettono la comunicazione
diretta tra autorità giudiziarie, alla luce della gerarchia delle fonti nel campo
della cooperazione penale definita dall’articolo 696 del codice di procedura
penale e profondamente modificata dal D.Lgs. 149/2017.
Anche in tema di confisca l’articolato del codice è stato modificato dalla
legge 328/1993 che ha introdotto gli articoli 735-bis, che rappresenta la prima
ipotesi di confisca per equivalente introdotta nel nostro ordinamento , e il
(48)
comma 1-bis agli articoli 731 e 733 nel codice di procedura penale.
Questi ultimi regolano la cosiddetta procedura di exequatur, ossia quel mec-
canismo di conversione delle decisioni di confisca provenienti da uno Stato
estero in decisioni italiane, cui provvede la Corte d’appello, meccanismo rima-
sto invariato in seguito alle modifiche apportate dal legislatore nel 2017. Tale
procedura di conversione è applicabile solo nel caso in cui l’Italia riceva la
richiesta di esecuzione di un sequestro o di una confisca da parte di uno Stato
estero sulla base di una delle Convenzioni di diritto internazionale, essendo
applicabile, tra gli Stati membri, il principio del mutuo riconoscimento, ulterior-
mente rafforzato dall’emanazione del Regolamento 2018/1805 .
(49)
dell’incontro di studi organizzato dal CSM a Roma il 14, 15 e 16 marzo 2002, Il contrasto euro-
peo della mobilità del crimine organizzato.
(47) Idem. Il Relatore ritiene emblematica tale norma, che riconduce l’iniziativa della ricerca e del
sequestro di beni alla potestà dell’autorità politica, della ritrosia del legislatore italiano ad
assecondare con fiducia le evoluzioni positive del sistema della cooperazione internazionale.
A maggior ragione perché già al momento dell’introduzione di queste norme nel codice di
procedura penale, ossia nel 1993, le prassi di cooperazione conoscevano da tempo lo svilup-
po delle comunicazioni dirette tra magistrati.
(48) Così, G. VARRASO, Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017, cit.;
G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pag. 44.
(49) Sul punto, E. ROSI, Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35: l’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti
giudiziari di blocco dei beni o di sequestro, cit., pagg. 63 e segg.; M. COLAMUSSI, Sequestro e confisca in
territorio dell’Unione europea: il punto in tema di norme italiane di attuazione, cit., pagg. 2473-2478.
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