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PROSPETTIVE EUROPEE
Infine, il Regolamento 2018/1805, agli articoli 13 e 22, elenca alcune cause,
da ritenersi, in base al tenore letterale delle norme, tassative, che possono giusti-
ficare l’impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento o di confisca
e che possono verificarsi quando il bene è già stato confiscato o è scomparso; o
è stato distrutto; o non si trova nel luogo indicato nel certificato di congelamen-
to; oppure non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con
sufficiente precisione nonostante le consultazioni con l’autorità di emissione. Se,
poi, il bene ricompare o viene localizzato l’autorità di esecuzione può eseguire il
provvedimento di congelamento senza che sia necessario trasmettere un nuovo
certificato, purché il provvedimento di congelamento sia ancora valido.
Attraverso la compilazione delle sezioni J) degli eurocertificati di congela-
mento e di confisca, allegati al Regolamento, è possibile richiedere allo Stato di
esecuzione, ai sensi dell’articolo 29, la restituzione dei beni congelati alla vitti-
ma, a condizione che il titolo della vittima sui beni non sia contestato; i beni
non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di
esecuzione e non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti.
All’articolo 33 viene riconfermata la possibilità di impugnare i provvedi-
menti di sequestro e confisca, senza innovazioni rispetto a quanto già previsto
dalle Decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/786/GAI.
11. Il ruolo di Eurojust nelle procedure di sequestro e confisca
Eurojust è stata istituita sin dal 2002, con la Decisione 2002/187/GAI,
con l’obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra
le autorità giudiziarie nel contrasto alle gravi forme di criminalità organizzata.
Nel 2009 il Consiglio dell’Unione europea ha emanato la Decisione 426/2009
volta a rafforzare Eurojust, modificando l’atto istitutivo. La Decisione del 2009
non è stata adottata dall’ordinamento italiano e, allo stato, Eurojust è regolata
dalla legge 14 marzo 2005, n. 41, in attuazione della prima Decisione. In con-
formità alla previsione dell’articolo 85 del TFUE, nel luglio 2013, la
Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio
dell’Unione europea una proposta di Regolamento per la riconfigurazione
dell’organismo, che è stata rivista e approvata il 19 giugno 2018. Il nuovo
Regolamento 1727/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato rece-
pito formalmente il 14 novembre 2018 e produrrà i suoi effetti solo a partire
dal 12 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 81 del citato atto.
A livello operativo, Eurojust agisce attraverso ventotto unità nazionali
(cosiddetto desk), una per ogni Stato membro. Ogni desk è diretto da un
Membro nazionale che è coadiuvato da assistenti e da esperti nazionali. Per
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