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PROSPETTIVE EUROPEE




               Infine, il Regolamento 2018/1805, agli articoli 13 e 22, elenca alcune cause,
          da ritenersi, in base al tenore letterale delle norme, tassative, che possono giusti-
          ficare l’impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento o di confisca
          e che possono verificarsi quando il bene è già stato confiscato o è scomparso; o
          è stato distrutto; o non si trova nel luogo indicato nel certificato di congelamen-
          to; oppure non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con
          sufficiente precisione nonostante le consultazioni con l’autorità di emissione. Se,
          poi, il bene ricompare o viene localizzato l’autorità di esecuzione può eseguire il
          provvedimento di congelamento senza che sia necessario trasmettere un nuovo
          certificato, purché il provvedimento di congelamento sia ancora valido.
               Attraverso la compilazione delle sezioni J) degli eurocertificati di congela-
          mento e di confisca, allegati al Regolamento, è possibile richiedere allo Stato di
          esecuzione, ai sensi dell’articolo 29, la restituzione dei beni congelati alla vitti-
          ma, a condizione che il titolo della vittima sui beni non sia contestato; i beni
          non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di
          esecuzione e non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti.
               All’articolo 33 viene riconfermata la possibilità di impugnare i provvedi-
          menti di sequestro e confisca, senza innovazioni rispetto a quanto già previsto
          dalle Decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/786/GAI.


          11. Il ruolo di Eurojust nelle procedure di sequestro e confisca
               Eurojust è stata istituita sin dal 2002, con la Decisione 2002/187/GAI,
          con l’obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra
          le autorità giudiziarie nel contrasto alle gravi forme di criminalità organizzata.
          Nel 2009 il Consiglio dell’Unione europea ha emanato la Decisione 426/2009
          volta a rafforzare Eurojust, modificando l’atto istitutivo. La Decisione del 2009
          non è stata adottata dall’ordinamento italiano e, allo stato, Eurojust è regolata
          dalla legge 14 marzo 2005, n. 41, in attuazione della prima Decisione. In con-
          formità  alla  previsione  dell’articolo  85  del  TFUE,  nel  luglio  2013,  la
          Commissione  europea  ha  presentato  al  Parlamento  europeo  e  al  Consiglio
          dell’Unione  europea  una  proposta  di  Regolamento  per  la  riconfigurazione
          dell’organismo,  che  è  stata  rivista  e  approvata  il  19  giugno  2018.  Il  nuovo
          Regolamento 1727/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato rece-
          pito formalmente il 14 novembre 2018 e produrrà i suoi effetti solo a partire
          dal 12 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 81 del citato atto.
               A  livello  operativo,  Eurojust  agisce  attraverso  ventotto  unità  nazionali
          (cosiddetto  desk),  una  per  ogni  Stato  membro.  Ogni  desk  è  diretto  da  un
          Membro nazionale che è coadiuvato da assistenti e da esperti nazionali. Per


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