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PROSPETTIVE EUROPEE
Inoltre, il fatto che, ai fini del riconoscimento, il provvedimento di confisca
debba essere emesso nell’ambito di un procedimento in materia penale, fa sì che
la decisione di disporre la confisca di beni debba essere stata assunta alla stregua
di un giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio circa l’origine illecita dei beni da
confiscare . Il nuovo Regolamento, dunque, supera lo standard civilistico raffor-
(42)
zato, fatto proprio dalla Direttiva 2014/42/UE, per recuperare un più rigoroso
standard probatorio, quasi a controbilanciare la sua estesa capacità applicativa.
Peraltro, i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca da
riconoscere ed eseguire possono essere anche relativi a reati diversi dagli eurocri-
mini contemplati dalla Direttiva 2014/42/UE. Infatti, mentre la Direttiva
2014/42/UE rinviene il proprio fondamento giuridico nell’articolo 83 del TFUE,
che si riferisce solo agli eurocrimini, il nuovo Regolamento si fonda sull’articolo
82 che tale limitazione non pone con riguardo alle misure che definiscono norme
e procedure per assicurare il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia
penale. Nel caso di reati non ricompresi nella lista dei reati per cui non è previsto
il controllo della doppia incriminabilità, il Regolamento impone la verifica della
doppia incriminabilità, ossia che il riconoscimento e l’esecuzione del provvedi-
mento di congelamento o del provvedimento di confisca concerna fatti che costi-
tuiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente
dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello
Stato di emissione. Verifica che, come visto, è stata prescritta dal legislatore italia-
no alle autorità di esecuzione nazionali nel dare attuazione sia alla Decisione qua-
dro 2003/577/GAI sia alla Decisione 2006/783/GAI.
Peraltro, deve aggiungersi che, per questi reati non ricompresi nella lista,
la verifica della doppia incriminabilità da obbligatoria è divenuta, nel nuovo
Regolamento, facoltativa; pertanto, lo Stato di esecuzione potrà riconoscere ed
eseguire un provvedimento di sequestro o confisca anche qualora il fatto per il
quale è stato irrogato non costituisca reato nel proprio ordinamento giuridico.
Dal punto di vista del recupero della effettività, va precisato che nel
Regolamento 2018/1805 sono stati introdotti dei termini per il riconoscimento
e l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca .
(43)
(42) A. M. MAUGERI, Prime osservazioni sulla nuova “proposta di regolamento del parlamento europeo e del
consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”, cit., pag. 249.
(43) La previsione di termini è comune anche alla Direttiva 2014/41/UE che ha introdotto l’or-
dine di indagine europeo e che rileva ai fini della presente trattazione dal momento che il
sequestro probatorio è interamente regolato da questo strumento. Per l’ordine di indagine
europeo l’articolo 12 dispone che decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione e il compi-
mento dell’atto d’indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso inter-
no analogo, il più rapidamente possibile e comunque, entro trenta giorni dalla ricezione del-
l’ordine di indagine europeo da parte dell’autorità di esecuzione competente; entro i novanta
giorni successivi l’atto di indagine dovrà essere compiuto.
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