Page 157 - Rassegna 2019-1
P. 157
LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
Il dato deve far riflettere perché pone in evidenza un grave problema di effet-
tività del sistema, nonostante l’affermazione di nuovi strumenti. Non ci si discosta
molto, dunque, rispetto alla situazione preesistente, se si considera che all’inizio
degli anni 2000, prima degli interventi di armonizzazione e di valorizzazione del
principio del mutuo riconoscimento succedutesi in sede europea, la Direzione
generale per gli Affari Penali del Ministero della Giustizia comunicava che nel
periodo compreso tra il 31 maggio 1999 e il 16 settembre 2001, erano state rice-
vute dall’Italia soltanto due richieste di esecuzione di provvedimenti di confisca di
autorità estere (in un caso, tedesca, nell’altro, svizzera) ed erano stati inoltrati verso
l’estero tre analoghi atti (due verso la Svizzera e l’altro verso la Francia) .
(38)
Il quadro è dunque preoccupante, considerati gli sforzi del legislatore inter-
nazionale, ma soprattutto di quello europeo nell’adottare atti di indirizzo e stru-
menti volti a contrastare efficacemente le più svariate forme di illecito arricchimen-
to generate da attività criminali. L’uso limitato delle due Decisioni quadro basate
sul principio del mutuo riconoscimento nei rapporti di cooperazione giudiziaria,
può ricondursi a diverse ragioni. Un aspetto fondamentale è che queste non
“coprono” dal punto di vista applicativo, molti tipi di provvedimenti di congela-
mento e di confisca che possono essere adottati a livello nazionale, in particolare
in materia di confisca non basata sulla condanna, confisca estesa e confisca nei
confronti di terzi . Inoltre, le procedure e i certificati attuali sono talvolta di non
(39)
chiara compilazione. Ancora, i citati strumenti non contengono alcuna disposizio-
ne in materia di risarcimento o restituzione dei beni alle vittime. Infine, occorre
ricordare i ritardi che si sono verificati in alcuni Stati membri nell’attività di traspo-
sizione. Come è noto, l’Italia ha trasposto con molto ritardo la Decisione quadro
2003/577/GAI (implementata dal D.Lgs. 35/2016) e la Decisione quadro
2006/783/GAI (implementata dal D.Lgs. 137/2015), con un intervento normati-
vo non solo tardivo, ma anche poco coerente con la nozione di confisca nel frat-
tempo affermatasi sullo scenario europeo per effetto della Direttiva 2014/42/UE.
Già nell’emanazione della Direttiva 2014/42/UE veniva rilevata la neces-
sità di istituire un sistema globale per il congelamento e la confisca degli stru-
menti e dei proventi di reato nell’Unione europea e il Consiglio invitava la
Commissione a presentare, quanto prima, una proposta legislativa sul ricono-
scimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
(38) Questo dato è stato riportato nel corso dell’incontro di studi organizzato dal CSM a Roma
il 14, 15 e 16 marzo 2002, Il contrasto europeo della mobilità del crimine organizzato, da G. MELILLO
nella relazione intitolata: L’apprensione dei beni all’estero a fini di confisca o di prova.
(39) Tanto che, come rileva A. M. MAUGERI, Prime osservazioni sulla nuova “proposta di regolamento del
parlamento europeo e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di
confisca”, cit., pag. 235 per ottenere l’esecuzione di confische senza condanna si preferiva far
ricorso alla Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la
confisca dei proventi di reato o ad accordi bilaterali.
155