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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



                  Il dato deve far riflettere perché pone in evidenza un grave problema di effet-
             tività del sistema, nonostante l’affermazione di nuovi strumenti. Non ci si discosta
             molto, dunque, rispetto alla situazione preesistente, se si considera che all’inizio
             degli anni 2000, prima degli interventi di armonizzazione e di valorizzazione del
             principio  del  mutuo  riconoscimento  succedutesi  in  sede  europea,  la  Direzione
             generale per gli Affari Penali del Ministero della Giustizia comunicava che nel
             periodo compreso tra il 31 maggio 1999 e il 16 settembre 2001, erano state rice-
             vute dall’Italia soltanto due richieste di esecuzione di provvedimenti di confisca di
             autorità estere (in un caso, tedesca, nell’altro, svizzera) ed erano stati inoltrati verso
             l’estero tre analoghi atti (due verso la Svizzera e l’altro verso la Francia) .
                                                                               (38)
                  Il quadro è dunque preoccupante, considerati gli sforzi del legislatore inter-
             nazionale, ma soprattutto di quello europeo nell’adottare atti di indirizzo e stru-
             menti volti a contrastare efficacemente le più svariate forme di illecito arricchimen-
             to generate da attività criminali. L’uso limitato delle due Decisioni quadro basate
             sul principio del mutuo riconoscimento nei rapporti di cooperazione giudiziaria,
             può  ricondursi  a  diverse  ragioni.  Un  aspetto  fondamentale  è  che  queste  non
             “coprono” dal punto di vista applicativo, molti tipi di provvedimenti di congela-
             mento e di confisca che possono essere adottati a livello nazionale, in particolare
             in materia di confisca non basata sulla condanna, confisca estesa e confisca nei
             confronti di terzi . Inoltre, le procedure e i certificati attuali sono talvolta di non
                            (39)
             chiara compilazione. Ancora, i citati strumenti non contengono alcuna disposizio-
             ne in materia di risarcimento o restituzione dei beni alle vittime. Infine, occorre
             ricordare i ritardi che si sono verificati in alcuni Stati membri nell’attività di traspo-
             sizione. Come è noto, l’Italia ha trasposto con molto ritardo la Decisione quadro
             2003/577/GAI  (implementata  dal  D.Lgs.  35/2016)  e  la  Decisione  quadro
             2006/783/GAI (implementata dal D.Lgs. 137/2015), con un intervento normati-
             vo non solo tardivo, ma anche poco coerente con la nozione di confisca nel frat-
             tempo affermatasi sullo scenario europeo per effetto della Direttiva 2014/42/UE.
                  Già nell’emanazione della Direttiva 2014/42/UE veniva rilevata la neces-
             sità di istituire un sistema globale per il congelamento e la confisca degli stru-
             menti  e  dei  proventi  di  reato  nell’Unione  europea  e  il  Consiglio  invitava  la
             Commissione a presentare, quanto prima, una proposta legislativa sul ricono-
             scimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
             (38)  Questo dato è stato riportato nel corso dell’incontro di studi organizzato dal CSM a Roma
                  il 14, 15 e 16 marzo 2002, Il contrasto europeo della mobilità del crimine organizzato, da G. MELILLO
                  nella relazione intitolata: L’apprensione dei beni all’estero a fini di confisca o di prova.
             (39)  Tanto che, come rileva A. M. MAUGERI, Prime osservazioni sulla nuova “proposta di regolamento del
                  parlamento europeo e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di
                  confisca”, cit., pag. 235 per ottenere l’esecuzione di confische senza condanna si preferiva far
                  ricorso alla Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la
                  confisca dei proventi di reato o ad accordi bilaterali.

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