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PROSPETTIVE EUROPEE




               Il 17 ottobre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il
          nuovo Regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
          congelamento  e  di  confisca,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione
          europea il 28 novembre 2018. Dunque, se la Direttiva 2014/42/UE interviene
          sul piano del diritto sostanziale ampliando le possibilità di congelare e confisca-
          re i beni, il Regolamento si colloca in una dimensione operativa, disciplinando
          l’esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca,
          fondando i relativi meccanismi sul principio del mutuo riconoscimento.
               Insieme, i due strumenti dovrebbero contribuire al recupero effettivo dei
          beni nell’Unione europea. In tale ottica, il Regolamento, a partire dal 19 dicem-
          bre 2020, sostituirà le Decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra
          gli  Stati  membri  vincolati  dal  nuovo  strumento  legislativo.  Diversamente,  le
          disposizioni delle citate Decisioni quadro continueranno a trovare applicazione
          rispetto gli Stati non vincolati dal Regolamento che sono Irlanda e Danimarca
          che hanno esercitato la facoltà di non partecipare all’adozione dell’atto.
               La scelta dello strumento del Regolamento fornisce chiarezza ed elimina i
          problemi di recepimento nei sistemi nazionali, perché è per definizione vinco-
          lante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri che hanno partecipato
          all’adozione dell’atto.
               Quanto all’ambito di applicazione, quello del Regolamento è più esteso sia
          rispetto  alle  Decisioni  quadro  2003/577/GAI  e  2006/783/GAI,  sia  alla
          Direttiva 2014/42/UE. Infatti, il Regolamento si applica, oltre alle tre tipologie
          di confisca disciplinate dalla Direttiva 2014/42/UE (diretta e per equivalente,
          estesa e nei confronti dei terzi), anche alla confisca non basata sulla condanna
          penale, al di là dei casi di fuga e malattia dell’imputato. Correlativamente, viene
          meno l’ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento del provvedi-
          mento basata su ulteriori poteri di confisca, ossia il motivo disciplinato dall’ar-
          ticolo 8, paragrafo 2, lettera g) della Decisione quadro 2006/783/GAI.
               In particolare, il Regolamento amplia la possibilità di confiscare in assen-
          za di condanna, oltre i casi di fuga e di malattia dell’imputato, a tutti quelli pre-
          visti dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato,
          come al caso di immunità, prescrizione, impossibilità di identificare l’autore
          del  reato  o  altri  casi  in  cui  l’autorità  giudiziaria  penale  può  confiscare  beni
          senza condanna.
               Il Regolamento ha, dunque, superato un massiccio ostacolo posto dalla
          Direttiva 2014/42/UE che, imponendo l’armonizzazione delle legislazioni solo
          con riguardo alla confisca senza condanna nei casi di fuga e malattia dell’impu-
          tato, non consentiva il riconoscimento e l’esecuzione di confische irrogate in
          Italia  con  sentenze  di  proscioglimento  per  intervenuta  prescrizione,  oramai


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