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PROSPETTIVE EUROPEE
Il 17 ottobre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il
nuovo Regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
congelamento e di confisca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea il 28 novembre 2018. Dunque, se la Direttiva 2014/42/UE interviene
sul piano del diritto sostanziale ampliando le possibilità di congelare e confisca-
re i beni, il Regolamento si colloca in una dimensione operativa, disciplinando
l’esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca,
fondando i relativi meccanismi sul principio del mutuo riconoscimento.
Insieme, i due strumenti dovrebbero contribuire al recupero effettivo dei
beni nell’Unione europea. In tale ottica, il Regolamento, a partire dal 19 dicem-
bre 2020, sostituirà le Decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra
gli Stati membri vincolati dal nuovo strumento legislativo. Diversamente, le
disposizioni delle citate Decisioni quadro continueranno a trovare applicazione
rispetto gli Stati non vincolati dal Regolamento che sono Irlanda e Danimarca
che hanno esercitato la facoltà di non partecipare all’adozione dell’atto.
La scelta dello strumento del Regolamento fornisce chiarezza ed elimina i
problemi di recepimento nei sistemi nazionali, perché è per definizione vinco-
lante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri che hanno partecipato
all’adozione dell’atto.
Quanto all’ambito di applicazione, quello del Regolamento è più esteso sia
rispetto alle Decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI, sia alla
Direttiva 2014/42/UE. Infatti, il Regolamento si applica, oltre alle tre tipologie
di confisca disciplinate dalla Direttiva 2014/42/UE (diretta e per equivalente,
estesa e nei confronti dei terzi), anche alla confisca non basata sulla condanna
penale, al di là dei casi di fuga e malattia dell’imputato. Correlativamente, viene
meno l’ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento del provvedi-
mento basata su ulteriori poteri di confisca, ossia il motivo disciplinato dall’ar-
ticolo 8, paragrafo 2, lettera g) della Decisione quadro 2006/783/GAI.
In particolare, il Regolamento amplia la possibilità di confiscare in assen-
za di condanna, oltre i casi di fuga e di malattia dell’imputato, a tutti quelli pre-
visti dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato,
come al caso di immunità, prescrizione, impossibilità di identificare l’autore
del reato o altri casi in cui l’autorità giudiziaria penale può confiscare beni
senza condanna.
Il Regolamento ha, dunque, superato un massiccio ostacolo posto dalla
Direttiva 2014/42/UE che, imponendo l’armonizzazione delle legislazioni solo
con riguardo alla confisca senza condanna nei casi di fuga e malattia dell’impu-
tato, non consentiva il riconoscimento e l’esecuzione di confische irrogate in
Italia con sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione, oramai
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