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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



             pacificamente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità italiana . In tal caso,
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             il  Regolamento  impone  il  riconoscimento  e  l’esecuzione  del  provvedimento
             anche qualora la confisca senza condanna non sia contemplata dall’ordinamen-
             to giuridico dello Stato di esecuzione. Questo perché, oltre ad essere essenza
             stessa del principio del mutuo riconoscimento, quello che rileva ai fini del rico-
             noscimento ed esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca è
             che siano emessi nel quadro di un procedimento in materia penale.
                  In tal senso occorre dare atto che tale nozione ha, a livello di diritto UE,
             un’accezione  più  ampia,  intendendosi  come  tale  il  procedimento  celebrato,
             nello Stato di emissione, in connessione ad un reato e comprendente anche le
             indagini svolte dalla polizia e da altri servizi di contrasto, con l’osservanza di
             tutte le garanzie a esso applicabili.
                  Il Regolamento espressamente esclude solo, all’articolo 1, paragrafo 4 la
             sua inapplicabilità ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di con-
             fisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa .
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             (40)  Sulla questione, Cass. Pen., sez. III, 12 novembre 1990, in CASS. PEN. 1992, pag. 1307; Corte
                  EDU, II sezione, sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia; Corte EDU, II
                  sezione, sentenza 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia; Corte costituzionale, 26 marzo 2015, n.
                  49. Di rilievo l’introduzione del comma 4-septies, all’articolo 12-sexies della 356/1992, per
                  opera delle modifiche apportate nel 2017, che disciplina una nuova specifica ipotesi di con-
                  fisca in assenza di formale condanna: si prevede infatti che la confisca allargata diretta (non
                  quella per equivalente) possa essere applicata dal giudice d’appello o dalla Corte di cassazione
                  quando, dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il
                  reato venga dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia; il giudice dovrà decidere sul-
                  l’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’im-
                  putato. Sul punto, S. FINOCCHIARO, La riforma del Codice Antimafia (e non solo): uno sguardo d’in-
                  sieme alle modifiche appena introdotte, in DIR. PEN. CONT., 2017, n. 10, pag. 259.
             (41)  Questa, dunque, la scelta del legislatore europeo, malgrado A. M. MAUGERI, Prime osservazioni
                  sulla nuova “proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al riconoscimento reci-
                  proco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”, cit., pag. 256 evidenzi come la rappresentanza
                  italiana  e  irlandese  abbiano  sollecitato  un  ampliamento  dell’ambito  di  applicazione  del
                  Regolamento anche in relazione a provvedimenti di confisca senza condanna pronunciati in
                  un procedimento di stampo civilistico o amministrativo, richiamando la nozione di “materia
                  penale” adottata nella Direttiva 2011/99/UE sull’Ordine di protezione europeo delle vittime
                  per consentire il riconoscimento a ordini di protezione delle vittime di reato assunti da un’au-
                  torità giudiziaria non solo penale, ma anche civile o amministrativa. L’Autrice mette in luce
                  tutta la problematicità della nozione procedimento in materia penale poiché proprio in mate-
                  ria di confisca si presentano, nella realtà dei diversi ordinamenti, procedimenti ibridi e cioè
                  procedimenti che si svolgono dinanzi al giudice penale, ma senza tutte le garanzie della mate-
                  ria penale. Il riferimento è fatto, in primis, a tutte le forme di confisca introdotte in base alla
                  nozione armonizzata di confisca data dalla Direttiva 2014/42/UE che, come evidenziato,
                  ritiene sufficiente uno standard civilistico rinforzato, anziché quello probatorio dell’oltre ogni
                  ragionevole dubbio. O ancora al procedimento accessorio per applicare la confisca ex arti-
                  colo 12-sexies d.l. 306/92 che, in sede di esecuzione non presenta tutte le garanzie procedu-
                  rali della materia penale; alle confische disposte in sede di archiviazione, o in sede di udienza
                  preliminare, o ancora in occasione del proscioglimento anticipato ai sensi degli artt. 129 c.p.p.
                  e 469 c.p.p.

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