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PROSPETTIVE EUROPEE
Per i reati non compresi nella lista, l’articolo 3, paragrafo 4, afferma il prin-
cipio della cosiddetta doppia sequestrabilità per cui il riconoscimento è consentito
quando i fatti per i quali è stato emesso il provvedimento di sequestro costitui-
scono un reato che, ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, consente il
sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione
giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.
Nel trasporre la Decisione quadro 2003/577/GAI, il legislatore italiano,
all’articolo 3, commi 2 e 3 del D.Lgs. 35/2016, per i reati non ricompresi nella
lista, ha precisato che, nel riconoscere il provvedimento di sequestro emesso da
un’autorità estera, l’autorità di esecuzione nazionale dovrà non solo controllare
la doppia sequestrabilità del bene, ossia che esso sia sequestrabile anche per la
legge italiana, ma, prima ancora, dovrà accertarsi che il fatto che ha dato luogo
al sequestro sia previsto dalla legge italiana come reato e, dunque, che sussista
la doppia incriminabilità del fatto.
Qualora la verifica della doppia incriminabilità dia esito negativo, ossia il
fatto che è alla base del provvedimento di sequestro non costituisce reato ai sensi
della legge dello Stato di esecuzione, il riconoscimento o l’esecuzione del provve-
dimento di sequestro può essere rifiutata, a meno che non si tratti di reato com-
messo in materia di tasse o di imposte, di dogana o di cambio. Questo è uno dei
motivi che, in base all’articolo 7 della Decisione quadro 2003/577/GAI nonché
all’articolo 6 della normativa di attuazione italiana, lo Stato di esecuzione può
opporre al riconoscimento o esecuzione del sequestro. Altri motivi concernono
la sussistenza di immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione,
la violazione del principio del ne bis in idem nonché l’assenza, l’incompletezza o la
non corrispondenza dell’eurocertificato al provvedimento di sequestro.
I provvedimenti di sequestro eseguiti all’estero possono costituire oggetto
di impugnazione ai sensi dell’articolo 11 della Decisione quadro
2003/577/GAI, possibilità regolata, in base alla normativa di attuazione italia-
na, mediante il rinvio agli articoli 324, 322-bis e 325 del codice di procedura
penale. L’impugnazione può essere presentata dalle parti interessate nonché dai
terzi in buona fede; non ha effetto sospensivo ed è proposta: davanti all’autorità
giudiziaria dello Stato di emissione se l’impugnazione ha ad oggetto vizi di
merito del provvedimento di sequestro; davanti allo Stato di esecuzione per
questioni procedurali. In questo caso, lo Stato di emissione dovrà essere infor-
mato dallo Stato di esecuzione dell’impugnazione proposta, così da metterlo
nella condizione di presentare le sue argomentazioni.
Sul fronte del riconoscimento dei provvedimenti di confisca è stata, inve-
ce, emanata la Decisione quadro 2006/783/GAI, attuata in Italia con il decreto
legislativo 7 agosto 2015, n. 137.
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