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PROSPETTIVE EUROPEE
Questa scelta non ha soddisfatto molto gli osservatori più attenti poiché
ci si sarebbe attesi una risistemazione integrale della materia, tanto che si è dubi-
tato che il nostro ordinamento si sia davvero armonizzato rispetto alla nozione
di confisca prevista dal legislatore europeo .
(31)
In particolare, il modello di confisca estesa proposto dall’articolo 5 della
Direttiva 2014/42/UE continua a differenziarsi dalle varie forme di confisca
previste nel diritto interno: in primo luogo, come è ovvio, dalla confisca diretta
di cui all’articolo 240 del codice penale, qualificata dalla sussistenza di un nesso
di pertinenzialità tra la cosa e il reato che riveli l’effettiva probabilità del ripetersi
di una specifica attività punibile, (mentre nella confisca estesa è sufficiente che
l’autorità giudiziaria ritenga, in base a una ponderazione delle probabilità che i
beni siano frutto di attività criminose, piuttosto che di altre attività lecite).
Inoltre, la confisca estesa di diritto UE si differenzia dalla confisca di preven-
zione di diritto italiano, atteso che è richiesta una sentenza di condanna.
Divergenze si riscontrano pure rispetto al modello di confisca allargata italiana,
posto che nella confisca estesa europea la sproporzione non è da sola sufficien-
te per disporre l’applicazione della misura , anche se nell’applicazione di tale
(32)
istituto, anche per come recentemente interpretato nel diritto interno dal giudi-
ce nazionale, la nozione interna di confisca appare molto più vicina a quella ela-
borata dal legislatore europeo.
A questo riguardo, le conclusioni che si rinvengono nella pronuncia della
Corte Costituzionale 21 febbraio 2018, n. 33, oltre ad avvicinare i modelli della
confisca allargata e della confisca di prevenzione, consentono di individuare
(31) Critica questa tecnica di attuazione C. VALENTINI, I provvedimenti ablativi (dd.lgs. 7 agosto 2015,
n. 137, 15 febbraio 2016 n. 35 e 29 ottobre 2016, n. 202), cit., pagg. 40, 61 e 63, che definisce
l’intervento legislativo come una frastornante carrellata di minime novità, frutto di una
malaccorta politica di pseudo recepimento della Direttiva. Critici anche A. MARANDOLA,
Considerazioni minime sulla Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni stru-
mentali e dei proventi da reato tra gli stati dell’Unione europea, cit., pagg. 121-131, e G. FURCINITI,
D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pag. 254.
(32) Di tale avviso G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione
europea, cit., pag. 262, e C. VALENTINI, I provvedimenti ablativi (dd.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, 15 feb-
braio 2016 n. 35 e 29 ottobre 2016, n. 202), cit., pag. 60, dove osserva che la Direttiva
2014/42/UE disciplina un modello di confisca europea che nulla ha che vedere con le forme
e i modelli procedurali che caratterizzano la confisca ex articolo 12-sexies del decreto legge 8
giugno 1992, n. 306, e soprattutto con quella di prevenzione. Più possibilista A. M. MAUGERI,
La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea
tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pag. 319, che rileva che, in virtù dell’approccio
minimalista della Direttiva 2014/42/UE fatto proprio dal considerando n. 22, ossia della
possibilità per gli Stati di introdurre dei poteri più estesi, probabilmente con minori garanzie,
anche in relazione al fondamento probatorio della confisca estesa, la confisca estesa ex arti-
colo 12-sexies, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, non è incompatibile con la Direttiva, lad-
dove si basa esclusivamente sull’accertamento della sproporzione del valore dei beni e non
su una più ampia prova dell’origine illecita dei proventi.
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