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PROSPETTIVE EUROPEE




               Questa dilatazione concettuale è coerente con la tendenza della giurispru-
          denza nazionale ad ampliare la nozione di profitto ai fini della confisca .
                                                                              (28)
               Infine, la confisca estesa richiede il convincimento del giudice che il bene sia pro-
          vento di attività criminose della persona condannata piuttosto che il frutto di attività
          lecite.  Tale  convincimento,  rispetto  alla  previsione  della  Decisione  quadro
          2005/212/GAI, non esige più lo standard probatorio di tipo penalistico, ma
          neppure si accontenta di quello meramente civilistico, fondato sulla logica del
          “più probabile che non”. Come chiarisce il considerando n. 21 della Direttiva, la
          confisca è disposta quando è molto probabile che i beni siano il frutto di con-
          dotte criminose piuttosto che di altre attività, integrando, dunque, una sorta di
          standard civilistico rafforzato . Al tempo stesso, l’uso del termine “fatto circo-
                                      (29)
          stanziato” sembrerebbe escludere la possibilità di fondare la confisca sulla base di
          meri sospetti, che non assumono per lo meno la dignità di indizi. Nel saggiare il
          legame di derivazione tra i beni da sottoporre ad ablazione e le condotte crimi-
          nose, il giudice può fare riferimento a tre circostanze, definite dalla Direttiva
          2014/42/UE: i fatti specifici, gli elementi di prova disponibili e la sproporzione.
          In relazione ai fatti specifici, il giudice deve tener conto certamente del dato tem-
          porale, tanto che il considerando n. 21 della Direttiva 2014/42/UE prevede che
          gli Stati membri possono anche fissare un periodo di tempo entro il quale si può
          ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose .
                                                              (30)
          (28)  Nel dibattito nazionale si sono succedute pronunce che hanno affermato a volte una nozione
               ristretta di profitto, quale quello unicamente derivante direttamente dal reato, altre volte una
               nozione ampia. Nel primo gruppo di sentenze possono citarsi: Cass. pen., Sez. un., 3 luglio
               1996, Chabni, Cass. pen., Sez. un. 24 maggio 2004, n. 29951; Cass. pen., Sez. un., 25 ottobre
               2005, n. 41936; Cass. pen., Sez. un. 27 marzo 2008, n. 26654; Cass. pen., Sez. un. 25 giugno
               2009, n. 38691. Del secondo gruppo, attualmente prevalente, apri-fila è Cass. pen., Sez. un.
               25 ottobre 2007, n. 10208; Cass. pen., 31 gennaio 2013, n. 18374; Cass. pen., Sez. Un., 30
               gennaio 2014, n. 10561; Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343. Conferma del
               progressivo ampliamento della nozione di profitto, ricomprendente qualsiasi vantaggio di
               natura patrimoniale che deriva direttamente o indirettamente dall’illecito anche per effetto di
               trasformazione o reinvestimento del bene acquisito dall’illecito stesso, si è avuta con la pro-
               nuncia Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2018, n. 1754.
          (29)  Così A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da
               reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pagg. 316 e 317; A. M.
               MAUGERI, Prime osservazioni sulla nuova “proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio
               relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, cit., pag. 248; G.
               FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pag.
               263; C. VALENTINI, I provvedimenti ablativi (dd.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, 15 febbraio 2016 n. 35 e
               29  ottobre  2016,  n.  202),  cit.,  pag.  59;  A.  MARANDOLA,  Considerazioni  minime  sulla  Direttiva
               2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato tra gli
               stati dell’Unione europea, cit., pagg. 121-131.
          (30)  Per esempio, in Inghilterra è stato fissato in sei anni precedenti l’inizio del procedimento il
               tempo massimo entro il quale può essere fondata la presunzione di origine illecita di tutti i
               beni ottenuti o regalati dal reo ai fini dell’applicazione del confiscation. Sulla diversa consi-
               derazione del requisito temporale nei modelli di confisca italiana, spagnola, tedesca e inglese
               si veda G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea,

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