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PROSPETTIVE EUROPEE
Questa dilatazione concettuale è coerente con la tendenza della giurispru-
denza nazionale ad ampliare la nozione di profitto ai fini della confisca .
(28)
Infine, la confisca estesa richiede il convincimento del giudice che il bene sia pro-
vento di attività criminose della persona condannata piuttosto che il frutto di attività
lecite. Tale convincimento, rispetto alla previsione della Decisione quadro
2005/212/GAI, non esige più lo standard probatorio di tipo penalistico, ma
neppure si accontenta di quello meramente civilistico, fondato sulla logica del
“più probabile che non”. Come chiarisce il considerando n. 21 della Direttiva, la
confisca è disposta quando è molto probabile che i beni siano il frutto di con-
dotte criminose piuttosto che di altre attività, integrando, dunque, una sorta di
standard civilistico rafforzato . Al tempo stesso, l’uso del termine “fatto circo-
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stanziato” sembrerebbe escludere la possibilità di fondare la confisca sulla base di
meri sospetti, che non assumono per lo meno la dignità di indizi. Nel saggiare il
legame di derivazione tra i beni da sottoporre ad ablazione e le condotte crimi-
nose, il giudice può fare riferimento a tre circostanze, definite dalla Direttiva
2014/42/UE: i fatti specifici, gli elementi di prova disponibili e la sproporzione.
In relazione ai fatti specifici, il giudice deve tener conto certamente del dato tem-
porale, tanto che il considerando n. 21 della Direttiva 2014/42/UE prevede che
gli Stati membri possono anche fissare un periodo di tempo entro il quale si può
ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose .
(30)
(28) Nel dibattito nazionale si sono succedute pronunce che hanno affermato a volte una nozione
ristretta di profitto, quale quello unicamente derivante direttamente dal reato, altre volte una
nozione ampia. Nel primo gruppo di sentenze possono citarsi: Cass. pen., Sez. un., 3 luglio
1996, Chabni, Cass. pen., Sez. un. 24 maggio 2004, n. 29951; Cass. pen., Sez. un., 25 ottobre
2005, n. 41936; Cass. pen., Sez. un. 27 marzo 2008, n. 26654; Cass. pen., Sez. un. 25 giugno
2009, n. 38691. Del secondo gruppo, attualmente prevalente, apri-fila è Cass. pen., Sez. un.
25 ottobre 2007, n. 10208; Cass. pen., 31 gennaio 2013, n. 18374; Cass. pen., Sez. Un., 30
gennaio 2014, n. 10561; Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343. Conferma del
progressivo ampliamento della nozione di profitto, ricomprendente qualsiasi vantaggio di
natura patrimoniale che deriva direttamente o indirettamente dall’illecito anche per effetto di
trasformazione o reinvestimento del bene acquisito dall’illecito stesso, si è avuta con la pro-
nuncia Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2018, n. 1754.
(29) Così A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da
reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pagg. 316 e 317; A. M.
MAUGERI, Prime osservazioni sulla nuova “proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio
relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, cit., pag. 248; G.
FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pag.
263; C. VALENTINI, I provvedimenti ablativi (dd.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, 15 febbraio 2016 n. 35 e
29 ottobre 2016, n. 202), cit., pag. 59; A. MARANDOLA, Considerazioni minime sulla Direttiva
2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato tra gli
stati dell’Unione europea, cit., pagg. 121-131.
(30) Per esempio, in Inghilterra è stato fissato in sei anni precedenti l’inizio del procedimento il
tempo massimo entro il quale può essere fondata la presunzione di origine illecita di tutti i
beni ottenuti o regalati dal reo ai fini dell’applicazione del confiscation. Sulla diversa consi-
derazione del requisito temporale nei modelli di confisca italiana, spagnola, tedesca e inglese
si veda G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea,
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