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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



             Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990, eccetto per i reati di natura fisca-
             le. Infatti, era accaduto che l’obbligo di confisca prescritto dall’articolo 3 della
             Convenzione fosse stato, in concreto, eluso dagli Stati. Questi, avvalendosi della
             possibilità concessa dall’ultima parte dell’articolo 2, paragrafo 2, avevano delimi-
             tato la possibilità di confiscare i proventi solo rispetto una determinata serie di
             reati. Quindi, la Decisione quadro 2001/500/GAI prevede un obbligo di confi-
             sca per tutti i reati puniti con una pena o una misura di sicurezza di durata supe-
             riore  a  un  anno.  Inoltre,  l’articolo  3  della  Decisione  quadro  2001/500/GAI
             impone agli Stati di introdurre la confisca per equivalente che può, comunque,
             essere esclusa nei casi in cui il valore dei beni sia inferiore a quattromila euro. La
             Decisione quadro 2001/500/GAI fallì nel suo intento di armonizzazione delle
             legislazioni nazionali, atteso che non tutti gli Stati membri introdussero disposi-
             zioni atte a consentire la confisca nel caso di reati punibili con pena superiore a
             un anno . Inoltre, essa era anche scarsamente innovativa, dal momento che
                     (19)
             non si spingeva oltre la previsione delle classiche forme di confisca diretta e per
             equivalente e non introduceva meccanismi in grado di agevolare l’accusa nella
             dimostrazione della derivazione illecita dei beni detenuti dal condannato .
                                                                                  (20)
                  Sotto questo profilo, la Decisione quadro 2005/212/GAI ha rappresentato
             un decisivo passo in avanti, avendo introdotto un cosiddetto obbligo di dotazione
             minima in favore di tutti gli Stati membri, anche con la previsione di nuove forme
             di confisca. Infatti, in questo strumento, il legislatore europeo ha previsto tre
             modelli di confisca. Innanzitutto quello della confisca ordinaria o diretta, riguar-
             dante strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà
             personale superiore a un anno; poi quello della confisca per equivalente, prevista
             dall’articolo 2, avente ad oggetto beni di valore corrispondente.
                  Infine, quello della confisca estesa, prevista dall’articolo 3, che può avere
             ad oggetto i beni detenuti da una persona che sia stata condannata per deter-
             minati titoli di reato quali: 1) reati di terrorismo, oppure 2) reati commessi nel-
             l’ambito di un’organizzazione criminale , qualora contemplato da una serie di
                                                   (21)

             (19)  Così il considerando n. 9 della Decisione quadro 2005/212/GAI.
             (20)  Di tale avviso, G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione
                  europea, cit., pag. 85.
             (21)  Per  organizzazione  criminale  deve  farsi  riferimento  ratione  temporis  alla  nozione  data
                  dall’Azione  comune  98/733/GAI,  malgrado  sia  stata  successivamente  abrogata  dalla
                  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativo alla lotta con-
                  tro  la  criminalità  organizzata,  che  all’articolo  1  ha  anche  modificato  la  parte  finale  della
                  nozione di organizzazione criminale. L’Azione comune 98/733/GAI definisce l’organizza-
                  zione criminale quell’associazione strutturata da più di due persone, stabilita da tempo, che
                  agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della
                  libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con
                  una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti
                  materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l’operato delle pubbliche autorità.

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