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PROSPETTIVE EUROPEE




               Infatti, la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 è stata ratificata da
          147 Stati su 189 che ne sono parte, mentre la Convenzione delle Nazioni Unite
          del 2003 da 140 Stati su 183 parte. Il dato è di rilievo se si considera che la
          Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 è stata ratificata solo da 87 Stati su
          190 che ne sono parte .
                               (12)
               Inoltre, la rilevanza di tali fonti internazionali è direttamente legata al loro
          contenuto normativo. Con specifico riguardo alla nozione di confisca, l’articolo
          2, paragrafo 1, lettera g) riproduce, sia nella Convenzione delle Nazioni Unite
          del 2000 sia nella Convenzione delle Nazioni Unite del 2003, la definizione pro-
          posta  dalla  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  del  1988.  Entrambe  le
          Convenzioni ammettono la confisca per equivalente (nei rispettivi articoli 12,
          paragrafo 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 e 31,
          paragrafo 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003).
               Altresì, nelle medesime previsioni compare la possibilità di prevedere con-
          fische a livello nazionale sulla base di presunzioni, facendo le norme riferimen-
          to ai presunti proventi del reato. Una previsione omologa è contenuta all’arti-
          colo 5, paragrafo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 .
                                                                           (13)
               In entrambe le Convenzioni è previsto (negli articoli 12, paragrafo 7 della
          Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 e 31, paragrafo 8 della Convenzione
          delle Nazioni Unite del 2003) che gli Stati possono richiedere al reo di dimo-
          strare l’origine lecita dei proventi presunti del reato o di altri beni che possono
          essere oggetto di una confisca fintantoché ciò sia conforme ai principi del dirit-
          to interno e alla natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti.
               Tali aspetti rendono i citati strumenti convenzionali estremamente duttili,
          flessibili e aperti alle più moderne esigenze di confisca e sono alla base del loro
          successo applicativo anche attuale.


          4.  La  rilevanza  di  alcuni  accordi  internazionali  bilaterali  sottoscritti
             dall’Italia
               Sul piano degli accordi internazionali merita menzione, anche per i riflessi
          applicativi che ci riguardano, alcuni accordi bilaterali sottoscritti dall’Italia, quali
          l’accordo concluso tra Italia e Svizzera il 10 settembre 1998, che completa la
          Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile

          (12)  Entrambe le Convenzioni sono state ratificate ed eseguite dall’Italia: la prima con la legge 16
               marzo 2006, n. 146, la seconda con la legge 3 agosto 2009, n. 116. Il procedimento impiegato
               per l’adattamento del diritto italiano al diritto internazionale consente l’esatta applicazione
               delle Convenzioni nella loro originalità, senza nessuna mediazione interpretativa ed è per
               questo che, in seguito, si farà diretto riferimento alle norme internazionali.
          (13)  Sul punto, G. MELILLO, L’esecuzione all’estero delle misure di prevenzione patrimoniali. Un interessante
               pronuncia della Corte di Cassazione francese, cit., pagg. 771-782.

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