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PROSPETTIVE EUROPEE
Infatti, la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 è stata ratificata da
147 Stati su 189 che ne sono parte, mentre la Convenzione delle Nazioni Unite
del 2003 da 140 Stati su 183 parte. Il dato è di rilievo se si considera che la
Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 è stata ratificata solo da 87 Stati su
190 che ne sono parte .
(12)
Inoltre, la rilevanza di tali fonti internazionali è direttamente legata al loro
contenuto normativo. Con specifico riguardo alla nozione di confisca, l’articolo
2, paragrafo 1, lettera g) riproduce, sia nella Convenzione delle Nazioni Unite
del 2000 sia nella Convenzione delle Nazioni Unite del 2003, la definizione pro-
posta dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Entrambe le
Convenzioni ammettono la confisca per equivalente (nei rispettivi articoli 12,
paragrafo 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 e 31,
paragrafo 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003).
Altresì, nelle medesime previsioni compare la possibilità di prevedere con-
fische a livello nazionale sulla base di presunzioni, facendo le norme riferimen-
to ai presunti proventi del reato. Una previsione omologa è contenuta all’arti-
colo 5, paragrafo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 .
(13)
In entrambe le Convenzioni è previsto (negli articoli 12, paragrafo 7 della
Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 e 31, paragrafo 8 della Convenzione
delle Nazioni Unite del 2003) che gli Stati possono richiedere al reo di dimo-
strare l’origine lecita dei proventi presunti del reato o di altri beni che possono
essere oggetto di una confisca fintantoché ciò sia conforme ai principi del dirit-
to interno e alla natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti.
Tali aspetti rendono i citati strumenti convenzionali estremamente duttili,
flessibili e aperti alle più moderne esigenze di confisca e sono alla base del loro
successo applicativo anche attuale.
4. La rilevanza di alcuni accordi internazionali bilaterali sottoscritti
dall’Italia
Sul piano degli accordi internazionali merita menzione, anche per i riflessi
applicativi che ci riguardano, alcuni accordi bilaterali sottoscritti dall’Italia, quali
l’accordo concluso tra Italia e Svizzera il 10 settembre 1998, che completa la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
(12) Entrambe le Convenzioni sono state ratificate ed eseguite dall’Italia: la prima con la legge 16
marzo 2006, n. 146, la seconda con la legge 3 agosto 2009, n. 116. Il procedimento impiegato
per l’adattamento del diritto italiano al diritto internazionale consente l’esatta applicazione
delle Convenzioni nella loro originalità, senza nessuna mediazione interpretativa ed è per
questo che, in seguito, si farà diretto riferimento alle norme internazionali.
(13) Sul punto, G. MELILLO, L’esecuzione all’estero delle misure di prevenzione patrimoniali. Un interessante
pronuncia della Corte di Cassazione francese, cit., pagg. 771-782.
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